Ministero della Salute


IL MINISTRO

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”;
VISTO l’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che prevede il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante “Proroga di termini in materia sanitaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, e in particolare l’articolo 1, comma 2, come modificato dall’articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha disposto la proroga degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, elencati nell'allegato al medesimo decreto-legge n. 89 del 2012, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 aprile 2013;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l’articolo 2, che prevede T istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale;
VISTO l’articolo 3 del richiamato d.P.R. n. 44 del 2013, che prevede la composizione del Comitato tecnico sanitario, nonché l’articolo 4, che prevede che detto Comitato si articola in tredici sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartizione dei componenti tra le sezioni in ragione delle: materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta di designazione;
VISTO l’articolo 5 del suddetto regolamento di riordino, che prevede la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, nonché l’articolo 6, che prevede che detto Comitato si articola in cinque sezioni e che il Ministro della salute, con proprio decreto, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, dispone la ripartitone dei componenti tra (e sezioni in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, e sulla base della predetta ripartizione i componenti del Comitato sono designati con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal Ministro della salute al momento della richiesta dì designazione ;
RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei componenti tra le sezioni in cui si articolano il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, in ragione delle materie da esse trattate e delle competenze professionali e istituzionali dei componenti medesimi, al fine di richiedere le designazioni agli enti competenti con riferimento alle specifiche sezioni;
SENTITA la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si è espressa con nota del 15 luglio 2013, prot. n. 3269/C7SAN;

DECRETA

Art. 1
(Ripartizione dei componenti del Comitato tecnico sanitario fra le sezioni)

1. I componenti del Comitato tecnico sanitario, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, sono distribuiti tra le sezioni secondo il seguente riparto:

a) sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

3 esperti designati dal Ministro delta salute;
2 esperti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze;
5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni Per ciascuno dei membri è designato il relativo supplente

b) sezione tecnica per il sistema trasfusionale

il direttore del CNS;
8 rappresentanti delle strutture di coordinamento interregionale ed interregionale designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
4 rappresentanti delle associazioni e federazioni donatori sangue;
2 rappresentanti delle associazioni emopatici e politrasfusi;
2 rappresentanti delle società scientifiche del settore trasfusionale

c) sezione per la ricerca sanitaria

5 esperti designati dal Ministro della salute;
5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
1 esperto designato dal Ministro degli affari esteri;
1 esperto di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assegnato contestualmente anche alla sezione d);
5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dal Ministro della Salute, assegnati contestualmente alla sezione d).
5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnati contestualmente alla sezione d).

d) sezione per la valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni

5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dal Ministro della salute, assegnati contestualmente alla sezione c);
5 esperti di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnati contestualmente alta sezione c);
1 esperto di età inferiore a quaranta anni e in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art: 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assegnato contestualmente alla sezione c)

e) sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria

1 rappresentante dell’AIFA;
1 rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza Stato-Regioni;
4 esperti designati dal Ministro della salute (di cui 1 scelto tra professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia);
1 farmacista designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti.

f) sezione per i dispositivi medici

1 rappresentante del Ministero della salute;
3 esperti designati dal Ministro della salute;
1 membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
1 membro designato dalla Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane;
1 membro designato dall'ISS, assegnato contestualmente alla sezione h).
Per ciascuno dei membri è designato il relativo supplente

g) sezione per la valutazione in materia di biotecnologie

1 rappresentante del Ministero della salute;
1 rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
1 rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca;

1 esperto designato dall'ISS;
1 esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;
1 esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
1 esperto designato dall'INAIL;
1 esperto designato dalla Conferenza Stato-Regioni;
1 esperto designato dal Ministro della salute.

h) sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

3 membri designati dal Ministro della salute;
3 membri designati dalla Presidènza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
1 membro designato dal CONI;
1 ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante;
1 membro designato dall’ISS, assegnato contestualmente alla sezione.f).

i) sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione del programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale

2 rappresentanti del Ministero della salute;
3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
1 rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
1 rappresentante dell’AGENAS

l) sezione per la lotta contro l’AIDS

19 membri designati dal Ministro della salute (17 esperti e 2 rappresentanti del Ministero, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione n)

m) sezione del volontariato per la lotta contro l’AIDS

33 rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore della lotta contro l’AIDS

n) sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività dì vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione l);
2 rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
1 rappresentante del Ministero dell'interno;
4 rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza Stato-Regioni

o) sezione per l'attuazione del principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

14 membri designati dal Ministro della salute (10 esperti, di cui uno psicologo, e 4 rappresentanti del Ministero)


Art. 2
(Ripartizione dei componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale tra le sezioni)

1. I componenti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, di cui airarticolo 5 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, sono distribuiti tra le sezioni secondo il seguente riparto:

a) sezione per la dietetica e la nutrizione

17 membri designati dal Ministro della salute;
1 membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni, assegnato contestualmente alla sezione e)

b) sezione consultiva per i fitosanitari

1 rappresentante del Ministero della salute;
1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
1 rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
4 esperti designati dal Ministro della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici;
4 esperti designati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla difesa fìtosanitaria e all’attività dei prodotti nei confronti degli organismi nocivi;
4 esperti designati dal Ministro dell’ambiente e delta tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed eco tossicologici;
2 esperti designati dall’ISS per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;
2 esperti designati dall'INAIL per gli aspetti di igiene e medicina del lavoro.
Per ciascuno dei membri è designato il relativo supplente

c) sezione consultiva del farmaco veterinario

14 membri designati dà) Ministro della salute (di cui 1 rappresentante e 13 esperti scelti tra docenti universitari e responsabili di IZS);
5 rappresentanti dell’ISS, di cui 2 assegnati contestualmente alla sezione d);
1 rappresentante degli assessorati alla sanità regionali, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, assegnato contestualmente alla sezione d)

d) sezione per la farmacosorveglianza sui medicinali veterinari

2 rappresentanti del Ministero della salute, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione e);
1 componente nominato dal Ministro della salute, scelto tra i responsabili degli IZS;
2 rappresentanti deil’ISS, assegnati contestualmente alla sezione c)
2 rappresentanti degli assessorati alla sanità regionali, designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione c) e 1 assegnato contestualmente alla sezione e);
1 rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, designato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
1 rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante Generale

e) sezione tecnica mangimi e per la protezione degli animali da allevamento e da macello

4 rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno assegnato contestualmente alla sezione d);
1 componente nominato dal Ministro della salute, scelto tra i responsabili degli IZS;
4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di cui uno in rappresentanza degli Istituti di sperimentazione zootecnica);
1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
1 membro designato dal Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca;
l rappresentante dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, appartenente alla Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici;
1 rappresentante delle organizzazioni dei produttori e importatori di integratori e mangimi;
l rappresentante degli allevatori designato dalle associazioni nazionali di categoria e della cooperazione maggiormente rappresentative per il settore agricolo;
1 rappresentante dei coltivatori designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;
2 membri designati dalla Conferenza Stato-Regioni, di cui 1 assegnato contestualmente alla sezione a);
1 rappresentante degli assessorati alla sanità regionali, designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, assegnato contestualmente alla sezione d);
1 esperto designato dagli enti di protezione degli animali;
1 esperto designato dall’Associazione italiana allevatori;
1 esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari;
1 rappresentante detl’ISS;
1 esperto designato dall'ENEA.
Per ciascuno dei componenti di cui alla presente sezione, è nominato il relativo supplente

Roma, 8 agosto 2013

IL MINISTRO 
(Beatrice Lorenzin)