Ministero della Salute
IL MINISTRO
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
VISTO l’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante “Proroga di termini in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, e in particolare l’articolo 1, comma 2, come modificato dall’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha disposto la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, elencati nell'allegato al medesimo decreto-legge n. 89 del 2012, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 aprile 2013;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l’articolo 2, che prevede T istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale;
VISTO l’articolo 3 del richiamato d.P.R. n. 44 del 2013, che prevede la composizione del Comitato tecnico sanitario, nonché l’articolo 4, che prevede che detto Comitato si articola in tredici sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle: materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;
VISTO l’articolo 5 del suddetto regolamento di riordino, che prevede la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, nonché l’articolo 6, che prevede che detto Comitato si articola in cinque sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartitone dei componenti tra (e sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta dì designazione ;
RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei componenti tra le sezioni in cui si articolano il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, al fine di richiedere le designazioni agli enti competenti con riferimento alle specifiche sezioni;
SENTITA la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si è espressa con nota del 15 luglio 2013, prot. n. 3269/C7SAN;
DECRETA
Art. 1
(Ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario fra le sezioni)
1. I componenti del Comitato tecnico sanitario, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, sono distribuiti tra le sezioni secondo il seguente riparto:
a) sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza |
3 esperti designati dal Ministro delta salute; |
b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale |
il direttore del CNS; |
c) sezione per la ricerca sanitaria |
5 esperti designati dal Ministro della salute; |
d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni |
5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dal Ministro della salute, assegnati contestualmente alla sezione c); |
e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria |
1 rappresentante dell’AIFA; |
f) sezione per i dispositivi medici |
1 rappresentante del Ministero della salute; |
g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie |
1 rappresentante del Ministero della salute; 1 esperto designato dall'ISS; |
h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive |
3 membri designati dal Ministro della salute; |
i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione del programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale |
2 rappresentanti del Ministero della salute; |
l) sezione per la lotta contro l’AIDS |
19 membri designati dal Ministro della salute (17 esperti e 2 rappresentanti del Ministero, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione n) |
m) sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS |
33 rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l’AIDS |
n) sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività dì vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro |
2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione l); |
o) sezione per l'attuazione del principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore |
14 membri designati dal Ministro della salute (10 esperti, di cui uno psicologo, e 4 rappresentanti del Ministero) |
Art. 2
(Ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale tra le sezioni)
1. I componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, di cui airarticolo 5 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, sono distribuiti tra le sezioni secondo il seguente riparto:
a) sezione per la dietetica e la nutrizione |
17 membri designati dal Ministro della salute; |
b) sezione consultiva per i fitosanitari |
1 rappresentante del Ministero della salute; |
c) sezione consultiva del farmaco veterinario |
14 membri designati dà) Ministro della salute (di cui 1 rappresentante e 13 esperti scelti tra docenti universitari e responsabili di IZS); |
d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari |
2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione e); |
e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello |
4 rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno assegnato contestualmente alla sezione d); |
Roma, 8 agosto 2013
IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)