Cassazione Penale, Sez. 4, 24 agosto 2015, n. 35341 - Condanna del direttore di produzione di un cantiere navale per la morte di due lavoratori a seguito di mesotelioma pleurico


Fatto

1. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di G. R. avverso la sentenza emessa in data 8.5.2014 dalla Corte di appello di Genova che confermava quella in data 31.5.2013 del Tribunale di Massa, Sezione distaccata di Carrara con cui, tra l'altro, il predetto era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni uno di reclusione per i delitti di omicidio colposo aggravato in danno dei dipendenti Z.A. e I.P. L. i cui decessi erano avvenuti rispettivamente in data (OMISSIS).

2. In particolare, al G. era contestato di aver, quale direttore di produzione del cantiere navale C.N.A.S.A. sito in (OMISSIS) nel periodo (OMISSIS), consentito ai detti dipendenti, adibiti allo svolgimento di operazioni di carpenteria a bordo delle navi in costruzione, di prestare l'attività lavorativa in ambienti in cui si verificava la dispersione di fibre di amianto a causa del sistema di coibentazione a spruzzo, omettendo di fornire i previsti dispositivi di protezione individuali e di predisporre impianti per l'estrazione delle polveri così cagionando la morte dei predetti in conseguenza del mesotelioma pleurico derivante dall'esposizione continuata all'amianto, nonostante già all'epoca (cfr. D.P.R. n. 303 del 1956 artt. 4, 19 e 21 che obbligava il datore ad adottare misure efficaci per il contenimento degli effetti pregiudizievoli della produzioni delle polveri di amianto) la pericolosità di tale prodotto fosse conosciuta.

3. Deduce i seguenti motivi:

3.1. la violazione di legge ed il vizio motivazionale: si era dato per scontato che il livello dell'esposizione all'amianto fosse "medio alto" senza il supporto di prove reali e, ancora, senza prove idonee, che certamente l'uso delle mascherine avrebbe ridotto tale concentrazione. Non era stata risolta la problematica sollevata con i motivi di appello secondo cui non esisteva nel periodo in esame in Italia alcuna normativa che proibisse o limitasse l'uso dell'amianto ed era stata recepita a livello normativo la pericolosità dell'amianto con l'assenza conseguente di misure di previsione e prevenzione dei rischi connessi all'utilizzo di esso;

3.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra esposizione all'amianto e mesotelioma pleurico ed in particolare del rapporto tra uso dell'amianto, nel periodo in cui l'imputato aveva ricoperto la posizione di garanzia e l'evento relativo a ciascuna persona offesa e del nesso causale tra condotta omissiva dell'imputato e ciascun evento;

3.3. la violazione di legge ed il vizio motivazionale circa "le statuizioni sulla causalità quanto ai casi di mesotelioma pleurico" atteso il mancato esame della questione attinente alla colpa. Si evidenzia, al riguardo, come i primi congressi scientifici in tema di pericolosità dell'amianto risalissero ai primi anni 70 (allorchè ancora s'ignorava la pericolosità delle basse dosi e si riportavano i risultati raggiunti all'estero) e che solo nel 1992 era stato totalmente bandito l'uso dell'amianto: sicchè all'epoca dei fatti l'imputato aveva rispettato la legge.

Diritto




4. Il ricorso è infondato e va respinto.

5. Premesso che, in buona sostanza, i ricorrenti invocano precipuamente il vizio motivazionale in ordine a tutte le doglianze e con particolare riguardo a quella sub 3.1, si rammenta che il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento della possibilità di dedurre in sede di legittimità, il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (cfr. Cass. pen. Sez. 5, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215).

Orbene, la Corte territoriale ha fornito una motivazione ampia e congrua, esente da vizi di sorta con compiuta valutazione degli elementi probatori acquisiti, svolgendo un'analisi attenta e meticolosa, con apprezzamenti estremamente corretti ed improntati a solida logica, delle emergenze istruttorie.

Ma con i motivi di ricorso non si critica, in realtà, la violazione di specifiche regole preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì si pretende la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentita in sede di verifica della legittimità del percorso giustificativo della decisione, quando - come nel caso in esame - la struttura razionale della motivazione della sentenza abbia una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata alle risultanze del quadro probatorio.

Non va, peraltro, sottaciuto che con il ricorso vengono sostanzialmente riproposte in buona parte le medesime doglianze rappresentate senza successo in grado d'appello che ha fornito, in ordine ad esse, quella compiuta ed esaustiva motivazione alla quale si è fatto cenno poc'anzi.

Ancora una volta, vengono portate all'attenzione di questa Corte tutte le questioni che nel recente passato hanno caratterizzato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in tema di causalità e di colpa, e che hanno trovato il punto di più controversa emersione nei processi afferenti a reati connessi all'esposizione professionale a sostanze dannose.

Il contesto è quello di patologie che trovano la causa o una causa nel contatto, nel corso dell'attività lavorativa, con sostanze la cui tossicità è ritenuta sulla base di informazioni epidemiologiche. Si tratta dunque, in primo luogo, di accertare se la patologia che ha colpito i lavoratori abbia effettivamente la sua causa nell'esposizione lavorativa; o se, invece, siano concretamente ipotizzabili altre ipotesi causali che riconducano l'evento lesivo a distinti fattori eziologici o ad esposizioni extralavorative o lavorative ma diverse da quella ipotizzata dall'accusa.

Non risulta essere, nel caso di specie, in contestazione la circostanza che l'asbesto (o amianto) sia possibile causa del mesotelioma che ha colpito i lavoratori, ma si discute solo se ed in quale modo tale informazione possa essere utilizzata nel ragionamento probatorio inerente alla responsabilità individuale, attesa l'epoca remota in cui il ricorrente ricopriva la posizione di garanzia.

Ulteriori cause alternative dell'insorgenza del tumore non sono state provate: quindi, sotto il profilo eziologico, correttamente la stessa è stata ricondotta all'esposizione alle polveri di amianto cui furono sottoposti i due lavoratori nel corso dell'attività prestata alle dipendenze del cantiere navale sopra menzionato.

E ciò in linea con il principio secondo cui la responsabilità per gli eventi dannosi legati all'inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia, va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza (cfr. Cass. pen. Sez. 4, n. 38991, del 10.6.2010, Rv. 248851). Infatti, quanto alla legge di copertura necessaria per la valutazione del nesso di causalità, la Corte territoriale ha correttamente adottato quella della "dose cumulativa", inducendo il protrarsi della esposizione alle polveri di amianto per la lunga durata della lavorazione presso la ditta di cui fu dirigente l'imputato a ritenere che tale esposizione abbia influito sulla durata del periodo di latenza con accelerazione dello sviluppo del tumore.

E' stata, al riguardo, richiamata la letteratura scientifica sostanzialmente convergente sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente, non essendo necessario l'accertamento della data dell'iniziale insorgenza (che fa capo alla superata teoria della cd. dose "trigger") della malattia e, pur non essendovi certezze circa la dose sufficiente a scatenare l'insorgenza del mesotelioma pleurico, è stato comunque accertato che il rischio di insorgenza è proporzionale al tempo e all'intensità dell'esposizione, nel senso che l'aumento della dose è inversamente proporzionale al periodo di latenza: insomma, la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione alle polveri di amianto e risposta tumorale.

Orbene, l'inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute (se ne fa cenno finanche nel R.D. 14 giugno 1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943 n. 455), è ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.

Ne consegue che la mancata eliminazione, o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non v'è ragione per escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non v'è ragione di escluderlo, in particolare, perchè le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di "quelle" misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perchè erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure" (Cass. pen. Sez. 4, n. 988 dell'11.7.2002, Rv. 227001).

Inoltre giova evidenziare che (Cass. pen. Sez. 4, n. 22165 del 11.4.2008, Rv. 240517) "In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza".

Invero, questa Corte in più occasioni (Sez. Un. n. 30328 del 10.7.2002, Franzese; e successive conformi), nel ripercorrere i fondamenti giuridici della causalità omissiva ha affermato che la spiegazione degli eventi attraverso il sapere scientifico non significa fare uso solo di leggi universali che sono molto rare, ma anche di leggi statistiche, di rilevazioni epidemiologiche, di generalizzazioni empiriche del senso comune.

La causalità omissiva presenta una complessità particolare perchè si fonda non su fatti materiali empiricamente verificabili, ma su di una ricostruzione logica, che, a differenza di quella commissiva, non può avere una verifica fenomenica.

Il rapporto che si istituisce tra una entità reale, vale a dire l'evento verificatosi, ed un'entità immaginata, la condotta omessa ed il giudizio controfattuale ("contro i fatti": se l'intervento omesso fosse stato adottato si sarebbe evitato il prodursi dell'evento?) serve a ricostruire la sequenza e a fondare la risposta. Tuttavia questa risposta che deve servirsi del sapere scientifico e quindi necessita di una "legge di copertura" non va fondata solo su leggi assolute, ma anche su altre forme di sapere che comportino la possibilità di affermare con logica certezza la riferibilità della condotta omessa all'evento.

La Corte territoriale ha motivato sia in ordine alla gravita della condotta omissiva, sia in ordine agli effetti dell'esposizione all'amianto e con argomentazioni logiche condivisibili ha supportato il proprio convincimento relativo all'effetto utile per evitare il danno alla salute del lavoratore del doveroso abbattimento delle polveri attraverso il rispetto delle norme antinfortunistiche che anche all'epoca erano ben conosciute.

Infatti, l'efficacia protettiva delle prescritte mascherine, il cui uso fu consapevolmente omesso dagli imputati, è stata relazionata non solo alla capacità di scongiurare il verificarsi della malattia, ma soprattutto al freno che essa poneva all'inalazione incontrollata di fibre pericolose riducendo l'intensità della esposizione, così influendo sulla fase di induzione della malattia.

Ed anzi, il datore di lavoro non andrebbe esente da responsabilità anche qualora, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (Cass. pen. Sez. 4, n. 5117 del 22.11.2007, Rv. 238778).

Nè può l'eventuale maggiore suscettibilità personale a contrarre la malattia aver alcuna rilevanza scagionante delle omissioni ascritte al ricorrente, ponendosi, al massimo, quale concausa acceleratrice dell'attecchimento del tumore: altrimenti, sarebbe come dire che l'omessa adozione di precauzioni doverose antinfettive con conseguente inoculazione di un virus mortale possa essere giustificata dal mero stato fisico particolarmente debilitato del soggetto colpito, (cfr. Cass. pen. Sez. IV, 22.3.2012, Pittarello, v. anche Lemeti ed altri del 21.11.2014).

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2015