Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 novembre 2015, n. 22726 - Illegittimo il licenziamento per il lavoratore che svolge attività personali durante il periodo di assenza a seguito di infortunio in itinere


 

Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 06/11/2015


FattoDiritto


1 - Con unico articolato motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2104, 2105, 2110 e 2119 c.c., nonché dell’art. 3, 1. n. 604/1966, dell’art. 68 d.p.r. n. 1124/1965 e dell’art. 196 c.p.c., travisamento dei fatti e omessa motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte territoriale: a) ritenuto, a torto, il mancato raggiungimento della prova della giusta causa in relazione alle condotte pacificamente tenute durante le assenze per infortunio da parte della lavoratrice, considerato altresì che incombe sul lavoratore l'onere di provare l'incompatibilità della malattia con la prestazione di lavoro; b) non valutato se la malattia fosse, in ipotesi, inidonea, nel caso, ad impedire totalmente la prestazione lavorativa; c) fatto carico al datore di lavoro di non aver prospettato alla lavoratrice, nel corso delle assenze conseguenti all'infortunio, la possibilità di utilizzarla in condizioni di minor impegno lavorativo; d) ritenuto, a torto, che la società avesse ammesso che la lavoratrice fosse comandata a rendere anche mansioni più pesanti e gravose; e) omesso qualsiasi risposta alle richieste di chiarimenti formulate e alle censure mosse alla c.t.u. 
2- Il ricorso è da disattendersi.
Si premetta che la sentenza impugnata ha accertato, sulla scorta di apposita c.t.u., la compatibilità tra le attività extralavorative indicate nella lettera datoriale del 21.9.2007 e le condizioni di salute della lavoratrice, escludendo sia che lo stato di inabilità al lavoro conseguente all'infortunio fosse stato fraudolentemente simulato sia che le attività extralavorative svolte durante il periodo di assenza abbiano in qualche modo ritardato il recupero, da parte dell'odierna controricorrente, dell'efficienza psico-fisica necessaria alla ripresa del lavoro.
Sempre in base all'accertamento peritale, è stato altresì escluso che tali attività extralavorative fossero equiparabili, quanto all'impegno psico-fisico richiesto, alle normali prestazioni di lavoro, avendo la Corte territoriale evidenziato che le seconde prevedono vincoli di orari ed impegni funzionali di maggior rilievo.
Ciò detto, malgrado i numerosi richiami di asserite violazioni di legge, in realtà il ricorso censura nel merito la c.t.u., protestandone l'acritica condivisione da parte della Corte territoriale.
Sotto tale profilo il ricorso si rivela non autosufficiente perché non trascrive né allega al ricorso il testo della c.t.u., a tal fine non bastando - secondo la costante giurisprudenza di questa S.C. - il mero rinvio agli atti di causa e alle produzioni dei gradi di merito.
A ciò va aggiunto che la sentenza, lungi dall'aderire in maniera acritica alle conclusioni del c.t.u., ha risposto alle obiezioni mosse dalla società oggi ricorrente, evidenziando che l’impegno funzionale dell’organismo è senza dubbio minore allorquando il soggetto non sia sottoposto agli stringenti ritmi della prestazione lavorativa, ma possa gestire l’attività fisica con maggiore elasticità, magari alternando riposi ad intervalli regolari al fine di non affaticare troppo l’organo o apparato interessato.
Sempre con motivazione immune da vizi logico-giuridici, la gravata pronuncia ha negato rilievo alla possibilità o meno di sollevare la lavoratrice - in tutto o in parte -  dalle mansioni più gravose, ove fosse tornata al lavoro prima dello spirare della prognosi.
In proposito i giudici d'appello - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - non hanno fatto carico al datore di lavoro di non aver prospettato alla lavoratrice, nel corso delle assenze conseguenti all'infortunio, la possibilità di utilizzarla in condizioni di minor impegno lavorativo, ma si sono limitati a rilevare che la lavoratrice era sporadicamente addetta anche a mansioni fisicamente più pesanti di quelle normalmente affidatele, come ammesso dalla stessa Auchan S.p.A., che a sua volta non ha mai prospettato tale possibilità durante il periodo di assenza, ma unicamente in corso di causa.
Soltanto se tale possibilità fosse stata espressamente ventilata alla lavoratrice durante l'assenza dal lavoro si sarebbe forse potuta apprezzare diversamente - sempre in via di mera astratta ipotesi - l'eventualità d'un suo anticipato rientro. Ma ad ogni modo anche questa sarebbe stata una valutazione di merito, in quanto tale estranea alla sede di legittimità.
Inoltre, a fronte di una certificazione medica attestante un'inidoneità al lavoro, il dipendente non è obbligato ad invitare il datore di lavoro a ricevere una prestazione ridotta a quella sola residua porzione che eventualmente egli ritenga possibile: invero, come il creditore della prestazione lavorativa non è tenuto ad accettare un adempimento parziale (cfr. art. 1181 c.c.), così il relativo debitore non è tenuto ad offrirglielo, ancor più ove si consideri che neppure la società ricorrente allega di aver mai invitato la L. ad eseguire una ridotta prestazione di lavoro.
Per il resto, la società ricorrente si dilunga nell'opporre all'accertamento peritale proprie difformi valutazioni basate su presunzioni di segno contrario, ma tale modus operandi non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 co. 10 n. 5 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134).
Infatti, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell'art. 360 co. 10 n. 5 c.p.c. non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perché a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l’accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).
Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.
A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.
Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.
Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.
Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.
In breve, per costante insegnamento di questa S.C. e nello specifico degli accertamenti di tipo diagnostico, può ravvisarsi un difetto di motivazione nella sentenza che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica - la cui fonte va indicata dal ricorrente - o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (cff., ex aliis, Cass. n. 5748/15; Cass. n. 27378/14; Cass. n. 1652/12; Cass. n. 26558/11; Cass. n. 9988/09; Cass. n. 8654/08).
Si sostiene, ancora, in ricorso che - contrariamente a quanto riportato in sentenza - in realtà la società non ha mai ammesso che la L. fosse assegnata anche a mansioni più pesanti: ma ancor prima di domandarsi se effettivamente siffatto travisamento vi sia stato, in proposito è dirimente rilevare che un ipotetico travisamento del fatto processuale - come quello concernente il tenore delle difese di parte - potrebbe, semmai, farsi valere soltanto con l'impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., non già attraverso il ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cff., ad esempio, Cass. n. 13437/13; Cass. n. 4084/12; Cass. n. 3614/10). E, ad ogni modo, dovrebbe trattarsi pur sempre di un eventuale travisamento decisivo (il che non sarebbe neppure, nel caso di specie).
Quanto alla lamentata omessa risposta alle richieste di chiarimenti e alle censure mosse alla c.t.u., basti ricordare che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo una carenza di motivazione a riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti - come nel caso in oggetto - l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta. Né è indispensabile, a fini di completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle argomentazioni contrarie a quelle esposte dal c.t.u., che, pur se non espressamente confutate, si devono dare per disattese in quanto incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (cfr. Cass. n. 15666/11; Cass. n. 17906/03).
In ordine, poi, alla prova dell'incompatibilità della malattia (rectius: dei postumi dell'infortunio) con la prestazione di lavoro, l'assunto della ricorrente - secondo la quale tale onere ricadrebbe sul lavoratore - è inesatto e comunque irrilevante.
È inesatto perché, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 6375/11), il lavoratore non ha l'onere di provare, ad ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa, mentre è a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suo allontanarsi dall'abitazione per compiere attività della vita privata contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto lavorativo.
È, poi, comunque irrilevante nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata non ha deciso la lite in base alla mera ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma l'ha risolta motivatamente ritenendo raggiunta la prova dell'incompatibilità dei postumi dell'infortunio con la prestazione di lavoro.
3- In conclusione il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 29.9.15.