Regione Molise
Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 639
Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 recante "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"


LA GIUNTA REGIONALE

….
Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l'argomento integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l'atto non comporta impegno di spesa;
lett. b): del visto, del Direttore d'Area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all'Assessore alle Politiche per l'Occupazione Michele Petraroia d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1. di istituire il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, composto come segue:
Presidente della Regione o Assessore da lui delegato con funzioni di presidente;
Assessorato Regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali;
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessorato Regionale alle Politiche Agricole e Forestali;
Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute;
Assessorato alle Attività Produttive;
Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro del Molise; Ministero della Salute - Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di frontiera;
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Unione Province Italiane (UPI);
Direzione Regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) del Molise;
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) del Molise;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Rappresentanti delle OO.SS (n. 4) e rappresentanti dei Datori di lavoro (n. 4), designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
2. alle riunioni del Comitato regionale di coordinamento possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di Enti e Associazioni interessati a vario titolo alla materia;
3. le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio operativo sono svolte come previsto dal Regolamento allegato al presente atto;
4. il Comitato regionale di coordinamento ha la medesima durata della Giunta regionale;
5. le designazioni dei rappresentanti degli Enti e delle strutture chiamati a far parte del Comitato debbano essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente della Giunta o dall'Assessore da lui delegato e che la mancata designazione entro tale termine non impedisca la costituzione del Comitato;
6. Il Comitato regionale di coordinamento adotta un proprio regolamento ove non adottato o, diversamente, obsoleto;
7. di istituire presso il Comitato regionale di coordinamento l'Ufficio operativo composto da:
- Direttore Area Terza, Direttore del Servizio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e del Servizio Politiche per l'Occupazione della Regione Molise;
- i Direttori dei Servizi (Unità Operative Complesse) di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM)
- un Rappresentante del settore ispezione del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro del Molise;
- un Rappresentante dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del fuoco;
- un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- un Rappresentante dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA) del Molise;
- un Rappresentante della Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
8. di stabilire che l'Ufficio Operativo pianifica il coordinamento delle attività degli organi di vigilanza; individua le priorità a livello territoriale; provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati gli obiettivi specifici gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi, e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati;
9. Tutti i membri del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo svolgono le funzioni loro attribuire dalla presente Deliberazione a titolo gratuito.
10. Con successivo Decreto il Presidente della Regione provvederà alla nomina dei componenti del Comitato regionale di coordinamento e dell'Ufficio Operativo.
11. La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Molise e delle Aziende Sanitarie e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Molise.

Allegato A

Regolamento del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 - art. 7)
(D.P.C.M DEL 21/12/2007)


ART. 1 - ISTITUZIONE

Il Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/08 della Regione Molise è stato istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 febbraio 2012 n. 27 ai sensi del DCPM 21 dicembre 2007.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 7 del Decreto Legislativo 81/08 (di seguito Comitato).

ART. 3 - COMPOSIZIONE

1. Ai sensi del comma 2 - art. 1 - del DPCM del 21/12/2007, il Comitato è presieduto del Presidente della Giunta Regionale o da un assessore da lui delegato.
Inoltre, ai sensi dei commi 2 e 3 del succitato decreto, il Comitato è composto dai rappresentanti delle Istituzioni e Enti come appresso elencate:
Assessorato Regionale al Lavoro e alle Politiche Sociali;
Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici;
Assessorato Regionale alle Politiche Agricole e Forestali;
Assessorato Regionale alle Politiche per la Salute;
Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM);
Agenzia Regionale per l'Ambiente del Molise (ARPAM);
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro del Molise;
Ufficio Sanità Marittima Aerea di frontiera;
Associazione Province Italiane - Molise (U.P.I.-U.P.R.O.M.)
Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Direzione Regionale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Direzione Regionale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Termoli;
Rappresentanti delle OO.SS (n. 4);
Rappresentanti dei Datori di lavoro (n. 4);
2. I Componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su segnalazione dei rispettivi Enti, Organismi Istituzionali, Associazioni di categoria, che provvederanno ad indicarne anche i membri supplenti
3. È facoltà del Presidente invitare a partecipare ai lavori del Comitato, altri soggetti in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti che hanno sviluppato particolari know how nel campo della sicurezza ed ogni altra figura venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare, così come iscritti nell'ordine del giorno, ovvero la possibilità di costituire gruppi di lavoro specifici, con espressione di parere non vincolante

ART. 4 - PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Presso il Comitato regionale di coordinamento è istituito un Ufficio Operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza, che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale. L'ufficio operativo provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.
I piani operativi sono attuati da Organismi Provinciali composti da: Rappresentanti dei Servizi prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASReM, Direzione territoriale del lavoro, INAIL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.

ART. 5 - DURATA DEL COMITATO

Il Comitato ha la stessa durata della Giunta Regionale e sarà ricostituito con le modalità previste dal DPCM del 21/12/2007.

ART. 6 - FINALITÀ E FUNZIONI

Il Comitato svolge compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Esso, ai sensi del DPCM del 21/12/2007, svolge le seguenti funzioni:
a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.

ART. 7 - SEDE DEL COMITATO

La sede del Comitato è fissata presso l'Assessorato Regionale al Lavoro.
Le riunioni possono essere convocate, oltre che presso la sede amministrativa delle suddette Amministrazioni, anche in altra sede diversa dalle rispettive sedi legali.

ART. 8 - PERIODICITÀ DELLE SEDUTE

Il Comitato regionale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi, ai sensi del DPCM 21/12/2007.

ART. 9 - TERMINI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Il Comitato viene convocato dal Presidente, di norma sette giorni prima della seduta, salvo il caso di urgenza, mediante lettera oppure anche via fax o e-mail presso la sede dello stesso come individuata nell'art. 6 del presente regolamento.
La convocazione è corredata dall'ordine del giorno della seduta ed eventualmente della documentazione relativa.
Ciascun membro del Comitato, prima che venga effettuata la convocazione, può concordare con il Presidente di inserire all'ordine del giorno specifici argomenti e può proporre la partecipazione di esperti.
Nella lettera di convocazione deve essere prevista anche la data della seconda convocazione.

ART. 10 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento, da comunicare al Presidente e fermo quanto previsto al precedente articolo 3 comma 3.
In prima, convocazione le sedute sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei componenti del Comitato.
In seconda convocazione il Comitato può deliberare qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti.
Nel corso della stessa seduta il Presidente, salvo che non vi sia apposita richiesta di un componente del Comitato, non è obbligato a verificare la sussistenza del quorum. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
Allo scopo di acquisire elementi di conoscenza e valutazione delle materie di cui trattasi, alle sedute possono assistere, senza diritto di voto e con funzione consultiva, esperti su proposta dei membri del Comitato.
Le sedute del Comitato sono aperte dal Presidente. Il Presidente accerta la validità della seduta come indicato dal presente articolo e dichiara quindi aperta la seduta.

ART. 11 - DETERMINAZIONI DEL COMITATO

Il Comitato assume le proprie determinazioni a maggioranza e quindi con la metà più uno dei voti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato.
Ogni componente del Comitato ha la facoltà di presentare emendamenti alle proposte di determinazione. Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte, prima dell'approvazione definitiva del testo.
Le determinazioni così adottate sono comunicate, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti interessati.

ART. 12 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di ciascuna seduta del Comitato viene redatto apposito verbale da approvarsi nella seduta successiva.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal funzionario verbalizzante della Segreteria del Comitato.
All'inizio di ogni seduta viene data lettura del verbale della riunione precedente per la relativa approvazione.

ART. 13 - SEGRETERIA DEL COMITATO

Le funzioni di segreteria, la verbalizzazione delle sedute e la predisposizione della documentazione di supporto alle attività del Comitato sono svolte dagli uffici dell'Assessorato al Lavoro - Ufficio Tutela delle condizioni di lavoro e gestione delle eccedenze di personale.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento è approvato dalia maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Può essere modificato su proposta dei due terzi dei componenti il Comitato.
Il presente regolamento dovrà essere adottato con Determina Dirigenziale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Campobasso, 26 giugno 2014

Letto, approvato e sottoscritto