Cassazione Penale, Sez. 3, 13 giugno 2016, n. 24336 - Opere provvisionali inidonee nel cantiere edile e mancanza di idoneo parapetto


Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/02/2016

 

Fatto


1. Con sentenza del 8 ottobre 2014 il Tribunale di Brescia ha condannato D.U. alla pena di euro 2.800,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 122, comma 1, d.lgs. 81/2008 (per avere approntato opere provvisionali in un cantiere edile inidonee, in quanto prive di alcuni elementi), e 147, comma 1, d.lgs. 81/2008 (per avere omesso di proteggere con idoneo parapetto completo le scale in muratura presenti in cantiere, esponendo i lavoratori ai rischio di caduta dall'alto).
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, l'imputato, lamentando l'incertezza degli elementi posti a fondamento della sua responsabilità, anche a seguito della regolarizzazione delle opere provvisionali presente nel cantiere, e domandando la riduzione della pena inflittagli, anche in considerazione della tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impostegli e del pagamento, sia pure con un solo giorno di ritardo, della sanzione amministrativa di cui all'art. 21 d.lgs. 758/94 (che, se tempestivamente pagata avrebbe determinato l'estinzione del reato).
3. Con memoria depositata il 17 giugno 2015 ha poi chiesto dichiararsi la non punibilità del fatto per la sua particolare tenuità ai sensi dell'alt. 131 bis cod. pen.

Diritto


Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata l'insufficiente ricostruzione del fatto da parte del Tribunale, che non avrebbe chiarito il contenuto delle condotte illecite ascritte all'imputato, è inammissibile, in quanto censura l'accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito senza individuare né violazioni di legge né vizi della motivazione, proponendo censure non sollevabili nei giudizio di legittimità in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla sua attribuibilità all'imputato, omettendo di considerare che ii controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
Nella specie il Tribunale ha dato atto degli esiti del sopralluogo eseguito dagli ispettori del lavoro presso il cantiere della società di cui il ricorrente è amministratore, ed in particolare della riscontrata mancanza di alcuni elementi necessari a tutelare la sicurezza dei lavoratori nelle opere provvisionali di cantiere, oltre che della assenza di parapetti contro il pericolo di caduta lungo le scale in muratura presenti in cantiere, fondando su tali accertamenti l'affermazione di responsabilità dell'imputato; quest'ultimo nel suo ricorso ne ha genericamente lamentato l'insufficienza, con censura che omette di confrontarsi con tale ricostruzione e non ne individua vizi o manchevolezze sul piano logico e, dunque, risulta inammissibile, essendo adeguata la descrizione dei fatti e delle manchevolezze riscontrate nel cantiere, che non può spingersi al livello di dettaglio di indicare tutte le singole opere provvisionali mancanti, risultando sufficiente per consentire la compiuta esplicazione dei diritti difensivi dell'imputato la indicazione del tipo di omissione riscontrata nelle cautele antinfortunistiche.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla entità del trattamento sanzionatorio, risulta privo della necessaria specificità, in quanto il Tribunale ha adeguatamente considerato sia l'immediata ottemperanza alle prescrizioni dell'organo di vigilanza, pochi giorni dopo la visita ispettiva, riconoscendo all'Imputato le circostanze attenuanti generiche, sia l'entità dei fatti, prendendo a base di computo una pena di poco superiore al minimo edittale, applicando le suddette attenuanti in misura prossima alla massima estensione, ed il ricorrente, a fronte di tale motivazione, che ha dato conto, sia pure sinteticamente, della considerazione di tutti gli elementi contemplati dall'alt. 133 cod. pen., si è limitato a chiedere un mitigamento del trattamento sanzionatorio, mediante l'irrogazione di pene coincidenti con i minimi edittali e l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, senza individuare vizi o carenze della motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura.
3. Non sussistono, poi, i presupposti per escludere la punibilità dei fatto per la sua particolare tenuità.
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di appiicabiiità di tale istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131 bis (Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015, Terrezza, Rv. 264449; Sez. 4, n. 22381 dei 17/4/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 8/4/2015, Mazzarotto, Rv.263308).
Peraltro, nel caso in esame non emerge alcuna particolare tenuità del fatto, essendo sufficiente, per escluderla, considerare che, con una condotta potenzialmente assai pericolosa per la sicurezza dei lavoratori, l'imputato ha commesso più violazioni delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, omettendo di dotare di protezioni idonee tutte le scale in muratura presenti nel cantiere, determinando in tal modo una situazione di pericolo che non può dirsi esiguo, per il potenziale coinvolgimento di più lavoratori, con la conseguenza che non può essere esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto.
In conclusione il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso il 17/2/2016