Categoria: Prassi amministrativa
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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI


(Chiarimento)
PROT. n° P1263/4146 sott. 2/B(9)

Roma, 16 dicembre 2003

OGGETTO: Servizi aziendali antincendio – Addetti alle operazioni – Attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 6 del D.M. 10 marzo 1998. –

In relazione alla questione rappresentata, lo scrivente Ufficio, riconoscendo che la generica formulazione del testo di cui alla lettera f) dell’allegato X al D.M. 10 marzo 1998 può dare adito a non corrette interpretazioni del testo stesso, coglie l’occasione per chiarire che la dizione “depositi” va intesa nel senso di “attività di deposito” e non semplicisticamente come “locali” singolarmente considerati.
In ragione di quanto sopra esposto, ne discende che per gli insediamenti comprendenti locali adibiti a deposito di materiali combustibili la cui superficie totale – risultante dalla sommatoria delle loro singole superfici – sia maggiore di m2 10.000, si determina l’obbligo del conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica per il personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.