Tipologia: CIRL
Data firma: 21 febbraio 2003
Validità: 21.02.2003 - 31.12.2003
Parti: BCC e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Friuli Venezia Giulia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Premio di risultato
Art. 3 Premio di anzianità
Art. 4 Provvidenze a favore di dipendenti con familiari portatori di handicap
Art. 5 Sicurezza del lavoro
Art. 6 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 7 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Art. 8 Ruolo del Personale
Art. 9 Inquadramenti
Art. 10 Vice responsabile di succursale
Art. 11 Preposto a succursale
Art. 12 Prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi
Art. 13 Formazione
Art. 14 Permessi
Art. 15 Ticket Pasto
Art. 16 Azioni Positive
Art. 17 Gestione del CCNL
Art. 18 Contratti a termine/ fornitura lavoro temporaneo
Art. 19 Banca delle ore
Art. 20 Part - time
Art. 21 Condizioni ai dipendenti
Art. 22 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto di secondo livello per le Banche DI Credito Cooperativo del Friuli - Venezia Giulia

Addì, 21 febbraio 2003, tra la Federazione delle BCC del Friuli-Venezia Giulia […], e tra la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil) […]
Il Contratto collettivo di lavoro del 7.12.2000 per i quadri direttivi e le aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane è stato sottoscritto in attuazione del Protocollo Governativo del 4.6.1997 e dell’Accordo Quadro del settore del credito del 28.2.1998. Tale contratto, agli articoli 28 e 29, demanda alle parti locali la negoziazione del contratto di secondo livello.
Ciò premesso, il presente contratto collettivo di secondo livello viene stipulato dalle parti locali che risultano legittimate in forza della sottoscrizione dei predetti, Protocollo, Accordo Quadro e contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Pertanto le parti si danno atto che la contrattazione di primo e secondo livello può essere attivata solo tra le parti che risultano legittimate come sopra detto. Inoltre, le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del presente contratto di secondo livello, è stato esaurito il ciclo contrattuale, fatti salvi gli eventuali rinvii contenuti nelle singole norme nazionali e locali.
Visto l’Art. 29 e le altre norme di rinvio del CCNL del 7 dicembre 2000 si stipula il presente contratto di secondo livello.
Nota Bene: ogni successivo riferimento al CCNL deve intendersi al CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo /Casse Rurali e Artigiane stipulato in Roma il 7 dicembre 2000.

Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo socie della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamate per brevità banche)
- della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamata per brevità Federazione) e di seguito, se riferito ad entrambe, chiamate per brevità aziende.

Art. 5 Sicurezza del lavoro
a) Premessa generale
Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l’attività criminosa rivolta nei confronti del personale, degli addetti al trasporto valori, dell’utenza, dei luoghi di lavoro e dei mezzi.
b) Protezione dei luoghi di lavoro
Le Banche sono impegnate ad adottare nel più breve tempo possibile misure di protezione e di controllo nei luoghi di lavoro con almeno tre o più dei seguenti o di altri idonei sistemi:
- doppie porte di cristallo antiproiettile con apertura a consenso e metal detector;
- bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio;
- telecamere o cineprese (installati con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 20.5.1970 n. 300);
- casseforti con apertura a tempo;
- procedure di allontanamento del denaro;
- impiego di guardie giurate.
L’adozione o il mantenimento di allarmi acustici nei locali aperti al pubblico sarà valutata dalle Banche, caso per caso, in relazione alla situazione logistica esistente ed alla necessità di tutelare opportunamente la sicurezza del personale operante in tali locali.
c) Procedure di attuazione:
Le misure da adottare in concreto saranno discusse con le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite, od altrimenti con le Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non vengano concordemente definite, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni sindacali di cui al penultimo comma della presente lettera c). Le Banche sono impegnate a comunicare alla Federazione per un successivo esame riservato in sede sindacale, le misure che, in materia di sicurezza del lavoro verranno adottate, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche. Le Banche, al fine di migliorare la conoscenza e la preparazione in materia di sicurezza, procederanno con specifici momenti formativi illustrando al proprio personale, in apposita riunione, i sistemi di sicurezza esistenti ed i comportamenti da adottare in caso di allarme o di rapina.
d) Responsabilità dei cassieri
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa stabilito dalle disposizioni interne.
Le Banche provvederanno a comunicare ai cassieri tale massimale.
e) Trasporto valori
Le Banche cureranno che l'entità dei valori trasportati sia contenuta nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno comunicati al personale.
Il dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto, proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio.
Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, laddove possibile, di norma, con imprese specializzate.
A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle Organizzazioni Sindacali Regionali stipulanti.
f) Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso
Le Banche conserveranno ai dipendenti colpiti da lesioni a seguito di evento criminoso, il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per i periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL) con un minimo di trenta mesi.
La previsione dell'art. 55 del CCNL concernente l'aspettativa per malattia e infortunio, decorrerà dai nuovi termini, così come individuati dall’applicazione della presente norma.
Eventuali situazioni nelle quali si preveda il superamento dei limiti di tempo sopra fissati saranno oggetto di esame tra le parti interessate in sede di Federazione prima dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 75.
Il lavoratore che, in servizio, abbia subito un atto criminoso, sarà, su sua richiesta, possibilmente dispensato dal servizio per il resto della giornata. Lo stesso lavoratore, inoltre, sarà preferito per trasferimento e/o assegnazione ad altra mansione, ove ne faccia richiesta.
La Banca rimborserà le spese delle visite specialistiche cui il lavoratore, che abbia subito evento criminoso in azienda, si sottoponga entro tre mesi dall'evento stesso.
In caso di rapina, la Banca valuterà l'opportunità di tenere chiuso lo sportello colpito per l'intera giornata.
g) Polizze assicurative
Copia delle polizze assicurative stipulate dalle Aziende contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni vanno portate per conoscenza a tutti i dipendenti.
Per quanto riguarda l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (art. 43 CCNL), la Federazione curerà le opportune iniziative nei confronti delle Banche per la verifica degli adempimenti contrattuali e la omogeneizzazione, per quanto possibile, dei trattamenti.

Art. 6 Tutela delle condizioni igienico sanitarie
a) Le Aziende si impegnano ad incontrarsi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, o con le Organizzazioni Sindacali stipulanti, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Su iniziativa sindacale, in accordo con le Aziende interessate potranno essere promosse indagini igienico - sanitarie, che la Federazione si impegna a favorire, tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con l'intervento, delle strutture pubbliche o di strutture private specializzate concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi o rilievi tecnici anche durante l'orario di lavoro. Le Aziende collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti.
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale regionale, onde individuare eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi delle indagini saranno a carico delle Aziende.
Nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende informeranno preventivamente le RSA o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali stipulanti, sul progetto da realizzare, al fine di permettere eventuali osservazioni e proposte di modifica, tese a migliorare le condizioni igienico - sanitarie dei nuovi ambienti di lavoro, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
b) Le Aziende cureranno di adottare, per quanto possibile e secondo le tecniche di uso corrente, provvedimenti idonei ad evitare, o quantomeno a contenere, i disagi del personale chiamato ad operare in via continuativa sui terminali o in ambienti rumorosi e/o esposti a fonte di calore, nonché a migliorare, ragionevolmente, le condizioni di vita nell'ambiente di lavoro.
Per la definizione di video terminalista, per la relativa disciplina e le correlate pause di lavoro e visite di controllo si farà riferimento alla disciplina comunitaria in materia.
Le lavoratrici in stato di gravidanza possono richiedere di essere adibite a mansioni che non comportino l’uso sistematico o abituale del videoterminale.
c) Le Aziende si impegnano ad installare, laddove non attuato, filtri ottici e/ o schermi protettivi per video terminali.
d) Le aziende si impegnano ad imporre il divieto di fumo nei locali della banca, esclusi gli spazi appositamente destinati.
Eventuali problematiche derivanti dal fumo passivo evidenziate alle aziende saranno da queste analizzate su richiesta delle RSA, del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza o delle OO.SS. locali.

Art. 7 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali
Le parti si danno atto che in occasione degli incontri previsti dagli articoli 16 e 17 del CCNL, potranno essere oggetto di analisi le seguenti ulteriori tematiche:
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull’occupazione e sull’organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva;
- problemi dell’ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, eventi criminoso, tutela delle condizioni igienico - sanitarie).
- installazione di nuove tecnologie e relativi effetti sull’organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- processi di formazione e riqualificazione del personale;
- materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale)
Entro il 15 Aprile di ogni anno, fatti salvi i termini diversi stabiliti nell’articolato del presente contratto, la Federazione provvederà a fornire alle Organizzazioni Sindacali stipulanti tutti i dati e gli elenchi riportati al secondo comma dell’art. 16 del CCNL con le modalità ivi indicate.
I dati forniti saranno analizzati e approfonditi in seno alle riunioni annuali, volte a fornire le informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento.
Le riunioni vanno effettuate entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte delle Organizzazioni Sindacali Regionali.
La Federazione provvederà, inoltre, a comunicare alle stesse Organizzazioni, ogni tre mesi, l'elenco delle ore di lavoro straordinario effettuate, suddivise per banche e per numero di addetti.
Fermo restando quanto disposto in materia dall'Art. 22 del CCNL, eventuali casi di sperequazione di trattamento tra il personale, derivanti da condizioni di migliore favore in essere presso le aziende interessate a tali processi, saranno esaminati, a conclusione dei processi in argomento e su richiesta, in appositi incontri in sede regionale sempre che tali aspetti non siano stati già definiti nella precedente fase di procedura di contrattazione, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Le Aziende interessate, per il tramite della Federazione, ad avvenuta approvazione del progetto da parte degli Organi competenti, forniranno, all'occorrenza e su richiesta, opportune informazioni al personale in ordine allo stato di avanzamento del progetto ed all'adeguamento delle procedure e dell'organizzazione del lavoro.
Sorgendo questioni sull’interpretazione del presente contratto la Federazione con propria iniziativa o su richiesta di una delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, convocherà tutte le parti al fine di esaminare una interpretazione comune.
Raggiungendosi l’accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo.
Le aziende provvederanno a comunicare alle RSA le assunzioni, sia a tempo indeterminato che a termine, nonché i rapporti di lavoro temporaneo instaurati, specificando inquadramento e mansioni assegnate

Art. 8 Ruolo del Personale
In attuazione all'Art. 37 del CCNL, l'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro saranno comunicate dalle Aziende ai dipendenti ed illustrate durante il normale orario di lavoro, una prima volta all'attuazione e successivamente in caso di variazioni.
Negli incontri periodici la Federazione fornirà informazioni in materia alle Organizzazioni Sindacali Regionali stipulanti.
Con riferimento all’Art. 117 del CCNL, viene ribadita l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti, a fini di ampliamento delle conoscenze professionali e delle possibilità di impiego, con conseguente sviluppo organico della carriera.
La Federazione provvederà a sollecitare le Banche perché sentito il personale, programmino piani di rotazione quanto meno all'interno degli uffici o dipendenze, possibilmente anche tra uffici e dipendenze.
Tali piani e la relativa applicazione, che saranno esaminati nelle riunioni annuali, di cui all'Art. 17 del CCNL, vanno ordinati con l'obiettivo di realizzare la più ampia conoscenza possibile, quanto meno, delle mansioni dell'ufficio o dipendenza di appartenenza.
I dipendenti che svolgono le stesse mansioni da oltre 3 anni, possono chiedere di essere avvicendati in altre mansioni equivalenti. Tale richiesta verrà accolta, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 12 mesi.
[…]

Art. 12 Prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi
In attesa che la materia delle prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi di 1°e 2° livello sia regolata da specifico accordo in sede nazionale e sottolineando la rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa - intesa anche quale fattore di responsabile auto valutazione dei quadri direttivi circa i tempi della propria attività di lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’Azienda - le parti concordano che in relazione all’erogazione prevista dal terzo comma dell’articolo 98 del CCNL, le Aziende comunicheranno, entro il mese di gennaio, in un apposito incontro ai lavoratori interessati, le caratteristiche delle prestazioni aggiuntive che a fine anno determineranno il riconoscimento economico; le successive eventuali modifiche alle direttive impartite intervenute in corso d’anno saranno tempestivamente rese note ai lavoratori.
[…]
Le Aziende che non abbiano ancora valutato le prestazioni aggiuntive dei quadri direttivi di 1° e 2° livello a norma dell’articolo 98 del CCNL rese a far tempo dall’applicazione del CCNL stesso, provvederanno ad effettuare tale verifica, dando informazione alle rappresentanze sindacali ed ai dipendenti interessati sui criteri adottati.

Art. 16 Azioni Positive
In armonia con la legislazione vigente, verrà costituito presso la Federazione una Commissione paritetica con il compito di individuare, partendo da analisi quantitative e qualitative delle realtà interne, le cause che possono produrre eventuali condizioni di svantaggio per il personale femminile e di proporre all'uopo programmi di azioni positive.
La Commissione, della quale farà parte 1 membro per ogni organizzazione sindacale stipulante del presente contratto, dovrà riunirsi almeno due volte l’anno.

Art. 18 Contratti a termine/ fornitura lavoro temporaneo
Le parti, preso atto che il D.Lgs. n. 368/2001 riserva alla contrattazione collettiva nazionale l’eventuale integrazione di singole disposizioni, ivi specificamente indicate, si riservano di esaminare in sede sindacale regionale quanto fosse a questa demandato dalla contrattazione nazionale.
L’andamento delle assunzioni a termine e dei contratti di lavoro temporaneo, oggetto di comunicazione alle OO.SS ai sensi del secondo comma dell’art. 16 del CCNL, saranno esaminate nell’ambito delle riunioni periodiche previste dall’Art. 17 del CCNL.

Art. 19 Banca delle ore
In attesa che il livello nazionale esaurisca l’analisi sulle problematicità operative connesse alla disciplina della banca delle ore, le parti convengono quanto segue:
1) nelle aziende destinatarie del presente contratto il recupero dell’eventuale riduzione di orario (23 ore annue o proporzionalmente inferiori per i lavoratori a tempo parziale o assunti in corso d’anno) di cui all’art. 127 del CCNL deve avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso fissate dal CCNL al predetto art. 127;
per i contratti di durata inferiore all’anno, al termine del rapporto, l’Azienda provvederà a monetizzare le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare;
le prestazioni aggiuntive che ai sensi dell’art. 128 sono remunerate sulla base della retribuzione oraria maggiorate di percentuali superiori al 25% non vengono fatte rientrare in banca delle ore e daranno sempre diritto al compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni ivi specificamente previste per le singole fattispecie;
4) nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno si procederà alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare;
5) nelle ipotesi in cui per motivi contingenti il recupero delle prestazioni aggiuntive incida sull’organizzazione e il buon funzionamento dell’unità produttiva presso la quale il lavoratore presta la propria attività, le parti potranno convenire la liquidazione delle prestazioni di cui al punto 1) sulla base della sola retribuzione oraria, nonché la liquidazione delle altre prestazioni aggiuntive con la maggiorazione del 25%.
Le parti convengono, inoltre, che le eventuali norme che interverranno in materia a livello nazionale andranno a sostituire immediatamente e integralmente le pattuizioni sopra indicate. 

Art. 20 Part - time
Le parti, convenendo sulla estensione dell’utilizzo dei contratti part-time quale strumento di miglioramento della complessiva gestione aziendale, ritengono che eventuali problematicità che dovessero emergere nelle aziende, a seguito di richieste di trasformazione di contratto da tempo pieno a tempo parziale eccedenti i limiti contrattuali, saranno esaminate a livello regionale.