Responsabilità del titolare di un'impresa edile per la morte di un suo operaio rimasto sepolto dal crollo dei muri di un immobile sottoposto a demolizione e ricostruzione sulla base di un contratto di appalto con il proprietario - Sussiste.
La Corte afferma che:
"Il consulente ha evidenziato che proprio la mancata predisposizione di armature di sostegno tramite puntellamento dei muri perimetrali da salvare è stata la causa del crollo, misura questa che, in ragione della prevedibilità dell'evento crollo, incombeva ai sensi della disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 13 sul V.V..
Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte è uniforme nell'affermare che per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava, come per qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4), che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto, come nel caso di specie.
In caso di infortunio è, peraltro, sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. ad esempio Cass. 4^, 17 gennaio 1986, Marafelli, RV 171888-91).
Ma la mancata contestazione al committente, o ad altri soggetti tenuti all'osservanza delle norme antinfortunistiche, come richiamati dal ricorrente per il caso che ci occupa, certamente non libera colui che patimenti era tenuto ad osservarle.
Ed è proprio in relazione a tale principio che il motivo addotto si rivela destituito di qualsiasi fondamento.
Ed, invero, di fronte ad una evenienza lesiva prevedibile, come evidenziato dal consulente del P.M., certamente il V. non può esimersi dalla responsabilità penale contestatagli addossando la non avvenuta adozione delle misure, atte a prevenire il crollo del muro, alla mancata previsione delle stesse misure antinfortunistiche nel piano di sicurezza e di coordinamento, perchè se ciò è stato da lui rilevato, avrebbe dovuto rappresentare la questione al committente e rifiutarsi di iniziare l'opera di demolizione e, se non l'avesse rilevato è, comunque responsabile per negligenza."

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giusep - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.V. N. il (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di CALTANISSETTA, in data 5.02.2008.
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dott. Angelo Di Popolo che chiede rigettarsi il ricorso.

Fatto

La Corte d'Appello di Caltanissetta in data 5.02.2008 ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 21.12.2006 con cui V. V. è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche in danno di P.G., accertato in (OMISSIS), con condanna alla pena di giustizia.
La sentenza di appello ha fatto proprio l'impianto motivazionale di quella di primo grado ravvisando nella condotta dell'imputato elementi di colpa specifica (violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 13 e 72), in riferimento alla sua posizione di garanzia, quale titolare dell'impresa edile che, con regolare contratto di appalto stipulato con il proprietario, stava effettuando lavori di demolizione e di ricostruzione dell'immobile sito tra le vie (OMISSIS).
Il profilo di colpa evidenziato consiste nel non aver predisposto un concatenamento laterale del muro insistente sulla via (OMISSIS) che crollava, anche in considerazione della sua elevatissima altezza, libera di inflessione rispetto al suo spessore, per le forti vibrazioni determinato dallo scavo con mezzo meccanico eseguito al filo del muro stesso sì da comprometterne l'ancoraggio alle fondazioni.
P.G., operaio edile, dipendente del V., che stava effettuando dei lavori manuali di pulitura all'interno del predetto immobile, rimaneva sepolto dal crollo dei muri perimetrali e perdeva la vita a seguito di lesioni gravissime riportate.
I giudici del merito hanno ritenuto che il crollo del muro fosse prevedibile dall'imputato il quale non aveva attuato nella esecuzione dei lavori le necessarie misure di prevenzione, consistenti e nella predisposizione di armature di sostegno tramite puntellamento dei muri perimetrali dell'immobile e nell'imporre di eseguire lo scavo con cautela, e cioè a mano e con successiva costituzione di una sottomurazione che coadiuvasse l'ancoraggio del muro alle fondamenta.
Ricorre per cassazione, a mezzo del ministero del suo difensore, il V.V. che denuncia:
Erronea applicazione della legge penale sostanziale sub art. 40 c.p., art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 2, 3, 4, 5 e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, correlato difetto per mancanza illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) anche in relazione all'art. 597 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e) per avere omesso di esaminare le specifiche doglianze proposte nell'atto di appello.
La sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta ha del tutto trascurato le prescrizioni normative di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, e, a proposito dei cantieri edili, del D.Lgs. n. 494 del 1996 che, nel caso che ci occupa, ponevano ben precisi oneri a carico di soggetti diversi dal mero esecutore, ovverosia dall'imputato, alle cui condotte - senz'altro gravemente omissive - era da ricondurre, in termini di esclusività, la causa dell'evento mortale per avere proprio dette altrui e plurime condotte determinato le condizioni senza le quali l'evento senz'altro non si sarebbe verificato.
La ristrutturazione, previa demolizione di gran parte delle strutture preesistenti, del fabbricato di che trattasi imponeva un'attenta valutazione dei rischi (di crollo, di seppellimento, di collasso delle strutture preesistenti) che non poteva non essere effettuate che in sede di progettazione dell'intervento.
Tale intervento rientrava senz'altro nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, comma 1, art. 2, art. 3, comma 3, lett. "b", allegato 1^ e 2^, n. 1 del D.Lgs. per cui si prevede, da parte del committente dei lavori, la nomina di un responsabile per la sicurezza e coordinamento in fase di progettazione o, quantomeno, in fase di esecuzione dei lavori stessi (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 4).
Rileva ancora la difesa che - come si legge nella stessa sentenza impugnata - più ditte si erano succedute nei lavori medesimi per cui a mente del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 3, e comunque del comma 4 bis bisognava nominare un coordinatore per la progettazione ai fini della sicurezza o almeno un coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori.
Si consideri ancora che, pur dovendosi procedere ad importanti demolizioni di strutture edilizie, allo svuotamento dell'originario manufatto edilizio in uno al mantenimento di due delle vecchie strutture murarie perimetrali, non si è in alcun modo valutata la stabilità delle strutture murarie da conservare e, così come imponeva il principio assolutamente generale tratto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, non si è provveduto ad effettuare in sede di progettazione adeguate scelte di protezione dal rischio di crolli o collassi delle strutture predette.
Essendosi quindi l'imputato limitato a porre in esecuzione un progetto predisposto da un tecnico abilitato, e peraltro sotto la puntuale sorveglianza di tecnico direttore dei lavori pure laureato ed abilitato, la Corte di Appello avrebbe dovuto, in ossequio all'art. 40 c.p. ed al correlato onere motivo, affrontare la questione se l'evento fosse riconducibile ad enormi e gravissime omissioni del progetto medesimo e della correlata sorveglianza in fase esecutiva da parte del tecnico direttore dei lavori, ovvero se fosse riconducibile alla condotta di chi - come appunto l'imputato - quel progetto si era solo limitato a porre in esecuzione.
Diritto

I motivi sono manifestamente infondati, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.
Premesso che le doglianze proposte dal V. sono affidate ad argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate persuasivamente dalla Corte di merito, è opportuno riportare in maniera più dettagliata le tesi difensive, in aggiunta a quelle già esposte nella parte narrativa.
Ritiene il ricorrente che la sentenza della Corte del merito ha offerto un ragionamento monco, apodittico e circolare, completamente tautologico, e così senz'altro illogico, secondo cui il ruolo di appaltatore dell'imputato condurrebbe ad escludere ogni dubbio sul fatto che incombesse in capo allo stesso l'obbligo di adottare tutte le cautele indispensabili a prevenire prevedibili sinistri: il che, appunto, oltre a costituire apodittica e meramente assertiva motivazione rispetto a quanto oggetto di specifica doglianza, concreta eclatante contraddizione con le norme di legge contenute nel D.Lgs. n. 626 del 1994 e, soprattutto, nel successivo D.Lgs. n. 494 del 1996 che, invece, impongono il principio secondo cui alla previsione dei rischi di che trattasi, così come alla "progettazione" degli interventi ed apprestamenti rivolti ad evitare che tali rischi si verifichino, si debba provvedere in modo specifico, puntuale e con dettagliate previsioni innanzitutto in fase progettuale (anche con l'intervento del coordinatore in fase progettuale per la sicurezza), attraverso la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento e, quindi, in fase di esecuzione sempre attraverso la nomina e l'intervento del coordinatore in fase esecutiva ai fini della sicurezza attraverso le verifiche e gli adattamenti indicati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.
In un contesto in cui l'imputato interveniva dopo l'attività e l'opera di ben tre altre ditte e su un progetto redatto da un tecnico laureato abilitato, con direzione dei lavori sempre in capo ad un tecnico laureato ed abilitato e con l'intervento di altro tecnico laureato ed abilitato per la progettazione ed il controllo e collaudo dell'esecuzione delle strutture in c.a., non si comprende perchè mai proprio lui doveva sospettare che quelle strutture presentassero particolare rischio di crollo per cui doveva procedersi addirittura attraverso "sottomurazioni" (così come indica la sentenza di appello) che, ovviamente, non possono essere realizzate ad iniziativa e secondo discrezione dell'artigiano-esecutore, bensì puntualmente programmate e progettate quanto a dimensioni, caratteristiche, strutture, modalità esecutive.
L'assunto difensivo è destituito di fondamento.
Preliminarmente va osservato che la laconicità della sentenza impugnata va integrata con la motivazione di quella del Tribunale.
E' stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.
Più specificamente, va rilevato che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.
Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.
Nella sentenza in esame, i giudici di appello, sebbene con motivazione, succinta, hanno, comunque, esaminato le censure mosse alla sentenza di primo grado ed hanno, innanzitutto, affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la morte dell'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche, condividendo su quest'ultimo punto l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, dell'inosservanza delle prescritte cautele, descritte nella parte narrativa.
Per altro, il ricorrente non contesta le omesse misure antinfortunistiche ma solo la contestata posizione di garanzia.
E' opportuno riportare la parte di motivazione della sentenza impugnata relativa all'accertamento del ruolo svolto nella vicenda dal V.V.: il C. (proprietario del fabbricato e committente) aveva affidato la conduzione (dei lavori) alla ditta V.V. con regolare contratto di appalto.
Inoltre il V. con comunicazione del (OMISSIS) aveva comunicato la suddetta circostanza all'assessorato lavori pubblici di (OMISSIS), e previa analoga comunicazione del C. pervenuta al medesimo ufficio, il (OMISSIS) finalmente i lavori iniziarono.
Ebbene, da questo dato di fatto incontrovertibile (per altro non oggetto di contestazione da parte dell'imputato) non può assolutamente negarsi, facendo richiamo proprio alla legislazione indicata dal ricorrente, che su di lui incombessero, avendo la piena titolarità della gestione del cantiere, gli obblighi di assicurare tutte le cautele necessarie a prevenire infortuni sul lavoro ai propri dipendenti, tra cui il P..
Altro dato inconfutabile, accertato a mezzo consulenza tecnica, ed anch'esso non contestato, è che l'edificio in questione - prima dei programmati interventi - era stabile per effetto del concatenamento dei muri perimetrali.
Ed in tale condizione era stato consegnato alla ditta V. che, secondo il progetto approvato, avrebbe dovuto eseguire la totale demolizione e ricostruzione della parte di edificio ricadente sulla particella (OMISSIS) ed il mantenimento di parte della sagoma dell'edificio insistente sulla particella (OMISSIS), e sono questi, appunto, i muri crollati.
Il consulente ha evidenziato che proprio la mancata predisposizione di armature di sostegno tramite puntellamento dei muri perimetrali da salvare è stata la causa del crollo, misura questa che, in ragione della prevedibilità dell'evento crollo, incombeva ai sensi della disposizione di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 13 sul V.V..
Ciò posto, la giurisprudenza di questa Corte è uniforme nell'affermare che per i lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza grava, come per qualsiasi altra ipotesi, sul datore di lavoro (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4), che, di regola, è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora abbia assunto il rischio inerente all'esecuzione dei lavori e la responsabilità d'organizzare il cantiere con propri mezzi e con personale da lui assunto, come nel caso di specie.
In caso di infortunio è, peraltro, sempre stato ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. ad esempio Cass. 4^, 17 gennaio 1986, Marafelli, RV 171888-91).
Ma la mancata contestazione al committente, o ad altri soggetti tenuti all'osservanza delle norme antinfortunistiche, come richiamati dal ricorrente per il caso che ci occupa, certamente non libera colui che patimenti era tenuto ad osservarle.
Ed è proprio in relazione a tale principio che il motivo addotto si rivela destituito di qualsiasi fondamento.
Ed, invero, di fronte ad una evenienza lesiva prevedibile, come evidenziato dal consulente del P.M., certamente il V. non può esimersi dalla responsabilità penale contestatagli addossando la non avvenuta adozione delle misure, atte a prevenire il crollo del muro, alla mancata previsione delle stesse misure antinfortunistiche nel piano di sicurezza e di coordinamento, perchè se ciò è stato da lui rilevato, avrebbe dovuto rappresentare la questione al committente e rifiutarsi di iniziare l'opera di demolizione e, se non l'avesse rilevato è, comunque responsabile per negligenza.
Non va poi tralasciato di osservare che all'imputato, oltre alla contestazione di una colpa specifica, è stata addebitato anche un comportamento colposo generico consistito nell'esecuzione dei lavori di demolizione senza la dovuta cautela ordinando l'esecuzione dello scavo con mezzi meccanici anzichè a mano, per altro eseguito a filo di muro sì da pregiudicare l'ancoraggio del muro alle fondazioni.
Questo aspetto è rimasto senz'altro provato ed anch'esso ha assunto la valenza di un fattore concomitante nella causazione del crollo, e non v'è dubbio, che nella sua qualità di appaltatore e di direzione dei lavori gli si richiedeva di agire con perizia e cautela.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008