MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 7 febbraio 2001 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2001


 

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 febbraio 1999, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)";
Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97123/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in particolare, il comma 2, che prevede che la designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Art. 1.

Classificazione degli organismi

1. Ai fini dell'autorizzazione all'espletamento di attivita' di valutazione di conformita' e conseguente certificazione CE, in applicazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo scopo di definire un sistema organico di certificazione rispondente alle competenze e specificita' contemplate nel campo di applicazione del suddetto decreto, gliorganismi ivi indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 vengono suddivisi nelle seguenti specificita' operative:

a) organismi per la valutazione della conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

b) organismi per l'approvazione europea dei materiali;

c) organismi per l'approvazione del sistema di qualita' del fabbricante dei materiali di cui alla sez. 4.3 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

d) entita' terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 3.1.2 (giunzioni) e 3.1.3 (prove non distruttive) dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

e) ispettorati degli utilizzatori per la valutazione della conformita' di alcune categorie di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

2. In relazione alla suddivisione di cui al precedente comma 1, sono individuati per gli organismi per la valutazione della conformita' di attrezzature a pressione, insiemi, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, i seguenti settori di attrezzature a pressione cui ciascun organismo dovra' fare esplicito riferimento - ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art.

2 del presente decreto - al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attivita' di valutazione della conformita' per il/i settore/i di attrezzature richiesti:

a) attrezzature a pressione di vapore o di gas di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

b) approvazione dei sistemi di qualita' del fabbricante dei materiali (punto 4.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93);

c) attrezzature non previste alle lettere precedenti per le quali la pressione costituisce elemento preponderante per la loro progettazione e fabbricazione.

3. Le entita' terze di cui al precedente comma 1, lettera d), al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attivita' di approvazione di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3, ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, dovranno indicare l'area di propria competenza tra le seguenti:

a) approvazione delle modalita' operative e del personale preposto alla realizzazione delle giunzioni permanenti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

b) approvazione delle modalita' operative e riconoscimento dell'idoneita' del personale incaricato della effettuazione delle prove non distruttive sulle giunzioni di cui al punto 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

Requisiti degli organismi

1. Nell'ambito dei criteri previsti al comma 2, dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, rientra anche la partecipazione, in forma diretta o per delega, ai lavori del "Forum" degli organismi notificati, che opera il coordinamento nella materia, su mandato della Commissione europea.

In ordine ai suddetti lavori, gli organismi riferiscono, volta per volta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - 00187 Roma.

2. Gli organismi per la valutazione della conformita' delle attrezzature e insiemi a pressione e gli organismi per l'approvazione dei materiali da impiegare per la loro costruzione di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, fermi restando i requisiti stabiliti dall'allegato IV del suindicato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in conformita' a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 16 settembre 1998, Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998, devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui e' stata fatta specifica richiesta:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato per i soggetti di diritto privato;

b) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa, che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti come indicati nella norma europea UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attivita' per cui si richiede l'autorizzazione;

c) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificita' riportate nel successivo art. 3, che risulti da dettagliato organigramma;

d) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attivita' di cui alla richiesta, nonche' eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

e) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attivita' di certificazione, di esami e prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione.

In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo dovra' dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, cosi' come specificato al successivo art. 4. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformita' alla norma UNI CEI EN 45001;

f) manuale di qualita' conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto richiesta di autorizzazione.

Gli organismi dovranno, altresi', documentare la propria capacita' di copertura operativa sul territorio nazionale;

g) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificati CE, con riferimento ai settori di competenza;

h) polizza di assicurazione commisurata al volume e al rischio dell'attivita' da svolgere e comunque con massimale non inferiore a sette miliardi di lire;

i) ove l'organismo intenda svolgere attivita' inerenti il campo delle giunzioni, dovra' dimostrare di operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale, previsti dalla norma UNI CEI EN 45013. Ove infine, l'organismo intenda operare anche nel campo della certificazione di qualita', secondo la normativa UNI EN ISO 9002, dovra' produrre un manuale di qualita secondo la norma UNI CEI EN 45012;

j) inoltre, l'organismo che richieda l'autorizzazione per l'approvazione europea dei materiali per la costruzione di attrezzature in pressione, deve disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, tali da consentire attivita' specifiche nei settori della metallurgia in generale ed in particolare nelle aree attinenti: a) le proprieta' microstrutturali dei materiali e la loro evoluzione nel tempo; b) la meccanica della frattura; c) la fatica;

d) la corrosione dei metalli; e) le caratteristiche di saldabilita' e trattamenti termici degli stessi materiali, impiegati per la costruzione delle attrezzature in pressione.

3. Gli ispettorati degli utilizzatori che intendono espletare attivita' di valutazione di conformita' di attrezzature ed insiemi a pressione, da utilizzare all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, devono:

operare nell'ambito di un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza e che sia utilizzatore di attrezzature e insiemi a pressione;

costituire una struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi. In conformita' a quanto disposto nell'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, al fine di garantire i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato non dovra' in ogni caso essere comune a quella dei dipartimenti, o unita' produttive, o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi.

Inoltre gli ispettorati degli utilizzatori devono possedere:

a) una struttura operativa tecnica e amministrativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotto come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011;

b) personale qualificato in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e gestionali, indicato in dettagliato organigramma in relazione ai settori di competenza;

c) locali ed uffici destinati allo svolgimento dell'attivita' di cui alla richiesta, nonche' laboratori propri o convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento di attivita' di valutazione, verifica, esami e prove;

e) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico amministrativo, per il rilascio delle attestazioni in riferimento ai settori di competenza;

f) polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attivita' da svolgere e comunque con massimale non inferiore a sette miliardi di lire.

In mancanza di alcune attrezzature specifiche l'ispettorato dovra' dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne.

4. Per il riconoscimento delle entita' terze per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 3.1.2 e 3.1.3, dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si richiede che le stesse, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, possiedano i seguenti requisiti, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 16 settembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998), nonche' quelli previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotti come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011;

c) personale qualificato, in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, in possesso delle qualifiche riportate nel successivo art. 3, quale risultante da dettagliato organigramma dell'organismo medesimo che evidenzi gli specifici settori di competenza;

d) locali ed uffici destinati allo svolgimento dell'attivita' di cui alla richiesta, nonche' eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformita' a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

e) macchinari, attrezzature e strumentazione di misura e prova disponibili in unita' fisse e mobili, idonei all'espletamento dell'attivita' da svolgere.

In ogni caso i laboratori di esami, prove e sperimentazioni, fissi o mobili, devono essere strutturati ed operare in conformita' alla norma UNI CEI EN 45001;

f) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale, tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni CE in riferimento ai settori di competenza;

g) polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attivita' svolta e, comunque, con massimale non inferiore a sette miliardi di lire.

Art. 3.

Personale tecnico degli organismi

1. Il personale con rapporto di lavoro dipendente operante negli organismi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere qualificato in relazione all'attivita' specifica di certificazione.

In ogni caso gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute devono riferirsi, nella scelta e qualificazione del proprio personale, ai criteri generali di cui alla norma UNI CEI EN 45013, nonche' alla norma EN 719, per il personale operante nel settore delle saldature e alla norma EN 743, per quello addetto alle prove non distruttive in relazione ai vari livelli di competenza.

In relazione ai vari settori previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il personale preposto alle varie attivita' deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

a) titolo di studio universitario a indirizzo tecnico con almeno tre anni di esperienza acquisita nel relativo settore, per il personale preposto all'esame e valutazione di conformita' e al rilascio della relativa attestazione CE del progetto di attrezzature a pressione;

b) diploma in discipline tecniche con almeno cinque anni di esperienza nel relativo settore, per il personale tecnico operativo per le verifiche e prove;

c) diploma in discipline tecniche con adeguata esperienza nella tecnologia produttiva, relativa alle tipologie di attrezzatura a pressione oggetto della istanza di approvazione, per il personale preposto alla valutazione dei sistemi di qualita' del fabbricante.

2. Il personale che nell'organismo notificato svolge attivita' di collaborazione coordinata e continuativa, in via esclusiva, oltre ai requisiti indicati al comma 1, deve possedere un'esperienza professionale specifica, comprovata da almeno cinque anni di attivita' di verifiche e prove, nel settore di competenza.

Art. 4.

Contratto

1. Nel caso in cui gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entita' terze riconosciute facciano ricorso a strutture esterne, limitatamente ad esami o prove complementari o specifiche, o particolari, dovra' essere stipulato apposito contratto, nelle forme di legge, con strutture esterne di riconosciuta competenza professionale nel settore.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto costitutivo per i soggetti di diritto pubblico;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) certificato di iscrizione alla CCIAA;

d) specificazione del settore di competenza con indicazione dettagliata delle procedure di valutazione della conformita';

e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonche' dei laboratori di prova nella disponibilita' dell'organismo;

f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione;

h) manuale di qualita' relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attivita' da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 6.

Pubblicazione

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Ministro: Letta