Categoria: Normativa comunitaria
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17.2.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/5


REGOLAMENTO (UE) 2016/217 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 


 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La voce 23 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'uso del cadmio e dei suoi composti nelle pitture con i codici [3208] e [3209], con una deroga per le pitture a base di zinco. Tuttavia, questa restrizione non si applica all'immissione sul mercato di pitture contenenti cadmio.

(2)

Nel novembre 2012 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme all'allegato XV al fine di estendere la restrizione vigente all'immissione sul mercato di tali pitture contenenti cadmio oltre una determinata concentrazione.

(3)

Il 9 settembre 2014 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato per consenso un parere in cui giunge alla conclusione che tale modifica della voce esistente ne agevolerebbe l'attuazione e conferma che non è necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi presentati dal cadmio nelle pitture.

(4)

Il 25 novembre 2014 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato per consenso un parere in cui indica che la proposta di modifica della restrizione vigente è proporzionata in quanto non imporrebbe ulteriori costi di conformità ai fabbricanti, agli importatori o ai consumatori, bensì migliorerebbe l'esecutività della restrizione.

(5)

Per le autorità preposte all'applicazione è più agevole monitorare e controllare l'immissione sul mercato rispetto all'utilizzo. Inoltre, l'introduzione di un limite di concentrazione chiarisce che la presenza involontaria di cadmio come impurità nelle pitture in misura inferiore a tale limite non comporta la violazione della restrizione.

(6)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Nella colonna 2 della voce 23 dell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Cadmio

CAS n. 7440-43-9

CE n. 231-152-8 e suoi composti

2.

Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso.

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.»

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