Decreto interministeriale di individuazione delle aree riservate ed operative. Attività di vigilanza, 15 aprile 1997

Il Ministro dell’Interno
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA’

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
VISTO in particolare, l’articolo 23, comma 4, del citato Decreto Legislativo 626/94, come modificato dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
RITENUTO di dover individuare le aree di cui al predetto articolo

DECRETA

Art. 1

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l’Amministrazione dell’Interno si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe:
a) gli edifici per i quali il Ministero della Difesa ha rilasciato la dichiarazione di “opera destinata alla difesa militare” ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, o nei quali si svolge attività coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra, le strutture ospitanti gli uffici di Gabinetto del Ministero e delle Prefetture, le sale operative della Protezione Civile, i locali in cui si trattano gli affari concernenti l’ordine e la sicurezza pubblica, si riuniscono i comitati relativi alla materia, quelli utilizzati dagli Uffici con compiti di contrasto della criminalità, dagli uffici che detengono o trattano atti sottratti all’accesso a norma dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli Uffici ove vengono svolte attività di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attività istituzionali di carattere riservato;
b) le sedi delle Questure, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e delle altre strutture della Polizia di Stato; i mezzi e le istallazioni fisse o mobili utilizzate dalla Polizia di Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorché collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza; le sedi delle altre articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, i relativi mezzi ed istallazioni;
c) i luoghi di lavoro, dove il personale, permanente e volontario, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge la propria attività di servizio, permane durante il servizio o si addestra (sedi operative ed addestrative) utilizzando impianti, mezzi e attrezzature finalizzati all’attuazione dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché quelle aree dove vengono svolte attività di analisi, ricerca, laboratorio e collaudi connessi al sevizio di soccorso e prevenzione.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto gli immobili o comprensori di pertinenza dell’Amministrazione dell’Interno, ove sono ubicati uno o più luoghi di lavoro tra quelli sopra elencati, assumono unitariamente, identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Art. 2

1. La vigilanza e la sorveglianza sul rispetto delle norme di legge nelle aree operative, riservate o che presentino analoghe esigenze indicate negli articoli precedenti, viene effettuata dal personale amministrativo, sanitario e tecnico dell’Amministrazione dell’Interno appositamente incaricato.
2. L’esatta ubicazione delle aree e dei locali di cui ai precedenti articoli e dei restanti ambienti ordinari di lavoro è portata a conoscenza dei competenti organi di vigilanza con apposite comunicazioni dei datori di lavoro centrali e periferici.

Roma, 15 aprile 1997

IL MINISTRO DELL’INTERNO
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELLA SANITÀ