Regione Friuli Venezia Giulia
DGR 23 maggio 2014, n. 943
Formazione per lavoratori addetti ai lavori in quota: attivazione di una procedura informatica per la realizzazione e la gestione di un elenco di professionisti formati e definizione delle procedure per la comunicazione dei corsi.



In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto Il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, “attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 della Gazzette Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2013 e successive modificazioni ed in particolare la Sezione III “servizio di prevenzione e protezione” del capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”
Considerato quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni relativo all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
Considerato quanto previsto dall’Accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2012, e successive modificazioni relativo all’individuazione dei contenuti dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del Decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni;
Richiamato il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, “attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 della Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2013 e successive modificazioni ed in particolare l’allegato XXI “Accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota: soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota, addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi, addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, con funzione di sorveglianza dei lavori,;
Considerato quanto previsto dall’Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2012, e successive modificazioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed requisiti minimi di validità della formazione in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, Atteso che i medesimi provvedimenti definiscono il quadro della disciplina dei corsi di formazione per le figure dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), Datori di lavoro che assumono il ruolo di RSPP (DL SPP), Preposti Ponteggi, degli Addetti funi e Preposti funi e dei lavoratori abilitati all’uso di particolari attrezzature di lavoro, stabilendo per ciascuna figura la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi di formazione;
Preso atto che il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 relativamente ai corsi riservati ai lavoratori addetti a lavori in quota e l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 relativo al rilascio di abilitazioni per l’uso di macchinari particolari prevedono che, al termine delle operazioni di valutazione delle prove di verifica finale volte ad accertare il livello di apprendimento raggiunto, la Commissione di docenti interni, costituita per ogni corso di formazione, proceda a redigere il verbale da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.
Atteso che l’Amministrazione regionale, ritiene opportuno estendere la suddetta previsione a tutte le ipotesi formative sopra riferite, ai fini di una rilevazione costante e aggiornata del numero di professionisti formati e/o aggiornati per ciascuna figura (RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi, Preposti funi, DL SPP e soggetti abilitati all’uso di particolari attrezzature di lavoro), nonché al fine di offrire un servizio al territorio in termini di conoscibilità delle iniziative formative che si intendono attivare in Regione, dotandosi di una procedura informatica per:
1) l’acquisizione delle informazioni fornite dai soggetti formatori in ordine ai corsi che intendono attivare in coerenza con le previsioni delle sopracitate normative o Accordi Stato-Regioni (le informazioni saranno inserite nel sito internet della Regione in un elenco accessibile a chiunque ne sia interessato);
2) l’acquisizione delle informazioni relative all’avvio corso;
3) l’acquisizione delle informazioni relative ai verbali finali che devono essere predisposti dai soggetti formatori in ordine alle verifiche effettuate, agli allievi idonei e ai docenti impiegati nei singoli corsi.
Precisato che le comunicazioni di cui ai punti 2) e 3) sostanziano un obbligo in capo ai soggetti formatori e che le comunicazioni d cui al punto 1) sostanziano invece l’opportunità di rendere edotta la potenziale utenza (aziende e lavoratori) sulle iniziative che nel breve e medio periodo i soggetti formatori intendono attivare nel Territorio regionale.
Ravvisata la necessità, di dover fornire le necessarie indicazioni operative ai soggetti coinvolti al fine di garantire modalità certe, comportamenti uniformi ed omogenei nella comunicazione di detti verbali, degli avvii corsi e dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro.
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.
La Giunta regionale, all’unanimità

Delibera

1. Di attivare la procedura informatica per la realizzazione e la gestione di un elenco di professionisti aventi la qualifica di RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi, DL SPP, Abilitati all’uso di macchinari particolari.
2. È approvato, per le motivazioni indicate in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Allegato A, “Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale, degli avvii corsi e dell’elenco dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro”.
3. È disposto che le medesime procedure vengano applicate a tutte le comunicazioni che devono essere inviate alla Regione.
4. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato A

Definizione delle procedure per la comunicazione dei verbali della valutazione finale, degli avvii corsi e dell’elenco dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro

1. A decorrere da 30 giorni successivi alla pubblicazione della presente delibera verrà attivata la procedura informatica per l’inserimento e la trasmissione on line dei verbali di valutazione finale, degli avvii corsi e dell’elenco dei corsi programmati in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso l’utilizzo di un apposito applicativo;
2. i soggetti formatori, sia quelli riconosciuti “ope legis” che quelli “accreditati” in conformità al modello di accreditamento definito in Regione, dovranno trasmettere le comunicazioni di cui al punto 1. riferite ai corsi, realizzati unicamente sul Territorio regionale, attraverso l’accesso:
a) al sito della Sanità regionale (www.regione.sanita.fvg.it) nelle pagine dedicate alla tutela della salute dei lavoratori reperibile nella pagina dedicata all’organizzazione della salute e della tutela sociale;
b) al sito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, nella pagina dedicata alla formazione/accreditamento;
3. i medesimi soggetti, attraverso l’applicativo di cui al punto 1. trasmettono altresì alla Regione per ogni iniziativa formativa, l’avvio corso almeno 5 giorni prima dell’inizio di ciascun corso di formazione iniziale o di aggiornamento;
4. i medesimi soggetti utilizzano inoltre l’applicativo di cui al punto 1. per fornire alla Regione l’elenco delle iniziative formative in tema di sicurezza sul lavoro, riferite a RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi, DL SPP e Abilitati all’uso di macchinari particolari, che intendono attivare nel trimestre successivo all’invio;
5. i soggetti formatori dovranno presentare verbali distinti per ogni singola denominazione di corso (progetto formativo), riportando l’elenco esclusivamente dei candidati ritenuti idonei (ovvero di coloro che hanno superato l’esame finale), completo dei dati anagrafici e di residenza;
6. ai fini dell’adempimento di quanto previsto dagli Accordi di riferimento il soggetto formatore, all’atto dell’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti, sarà tenuto a comunicare per iscritto ai medesimi che i verbali contenenti le valutazioni finali saranno trasmessi alla Regione;
7. la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, potrà, anche attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie, avviare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire la corretta partecipazione ai corsi di aggiornamento;
8. per l’effettuazione delle attività di competenza sanitaria di cui ai punti precedenti, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia potrà anche avvalersi del supporto di un’Azienda per i servizi sanitari;
9. il soggetto formatore dovrà prevedere e trasmettere per ogni corso di aggiornamento un unico singolo verbale anche nel caso in cui lo svolgimento del corso sia stato distribuito in singole quote orarie annuali, nell’ambito del periodo di validità e nel rispetto del monte ore complessivo;
10. resta inteso che la verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti, ovvero dei titoli abilitanti la frequentazione a ciascuna tipologia di corso, viene effettuata dal soggetto formatore;
11. il soggetto formatore è tenuto a trasmettere on line anche i verbali dei corsi realizzati antecedentemente la pubblicazione del presente provvedimento, qualora non vi abbia già provveduto in altra forma;
12. i verbali cartacei redatti sia dai soggetti formatori “ope legis” che da quelli “accreditati” dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere conservati dal soggetto titolare dell’iniziativa formativa per un tempo non inferiore a 10 anni.
13. la Regione provvede a predisporre l’elenco dei corsi che i soggetti formatori intendono realizzare a favore dei RSPP, ASPP, Preposti Ponteggi, Addetti funi e Preposti funi, DL SPP e Abilitati all’uso di macchinari particolari, utilizzando allo scopo le informazioni fornite dagli enti medesimi tramite l’applicativo di cui al punto1. L’elenco così predisposto sarà pubblicato:
a) nel sito della Sanità regionale (www.regione.sanita.fvg.it) nelle pagine dedicate alla tutela della salute dei lavoratori reperibile nella pagina dedicata all’organizzazione della salute e della tutela sociale;
b) nel sito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, nella pagina dedicata alla formazione/accreditamento.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE


Fonte: regione.fvg.it