Cassazione Penale, Sez. 4, 07 gennaio 2016, n. 90 - Mancata predisposizione del presegnale mobile luminoso di restringimento della carreggiata e investimento del "segnalatore" di lavori in autostrada


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 11/12/2015

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Novara con sentenza 9 marzo 2010 dichiarava G.P. colpevole del reato di cui agli artt. 590 I e III comma cod. pen. per le lesioni personali riportate dall'operaio C.S. il quale era investito dal veicolo del G.P. mentre era intento a segnalare l'approssimarsi del restringimento della carreggiata in presenza di cantiere autostradale in allestimento e a deviare conseguentemente la circolazione sulle porzioni di carreggiata più interne su tratto autostradale della A/4, mentre assolveva B.A.G. con la formula perché il fatto non costituisce reato da analoga contestazione a questo ascritta quale Presidente del CdA della Eur Coop, datore di lavoro del C.S. in ragione di plurime violazioni rilevate nella predisposizione del piano operativo di sicurezza nella esecuzione di opere sul tratto autostradale, per la omessa o incompleta formazione del lavoratore in materia di sicurezza e per la omessa predisposizione di una serie di accorgimenti e di cautele imposte dalla peculiare e molto pericolosa attività di "segnalatore" di lavori in autostrada richiesta al lavoratore. Seguivano a tale pronuncia statuizioni risarcitone a favore della parte civile C.S. la cui determinazione era rimessa al giudice civile, mentre veniva riconosciuta a favore del C.S. un provvisionale provvisoriamente esecutiva di € 200.000 posta a carico del G.P. e del responsabile civile Zuritel s.p.a.
2. Avverso la sentenza del primo giudice era interposta impugnazione dall'imputato G.P., dal Procuratore della Repubblica con riferimento alla pronuncia assolutoria dell'imputato B.A.G., nonché dalla parte civile C.S. nei confronti di entrambi gli imputati.
3. La Corte di appello di Torino, con sentenza 24 Febbraio 2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, - dichiarava B.A.G. responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese del giudizio; - condannava lo stesso B.A.G. in solido con il responsabile civile Eurcoop s.c.r.l. in liquidazione, in aggiunta a G.P. e ZURITEL s.p.a., al risarcimento dei danni subiti da C.S. in conseguenza del sinistro, a favore del quale la somma provvisionale già riconosciuta era aumentata ad € 400.000 ed era posta a carico di tutti gli imputati e dei responsabili civili in solido e il beneficio della sospensione condizionale della pena a favore del B.A.G. veniva subordinato al pagamento della provvisionale medesima; confermava nel resto l'impugnata sentenza e condannava gli imputati ed i responsabili civili alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile; 
3.1 Assumeva il giudice della impugnazione, limitatamente ai motivi di gravame che qui assumono rilevanza che risultavano dimostrati in capo al B.A.G. i profili di colpa specifica indicati nel capo di imputazione sia in relazione alla errata predisposizione di piano operativo di sicurezza, inadeguato e privo di congrua previsione in relazione allo specifico rischio cui l'operaio era stato esposto, sia in relazione alla omessa predisposizione di presidi cautelari idonei a garantire la incolumità del lavoratore, quali il posizionamento di segnalatore luminoso a monte dello sbandieratore come espressamente previsto dal P.O.S., sia in relazione ad una insufficiente formazione del C.S. sulla tipica mansione che era chiamato a svolgere; con riferimento al trattamento sanzionatorio il giudice dell'appello era ad escludere il riconoscimento al B.A.G. delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersa una concreta resipiscenza dell'imputato. Quanto alle statuizioni civili la Corte di Appello di Torino, nel porre a carico solidale del B.A.G. e del responsabile civile Eurcoop l'obbligo di una integrale riparazione rimessa al giudice civile, era a estendere a € 400.000 la misura della somma provvisionale riconosciuta alla parte civile nei limiti della prova già raggiunta;
4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso B.A.G. affidando le proprie doglianze a tre distinti motivi di impugnazione.
4.1 Con il primo motivo di ricorso il difensore del B.A.G. lamentava inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali previste dagli art.40-41-43 cod.pen., nonché del DLGS 626/94 in relazione ai profili di colpa addebitati e dell'art.2087 cod.civ., nonché per manifesta illogicità della motivazione, viziata da travisamento delle prove acquisite laddove dal coacervo degli spunti testimoniali assunti dal primo giudice e puntualmente richiamati nella sentenza di primo grado, era emerso inequivocabilmente il rispetto da parte datoriale di tutte le regole di prudenza generica e di specifica previsione cautelare antinfortunistica, nessuna delle quali peraltro disciplinante la particolare fase in cui si era trovato a operare il lavoratore, atte a impedire il verificarsi di eventi dannosi che, nel caso in specie, era dipesi esclusivamente dalla condotta imprudente del coimputato G.P.;
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il B.A.G. lamentava la eccessività della pena applicata senza adeguata e congrua motivazione sul punto;
4.3 nel terzo motivo di ricorso il B.A.G., evidenziato che era ormai decorso il termine prescrizionale nelle more del deposito della sentenza del giudice di appello e chiedeva che la Corte emettesse la relativa declaratoria ai sensi dell'alt.129 I comma cod.proc.pen.

Diritto


5 In primo luogo va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata immediatamente dopo la pronuncia del giudice di appello, in quanto alla stregua del termine prescrizionale fissato dall'art.156 c.p., la prescrizione è venuta a maturare in data 2 Aprile 2014 e cioè decorso il termine di anni sei, indicato dall'art.157 I comma, aumentato di un anno e mezzo quale tetto massimo in ragione degli eventi interruttivi realizzati. Del resto non risultano sussistere né risultano dedotti dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata 
percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art. 129 II commac.p.p.
5.1 Nondimeno è necessario entrare nel merito della impugnazione ai soli effetti civili, ai sensi dell'art.578 c.p.p., atteso che il giudice di appello, nel riformare la sentenza del primo giudice aveva esteso all'odierno ricorrente B.A.G. valutazione di responsabilità penale per il delitto di cui all'art.590 I e III comma ai danni del C.S., dichiarandolo altresì tenuto unitamente alla società datoriale, di cui lo stesso era legale rappresentante al momento del fatto, Eur Coop soc.coop. a r.l., al pagamento di un risarcimento del danno a favore della persona offesa.
5.2 Quanto al merito della impugnazione ai fini delle statuizioni civili va preliminarmente osservato, in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.3 n. 4842, rv 229369, n. 24201/06); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). Detti principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all'alt. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo", ed ha quindi, ampliato il perimetro d'intervento del giudizio di cassazione, in precedenza circoscritto "al testo del provvedimento impugnato". La nuova previsione legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica, la coerenza strutturale della decisione. Precisazione, quella appena svolta, evidentemente necessaria, avendo il ricorrente denunciato, con il primo motivo di ricorso, anche il vizio di travisamento della prova. Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dell'imputato.
5.3 - Invero il primo motivo di impugnazione opera una ricostruzione delle cause del sinistro volte a escludere qualsivoglia profilo di responsabilità concorsuale in capo al titolare della ditta cui erano affidati i lavori di sistemazione autostradale con particolare riferimento alla formazione e alle mansioni affidate alla persona offesa C.S., il quale si trovava a operare in area autostradale nella veste di segnalatore, mediante bandiera, di un cantiere in allestimento e in particolare della presenza di altri operai che stavano predisponendo il restringimento della carreggiata autostradale, promuovendo la deviazione del traffico dalla terza corsia (di sorpasso) alla seconda corsia (intermedia) del tratto autostradale. In particolare il ricorrente era a evidenziare, riportando nel motivo di ricorso alcuni brani delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado, successivamente valorizzate dal primo giudice nella sentenza assolutoria del B.A.G., come tutta la segnalazione verticale che preannunciava la presenza del restringimento della carreggiata autostradale fosse stata regolarmente predisposta alla distanza indicata dalla specifica normativa di settore (DM 10.7.2002), che su margine autostradale posto in tratto immediatamente successivo al luogo ove il B.A.G. si era trovato ad operare sulla terza corsia autostradale era stato posto un mezzo meccanico con freccione luminoso con lampeggianti arancioni che segnalava il restringimento nel punto in cui gli operai erano in fase di predisposizione della chiusura, che il C.S. era dotato di bandiera, di torcia luminoso e di equipaggiamento catarifrangente e che lo stesso aveva avuto una adeguata fase di formazione, come risultante dal complesso delle dichiarazioni testimoniali richiamate.
5.4 Tanto necessariamente indicato, osserva la Corte che i giudici del merito hanno tratto il proprio convincimento, circa la riconducibilità delle lesioni riportate dal C.S. ad una condotta imprudente e negligente dell'imputato nella fase della predisposizione dei sistemi di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul luogo di lavoro, da una serie di elementi probatori, la cui avvenuta valutazione in termini di affidabilità delle fonti e di conducenza del dato rappresentato si sottrae alle censure motivazionali denunciate dal ricorrente. A prescindere dalla specifica allegazione da parte del giudice di appello, non contrastata da alcun elemento di segno contrario, della insufficiente fase formativa dell'operaio C.S. il quale non possedeva, sulla base delle dichiarazioni del teste T.R., addetto al servizio SPRESAL, una adeguata formazione professionale relativamente alla specifica mansione di sbandieratore, il quale da un lato doveva segnalare agli automobilisti lungo la carreggiata autostradale il prossimo restringimento della carreggiata a partire dalla corsia di sorpasso, così operando in detta pericolosa posizione in mancanza di alcuna protezione materiale e al di fuori di una zona delimitata da segni visibili sull'asfalto, e dall'altra doveva concorrere alla protezione degli operai che in posizione più avanzata erano a realizzare la suddetta delimitazione, del tutto esaustivamente il Tribunale di Torino era ad evidenziare l'omessa e decisiva cautela, pure prevista dal Piano Operativo di Sicurezza della mancanza del segnalatore luminoso a monte del lavoratore la cui previsione del POS era così indicata "a monte dello sbandieratore a circa 150 metri dovrà essere posizionato un mezzo di segnalamento elettromeccanico (pag.21) e la cui mancanza costituisce in colpa il titolare della posizione di garanzia B.A.G.. Evidenziava il giudice della impugnazione, con motivazione logica adeguata, non viziata da profili di contraddittorietà e di incoerenza che la suddetta segnalazione fosse necessaria e come la sua mancanza non possa essere ovviata (come postula il giudice di prima cure) dai segnali posti a 700 metri a monte (che invitavano alla moderazione della velocità ma non escludevano la necessità di una puntuale segnalazione specifica nell'imminenza del restringimento), né tantomeno dal freccione posto a valle che, pure visibile proprio in ragione della sua collocazione a valle, segnalava la chiusura del cantiere e non era idoneo a sostituire la segnalazione che doveva avvisare dell'inizio del restringimento, argomentazione assolutamente logica e condivisibile cui potrebbe aggiungersi l'ulteriore corollario che se il segnale luminoso a valle del lavoratore avrebbe richiamato l'attenzione degli utenti sulla presenza di un restringimento o di lavori in corso in prossimità della segnalazione, certamente la detta segnalazione luminosa, collocata circa cento metro oltre la posizione del C.S., non costituiva immediato presidio a tutela del lavoratore la cui funzione era quella di indurre gli automobilisti a deviare la propria marcia verso le corsie interne dell'autostrada e che si presentava come avanguardia isolata e autoreferenziale (torcia luminosa, bandiera e indumenti catarifrangenti) in condizioni di visibilità ambientale non ottimale (tramonto).
Orbene, date tali emergenze probatorie, perfettamente coerente si presenta la conclusione cui sono pervenuti i giudici del gravame, e cioè, che l’odierno ricorrente, doveva ritenersi corresponsabile delle lesioni personali riportate dal C.S., in ragione di una palese violazione di specifiche disposizioni cautelari, pure richiamate dallo specifico piano della sicurezza del cantiere autostradale, come evidenziato dal giudice di appello e da specifiche disposizioni normative (dm 10.7.2002 punto 10.2 come richiamate dalla difesa del ricorrente).
5.5 Infondate sono altresì le censure concernenti il nesso di causa (primo motivo). In realtà, accertati i fatti di causa secondo le modalità indicate in sentenza e acclarata la posizione di garanzia assunta dal B.A.G. nei confronti del dipendente C.S. e accertata l’estrema negligenza e imprudenza, nei termini sopra richiamati, della sua condotta nella fase della predisposizione del piano di sicurezza, della formazione del dipendente e, in particolare nella omissione nella predisposizione di una cautela dovuta, evidente si coglie il nesso causale tra detta condotta ed l'evento che ne è derivato e in particolare il collegamento tra l'investimento del pedone con la mancata predisposizione del presegnale mobile luminoso di restringimento della carreggiata.
5.6 Quanto al secondo motivo relativo alla determinazione della pena lo stesso risulta assorbito dalla pronuncia sulla prescrizione del reato, non emergono vizi logici o carenze motivazionali nel ragionamento del tribunale di Torino il quale ha esplicitato i criteri utilizzati per graduare la pena nella misura applicata di mesi quattro di reclusione (peraltro attestata sui minimi edittali), piuttosto che in termini di sanzione pecuniaria, valorizzando il grado della colpa, ai sensi dell'alt. 133 c.p. comma I lett.c), definendolo elevato coerentemente al numero e alla gravità delle specifiche violazioni di specifiche disposizioni normative.
5.7 In conclusione, l'impugnata sentenza risulta compiutamente e coerentemente motivata con la esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali la decisione è stata fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa, di guisa che il ricorso proposto deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita nel presente giudizio, C.S., che si determinano in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Annulla agli effetti penali la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso ai fini civili. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile C.S. che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre ad accessori come per legge
Così deciso in Roma, il 11.12.2015