Decreto ministeriale 21 dicembre 1991
Integrazione al decreto ministeriale 24 novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza antincendi per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8", per regolamentare le operazioni di carico e scarico dei gas
G.U. 23 gennaio 1992, n. 18

IL MINISTRO DELL’INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante le "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985);
Rilevata la necessità di regolamentare, ai fini della sicurezza antincendi, le operazioni di carico e scarico dei veicoli-cisterna che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Il decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, citato in premessa, è integrato con le disposizioni contenute nell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1991
Il Ministro dell'interno SCOTTI
Il Ministro dei trasporti BERNINI


Allegato

1. Oggetto
Le presenti norme hanno per oggetto la regolamentazione, ai fini della sicurezza antincendi, delle operazioni di carico e scarico dei "veicoli-cisterna" che trasportano gas naturale con densità non superiore a 0,8.

2. Definizioni
Veicolo-cisterna: veicolo riconosciuto idoneo al trasporto di gas naturale, con densità non superiore a 0,8, in base alle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi della legge 10 luglio 1970, n. 579, e sottoposto agli accertamenti periodici prescritti.

3. Caratteristiche
Il veicolo-cisterna deve presentare le seguenti caratteristiche:
capacità geometrica max = 52,5 m(Elevato al Cubo)
pressione di esercizio max = 65,0 bar
pressione di collaudo min = 97,5 bar
capacità di gas trasportabile max = 3800 m(Elevato al Cubo)
numero di valvole di eccesso flusso sul collettore di scarico, tarate per un valore max di portata di 1000 Nm(Elevato al Cubo)/h = 2
numero di valvole di sicurezza inizio apertura 90 bar = 2
numero di dischi di rottura 97,5 bar = 2
I due ultimi dispositivi devono essere realizzati nella parte alta del veicolo-cisterna e convogliati verso l'alto.

4. Caricamento
Il caricamento del veicolo-cisterna può avvenire direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di travaso, ovvero presso gli impianti di distribuzione per autotrazione.

4.1. Caricamento da metanodotti
Il veicolo-cisterna durante le operazioni di caricamento deve sostare in posizione predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.
Le operazioni di carico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su una cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.
Quanto sopra non è richiesto quando l'area del punto di travaso risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.
Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:
dal punto di travaso = 10 m
da costruzioni esterne alla recinzione = 20 m
dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione = 15 m

4.2. Caricamento da impianti di distribuzione per autotrazione
Durante le operazioni di caricamento per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, è sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

4.3. Disposizioni comuni
In entrambi i casi di cui ai punti 4.1 e 4.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;
- tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata;
- le operazioni di caricamento devono essere controllate in permanenza da personale appositamente incaricato.

5. Scarico
5.1. Scarico presso gli utenti
Il veicolo-cisterna durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un'area predeterminata, ben identificata e munita di idonea segnaletica; essa deve essere delimitata da transenne e/o funi colorate.
Le operazioni di scarico devono avvenire in un'area con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 m, costituita da rete alta almeno 2,00 m posta su cordolatura di altezza non inferiore a 0,50 m.
Quanto sopra non è richiesto qualora l'area dell'utente risulti già recintata con le caratteristiche soprarichiamate.
Il pavimento della zona di sosta del veicolo-cisterna ed una fascia larga 2,00 m oltre la sua proiezione verticale devono essere in battuto di cemento, mentre la restante area deve essere diserbata.
Il veicolo-cisterna in sosta deve rispettare le seguenti distanze di sicurezza:
da costruzioni interne alla recinzione = 10 m
da costruzioni esterne alla recinzione = 20 m
dalla proiezione di linee elettriche ad alta tensione = 15 m
L'alimentazione della rete utente deve avvenire tramite impianto di riduzione di 1° salto, conforme al punto 4.1 - Parte prima.
La piazzola di sosta del veicolo-cisterna deve essere corredata di n. 4 estintori omologati con capacità estinguente non inferiore a 21A - 89B-C oltre a n. 2 estintori carrellati da 50 kg.

5.2. Scarico presso impianti di distribuzione per autotrazione
Durante le operazioni di scarico per travaso nell'ambito di un impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione, è sufficiente che l'area destinata al veicolo-cisterna sia delimitata da transenne e/o funi colorate.

5.3. Disposizioni comuni
In entrambi i casi di cui ai punti 5.1 e 5.2, devono essere rispettate anche le seguenti condizioni:
- l'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 1° marzo 1968, n. 186;
- tutte le apparecchiature, le tubazioni e le strutture metalliche del veicolo-cisterna devono essere collegate ad un impianto di terra, mediante presa interbloccata.