Consiglio di Stato, 03 marzo 2016, n. 886 - Indicazione degli oneri di sicurezza aziendale a pena di esclusione. Questione pregiudiziale per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea


 

00886/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09594/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9594 del 2015, proposto da:


Consorzio Triveneto Rocciatori soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., con Dolomiti Rocce s.r.l. e Gheller s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti ..., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Monte Fiore, n. 22;

contro


Comune di Sala Consilina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ..., presso il cui studio in Roma, viale Vaticano n. 48, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
EGEL s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ..., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, n. 98/E;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania - Salerno: Sezione I, n. 02363/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di intervento di sistemazione idrogeologica e di consolidamento di San Leone Castello.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sala Consilina e di EGEL s.r.l.;
Visto l’appello incidentale da quest’ultima proposto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata, Fenucciu e Fortunato, su delega dell'avv. Gioia.


Rilevato che alcuni Tribunali amministrativi regionali (TAR Piemonte, ord., 16 dicembre 2015, n. 1745; TAR Campania – Napoli, ord., 27 gennaio 2016, n. 451) hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale della compatibilità, con i principi comunitari, della normativa nazionale che impone al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale.
Considerato che la questione appare rilevante e inerente ai fini del presente giudizio e che pertanto questo, per evidenti ragioni di certezza del diritto e sicurezza giuridica, non può essere ragionevolmente definito prima che sia stata pubblicata la relativa decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Considerata, altresì, l’analogia con i rilevi di cui a Cons. Stato, Ad. Plen., ord., 15 ottobre 2014, n. 28.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Sospende a data a destinarsi in attesa dell’inverarsi della condizione di cui sopra.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)