Tipologia: CCNL
Data firma: 20 ottobre 1994
Validità: 01.08.1994 - 31.07.1998
Parti: Assovetro e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil, Cisnal Chimici
Settori: Chimici, Vetro, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Sfera di applicabilità del contratto
Capitolo I - Sistema di informazione e delle relazioni industriali nell'industria vetraria
Investimenti e occupazione
Relazioni industriali
• Osservatorio nazionale

Previdenza Integrativa
Imprese di dimensione comunitaria
Dichiarazione programmatica sulla ricerca e sulla formazione professionale
Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive
Appalti
Lavoro a domicilio
Capitolo II - Occupazione e orario di lavoro
Dichiarazione programmatica delle Parti stipulanti
Capitolo III - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 2 - Assemblee
Art. 3 - Permessi per cariche sindacali
Art. 4 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 5 - Affissioni
Art. 6 - Versamento contributi sindacali
Art. 7 - Reclami e controversie
• A) Controversie individuali e plurime
• B) Controversie di interpretazione contrattuale
Art. 7 bis - Relazioni sindacali
Art. 8 - Patronati
Capitolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione
Art. 10 - Periodo di prova
Capitolo V - Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Art. 11 - Classificazione del personale.
• Commissione paritetica sulla classificazione

• Declaratorie e profili professionali
• Settore prime lavorazioni del vetro
• Settore seconde lavorazioni del vetro
• Settori non meccanizzati
Art. 12 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Art. 13 - Cumulo di mansioni
Art. 14 - Passaggio temporaneo di mansioni
Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro
Capitolo VI - Orario di lavoro, riposo settimanale, festività, ferie
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 17 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
• Norme di attuazione del trattamento economico dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo
Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 20 - Lavoro normale notturno e lavoro in turni
Art. 20 bis - Indennità media di turno ex turnisti
Art. 21 - Lavoro delle donne
Art. 22 - Riposo settimanale
Art. 23 - Festività - Trattamento economico
Art. 24 - Ferie
Capitolo VII - Trattamento economico
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Minimi tabellari contrattuali
Art. 27 - Indennità di contingenza
Art. 28 - Retribuzione oraria
Art. 29 - Corresponsione della retribuzione
Art. 30 - Reclami sulla retribuzione
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
• Protocollo di chiarimento all'art. 31, punto 5
Art. 32 - Premio di partecipazione
Art. 33 - Tredicesima mensilità
Art. 34 - Premio speciale
• Dichiarazione a verbale agli artt. 33 e 34 (tredicesima mensilità e Premio speciale)
Art. 35 - Scatti di anzianità
Art. 36 - Riparazioni a caldo
Art. 37 - Indennità di maneggio denaro - cauzione
Art. 38 - Alloggio
Art. 39 - Ritenute per risarcimento danni
Art. 40 - Trasferte
Art. 41 - Trasferimenti
Art. 42 - Passaggi di qualifica
Capitolo VIII - Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 44 - Interruzione di lavoro
Art. 45 - Sospensione di lavoro
Art. 46 - Riduzione di lavoro e turni
Art. 47 - Recuperi
Art. 48 - Permessi
Art. 48 bis - Aspettativa
  Art. 49 - Congedo matrimoniale
Art. 50 - Trattamento per maternità
Art. 51 - Servizio militare
Art. 52 - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro
Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
• A) Denuncia

• B) Conservazione del posto
• C) Trattamento economico
Art. 54 - Fondo di solidarietà
Capitolo IX - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Ambiente di lavoro
Capitolo X - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 56 - Volontariato
Art. 57 - Diritto allo studio
Art. 58 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali
Art. 59 - Mense aziendali
Art. 60 - Contratto a termine
Art. 61 - Lavoro a tempo parziale. Dichiarazione delle Parti
Art. 62 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 63 - Benemerenze nazionali
Art. 64 - Portatori di handicap
Capitolo XI - Norme di comportamento e disciplinari
Art. 65 - Rapporti in Azienda
Art. 66 - Regolamento interno
Art. 67 - Assenze
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Art. 69 - Licenziamento per punizione
Capitolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 70 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 72 - Indennità in caso di morte e invalidità permanente
Art. 73 - Calcolo indennità
Art. 74 - Certificato di lavoro
Art. 75 - Restituzione documenti di lavoro
Art. 76 - Trasferimento di proprietà, trasformazione, cessazione e fallimento di Azienda
Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 77 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 78 - Decorrenza e durata
Art. 79 - Esclusiva di stampa
Dichiarazione congiunta
Capitolo XIV - Regolamentazione dell'apprendistato
Regolamentazione del rapporto di apprendistato nelle Aziende dei settori del vetro artistico e del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche
• Art. 1 - Norme generali
• Art. 2 - Età di assunzione
• Art. 3 - Periodo di prova
• Art. 4 - Tirocinio presso diverse Aziende
• Art. 5 - Durata dell'apprendistato
• Art. 6 - Minimi tabellari
• Art. 7 - Lavoro a cottimo e ad incentivo
• Art. 8 - Ferie
• Art. 9 - Tredicesima mensilità
• Art. 10 - Orario di lavoro
• Art. 11 - Insegnamento complementare
• Art. 12 - Attribuzione qualifica
• Art. 13 - Richiamo a disposizioni varie
• Art. 14 - Sfera di applicazione
Regolamentazione dell'apprendistato nel settore della trasformazione (2ª lavorazione del vetro)
• Art. 1 - Norme generali

• Art. 2 - Periodo di prova.
• Art. 3 - Tirocinio presso diverse Aziende.
• Art. 4 - Durata del tirocinio.
• Art. 5 - Minimi tabellari.
• Art. 6 - Lavoro a cottimo, ad incentivo e in serie.
• Art. 7 - Ferie.
• Art. 8 - Orario di lavoro.
• Art. 9 - Insegnamento complementare.
• Art. 10 - Attribuzione qualifica.
Allegati
Allegato 1 - Norme particolari sull'orario di lavoro nei settori del vetro bianco e colorato a soffio, pressa e con macchine semi-automatiche e del vetro artistico
Allegato 2 - Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Allegato 3 - Tabelle retributive
• Clausole generali.
• Minimo tabellare lavoratori addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o custodia.
• Minimi contrattuali
• Tabella "A" - Settori meccanizzati e della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro).
• Tabella "B" - Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.
• Indennità di contingenza semestre 1991-1992
• Tabella "C" - Settori meccanizzati e della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro).
• Tabella "D" - Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche.
Allegato 4 - TLV Valori limite di soglia per sostanze chimiche ed agenti FISICI
Allegato 5.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 ottobre 1994 per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e per i lavoratori da esse dipendenti
(Sostituisce il CCNL 21 novembre 1990. Scade il 31 luglio 1998).

Addì 20 ottobre 1994 tra l'Associazione nazionale degli industriali del vetro […] e con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, dell'Unione Industriali di Parma, dell'Associazione Industriali di Venezia […] assistita dalla Confederazione Generale dell'industria italiana […] e la Filcea-Cgil […] con l'assistenza della Cgil Nazionale […] la Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] la Uilcer-Uil […] e con l'assistenza del Segretario Generale della Uil […] e la Federazione Nazionale Cisnal Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie provinciali e delle RSA del Settore, con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal […] e del Segretario Generale della Cisnal […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Sfera di applicabilità del contratto
Il presente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro si applica a tutte le Aziende e ai lavoratori da esse dipendenti che producono vetro a mano, a soffio, a macchina; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili, nonché alle Aziende che trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere.

Capitolo I - Sistema di informazione e delle relazioni industriali nell'industria vetraria
Investimenti e occupazione.

Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e tenendo conto delle caratteristiche dei diversi settori merceologici, convengono di porre in atto procedure così articolate:
1) entro i primi cinque mesi di ciascun anno solare, in apposito incontro, ciascuna Associazione imprenditoriale nazionale, nel quadro degli indirizzi generali della programmazione dell'economia, darà alla Fulc informazioni su:
a) l'andamento economico produttivo del settore vetrario e di quello dei singoli comparti che lo compongono. In particolare sarà comunicato dall'Assovetro il volume delle produzioni, l'andamento dell'import-export, il consumo apparente; il tutto in comparazione con i dati relativi all'anno immediatamente precedente;
b) i dati previsionali sugli investimenti globali e disaggregati per singoli settori produttivi, con articolazione distinta per comparti di specializzazione, per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento;
d) la consistenza strutturale dei settori merceologici rappresentati concernente il numero degli addetti, distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione della occupazione femminile;
e) la spesa globale di ricerca realizzata e prevista, la sua incidenza sul totale degli investimenti, e finalizzata anche all'utilizzazione di nuove fonti energetiche nel processo di lavorazione, al risparmio della energia e delle materie prime, alla soluzione dei problemi ambientali ed ecologici;
f) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile nell'intero settore, in relazione all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi 903/77, 125/91 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
g) elementi conoscitivi sull'utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicaps;
i) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori e relativamente all'ambiente e alla sicurezza. Nello stesso incontro verranno valutati a consuntivo, nella sfera delle rispettive autonomie, le realizzazioni relative alle previsioni di investimenti dell'anno precedente e ai loro effetti indicati alla lett. b).

2) A livello regionale, le Associazioni industriali, con riferimento alle indicazioni della programmazione regionale, porteranno annualmente a conoscenza dei competenti Sindacati dei lavoratori, nel corso di apposito incontro:
a) i dati previsionali globali sugli investimenti riguardanti le attività dei singoli settori merceologici comprese nelle aree territoriali di competenza per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche ed ambientali;
b) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone leggi di riferimento;
c) la consistenza strutturale delle industrie rappresentate nel territorio concernente il numero globale degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
d) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti;
e) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile nel settore, in relazione all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui con tratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi 903/77, 125/91 nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia; f) elementi conoscitivi sull'utilizzazione nel settore di contratti di formazione, part-time e a termine;
g) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
h) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori e relativamente all'ambiente e alla sicurezza.

Nello stesso incontro le Parti procederanno relativamente all'ambito territoriale a una verifica così come previsto nel precedente punto 1), ultimo comma.
Per le Regioni con scarsa concentrazione di stabilimenti dei singoli settori, le Associazioni a livello nazionale individueranno consensualmente aree interregionali.
A livello regionale nel suindicato incontro le Parti esamineranno il complesso delle situazioni occupazionali connesse a processi di mobilità di particolare rilevanza, di cui alla legge n. 675/77 e successive modifiche per riconversioni, ristrutturazioni o crisi aziendali.
Nello stesso incontro si procederà all'esame delle condizioni del mercato del lavoro del territorio interessato al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito settoriale e all'individuazione degli indirizzi di riqualificazione del personale eventualmente necessaria, promuovendo l'istituzione di corsi professionali anche con l'intervento delle Regioni.
Gli elementi che emergeranno dall'incontro saranno portati a conoscenza delle competenti Commissioni regionali per l'impiego perché se ne avvalgano per attivare le possibilità loro riconosciute dalla legge.
3) Qualora le Parti individuassero aree interprovinciali, provinciali o comprensoriali che presentino significative concentrazioni di stabilimenti con produzioni omogenee di settore, le Associazioni imprenditoriali specificheranno i dati di cui sopra relativi a tali aree prevedendo appositi incontri ove ciò non comporti duplicazione della informativa di cui sopra.
4) Annualmente, in occasione di uno specifico incontro promosso dalle Associazioni imprenditoriali nazionali, i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi aventi più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza della Fulc congiuntamente alle RSU:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla CEE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
e) la spesa globale destinata alla ricerca, la sua incidenza sul totale degli investimenti, con l'indicazione delle sue principali finalizzazioni;
f) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
g) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi 903/77, 125/91 nonché delle future specifiche disposizioni legislative in materia;
h) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione, part-time e a termine;
i) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicap.
A richiesta della Fulc si darà luogo a un incontro, a livello nazionale, tra il Gruppo e la Fulc, presso le Associazioni Imprenditoriali Nazionali firmatarie, per verificare le realizzazioni, nel contesto nazionale, relativamente alle previsioni di investimento e ai loro effetti indicati alla lett. a). La verifica nell'ambito delle realtà di fabbrica avverrà con la medesima procedura, in appositi incontri tra le Parti, con l'intervento della Direzione Aziendale e delle RSU.
5) Annualmente, le Imprese caratterizzate da un solo stabilimento con più di 200 dipendenti, porteranno a conoscenza dei competenti Sindacati dei lavoratori:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti per un esame congiunto dei prevedibili effetti relativi all'occupazione, agli orientamenti produttivi, alle localizzazioni, alle condizioni ecologiche e ambientali, con la necessaria riservatezza;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle Regioni specificandone le leggi di riferimento; i finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla CEE;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile;
e) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e gli eventuali riflessi sull'occupazione derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali, in relazione anche all'eventualità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
f) l'andamento dell'occupazione giovanile e di quello femminile, in relazione all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sui contratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia;
g) elementi conoscitivi sull'utilizzazione dei contratti di formazione, part-time e a termine;
h) elementi conoscitivi sulle problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Per quanto concerne in particolare le problematiche dell'occupazione femminile e delle pari opportunità vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1991, n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, le Parti ne faranno oggetto di un momento di specifico approfondimento nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto.
Analoga procedura sarà eseguita con riferimento alle specifiche problematiche riguardanti i portatori di handicap.
L'informativa e la verifica avverranno con la medesima procedura di cui al punto 2) in appositi incontri tra le Parti, con l'intervento delle RSU.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 200 e 100, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti Sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle RSU, le notizie di cui al precedente punto c).
Nota a verbale.
Le Parti si danno atto che, con riguardo al livello d'informativa di cui ai punti 4 e 5 del presente capitolo, la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti rispettivamente dalle lett. f) ed e) potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustifichino.

Relazioni industriali.
Osservatorio nazionale.

Le Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto convengono che è obiettivo comune coltivare corrette relazioni industriali per avere, a livello nazionale, un quadro aggiornato della situazione economica, produttiva e occupazionale del settore vetrario, secondo anche quanto indicato dagli accordi interconfederali dell'8 maggio 1986 e del 25 gennaio 1990; la costituzione, di un "Osservatorio Nazionale" rappresenta lo strumento al quale le Parti affidano il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.
Ferma restando la tutela dei rispettivi interessi e nella distinzione degli specifici ruoli dell'Organizzazione degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'Osservatorio procederà con il massimo anticipo possibile a verifiche e ad esami su questioni suscettibili di influire sulla situazione complessiva del settore vetrario, al fine di esplorarne con gli opportuni approfondimenti le occasioni di sviluppo e di ricercarne le soluzioni atte a favorirlo.
Nell'ambito dell'Osservatorio, sarà dedicata la migliore attenzione a situazioni particolarmente sensibili, al fine di stimolare la riutilizzazione delle risorse produttive e professionali che consentano il conseguimento di soluzioni alternative economicamente valide.
In particolare saranno oggetto di esame congiunto:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale nonché le prospettive produttive del settore con la specificazione relativa ai comparti produttivi di più significativa rilevanza e l'indicazione degli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive;
- le problematiche occupazionali e gli effetti sull'organizzazione del lavoro derivanti dall'introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche e da significative ristrutturazioni industriali in relazione anche alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
- linee di intervento presso le pubbliche Autorità e gli Organi legislativi per il sostegno di programmi di sviluppo settoriali e intersettoriali, in funzione anche della loro capacità di favorire azioni mirate all'incremento dei consumi vetrari nell'economia nazionale, al risparmio energetico, alla difesa dell'ambiente;
- l'andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le leggi in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica, anche ai fini di una valutazione della competitività internazionale;
- l'andamento delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, con periodicità e metodologie da definire congiuntamente;
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- l'andamento dell'occupazione nei diversi settori merceologici, in particolare di quella giovanile, con riferimento all'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 sul contratti di formazione e lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni delle leggi nn. 903/77 e 125/91, nonché di quanto dovesse essere stabilito da nuove disposizioni legislative in merito.

Su quest'ultima problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali, oltreché comunitarie;
[…]
La tematica relativa all'ambiente, nei suoi riflessi all'interno e all'esterno delle fabbriche e i problemi della sicurezza, anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 attuativo della Direttiva quadro 89/391 CEE, saranno oggetto di una particolare attenzione e a tal fine, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, le Parti riserveranno momenti di verifica - di norma 2 volte all'anno - a tali temi nelle loro ripercussioni nazionali e comunitarie, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organismi di Governo e legislativi competenti.

Compito delle parti sarà di:
a) seguire le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con un riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
b) individuare proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuali rapporti con le Istituzioni nazionali;
c) individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla Commissione ambiente di cui al successivo art. 55;
d) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni nell'atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
e) esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali;
f) esaminare le problematiche eventualmente poste dal d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un'azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano i progettisti e i costruttori di macchinari e attrezzature ad uso dell'industria vetraria;
g) esaminare le problematiche concernenti i video-terminali alla luce anche del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Qualora le problematiche di cui sopra dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse formeranno oggetto di esame all'interno dell'Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie il CCNL che opereranno, nel rispetto delle competenze previste dal protocollo interconfederale del 21 aprile 1989, con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative nei confronti degli Enti locali interessati. In considerazione della specificità delle problematiche proprie della industria del vetro tradizionale, le Organizzazioni territoriali competenti, oltre quanto sopra indicato, studieranno le opportune iniziative per favorire la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

Imprese di dimensione comunitaria.
Allo scopo di favorire il dialogo sociale europeo, le Parti, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale, valuteranno le problematiche connesse con la normativa comunitaria nelle imprese o gruppi di dimensione comunitaria.
Mediante tale approfondimento, le Parti intendono fornire il proprio contributo in rapporto alla fase di recepimento della direttiva comunitaria nella legislazione italiana.

Dichiarazione programmatica sulla ricerca e sulla formazione professionale.
[…]
Anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le Parti riconoscono l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica e organizzativa in atto nelle imprese;
- favorire le opportunità di aggiornamento professionale dei lavoratori e il grado di conoscenza generale del ciclo di lavorazione, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza nell'ambiente di lavoro;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Alla luce delle indicate esigenze, le Parti hanno previsto la formazione tra i temi dell'informazione al vari livelli alle rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
Il Comitato misto, di cui al capitolo precedente, avrà altresì il compito di individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza nonché suggerire iniziative formative su temi relativi ad aspetti produttivi connessi a rilevanti innovazioni tecnologiche.

Decentramento, ristrutturazioni, modifiche organizzative e produttive.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e, tramite le locali Associazioni Imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.

Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con le RSU, l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, alla efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta delle RSU potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sulla natura delle attività conferite in appalto.
In occasione dell'incontro previsto al punto 2) del capitolo "Investimenti e occupazione", le Associazioni industriali daranno ai competenti Sindacati dei lavoratori informazioni complessive sulla natura delle attività conferite in appalto e/o a terzi.

Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le RSU sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.

Capitolo II - Occupazione e orario di lavoro
Le Parti, consapevoli che eventuali casi di crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o riconversioni aziendali che determinino problemi occupazionali debbano essere oggetto di un attento controllo, convengono sull'opportunità di un'azione di orientamento e di salvaguardia delle imprese e dell'occupazione che - fatte salve le singole specifiche esigenze tecnico-organizzative delle imprese stesse e nel rispetto della autonomia del livello aziendale - contribuisca a individuare possibili soluzioni che ne riducano le conseguenze sociali.
Per rispondere all'obiettivo sopra indicato le Parti, ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori, degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà (legge n. 863/84 e legge n. 236/93), cassa integrazione guadagni e mobilità (legge n. 223/91), contratti part-time (legge n. 863/84) e altri e successivi interventi, indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese i seguenti strumenti e percorsi, che dovranno tenere conto delle compatibilità tecnico-organizzative delle imprese:
1) utilizzo collettivo della riduzione dell'orario nel ciclo annuale. Previa valutazione dell'entità delle eccedenze, della tipologia del lavoro e dell'omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno prendere in considerazione la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell'orario di lavoro utilizzando, sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
- tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti agli artt. 15, 16, 17 del contratto;
- i residui individuali di ferie e riduzioni di orario non ancora goduti;
- la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane;
2) ulteriori riduzioni di orario attraverso i contratti di solidarietà così come previsto dalla vigente legislazione.
In sede di Osservatorio nazionale, saranno esaminate le esperienze che dovessero essere realizzate e ne sarà diffusa la conoscenza nel settore.

Dichiarazione programmatica delle Parti stipulanti.
1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nel capitolo I del presente Contratto la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
[…]

Capitolo III - Istituzioni di carattere sindacale
Art. 1 - Rappresentanza sindacale unitaria.

[…]
5) La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui all'art. 1 del CCNL 21 novembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3), si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite dell'Associazione industriale territoriale.
6) Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
[…]
Dichiarazione a verbale.
1) Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
[…]

Art. 2 - Assemblee.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle RSU e dalle Organizzazioni provinciali aderenti alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive che occupino più di 10 dipendenti e fino a 15 dipendenti. In tali unità le assemblee durante l'orario di lavoro non potranno superare le 8 ore all'anno compensate secondo i criteri di cui al precedente 1° comma. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'Azienda.

Art. 5 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da uno dei segretari dei Sindacati medesimi.
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 7 - Reclami e controversie.
B) Controversie di interpretazione contrattuale.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione del presente contratto sarà esaminata dalle competenti Organizzazioni nazionali.

Art. 7 bis - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui al capitolo 1 del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle Parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale.
In considerazione della particolare delicatezza e specificità dei processi di lavorazione a ciclo continuo dell'industria vetraria di fabbricazione, le Parti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'accordo interconfederale 25 gennaio 1990 sulle procedure per la prevenzione del conflitto, convengono sull'esigenza di integrare i contenuti del suindicato articolo, prevedendo un codice di comportamento nell'ipotesi di conflitti aziendali di lavoro.
In tale spirito le Parti concordano sull'utilità che in sede locale vengono realizzati accordi, assoggettabili ad eventuali verifiche, aventi l'obiettivo di garantire in ogni occasione le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l'integrità degli impianti.

Capitolo V - Classificazione del personale dei settori meccanizzati, delle seconde lavorazioni del vetro e dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche
Art. 11 - Classificazione del personale.
Commissione paritetica sulla classificazione.

Premesso che l'attuale struttura dell'inquadramento così come prevista dal precitato art. 11 continuerà ad operare per tutta la vigenza del presente contratto, le Parti, concordi nel riconoscere che le innovazioni tecnologiche e organizzative che intervengono nelle realtà aziendali possono influire sullo stesso sistema di classificazione, convengono di confermare, nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, una Commissione paritetica il cui compito sarà quello di procedere - attraverso l'analisi della situazione in essere al momento - verso l'individuazione di nuove norme in tema d'inquadramento dei lavoratori.
Nello svolgimento dei propri lavori - che inizieranno il 1 settembre 1997 con termine entro il 31 gennaio 1998 - la Commissione valuterà in via prioritaria i problemi attinenti a un nuovo sistema classificatorio articolato in aree professionali e relative descrizioni, con la distribuzione dei lavoratori negli specifici livelli d'inquadramento.

Dichiarazione delle Parti stipulanti in materia di organizzazione del lavoro.
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le Parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche e umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili non superiori a sei mesi supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili, è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.
Le Aziende condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione della Legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico/ economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori, soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie, potranno essere sperimentate - con carattere di reversibilità - nuove forme di organizzazione del lavoro caratterizzate anche da figure professionali polivalenti.

Capitolo VI - Orario di lavoro, riposo settimanale, festività, ferie
Art. 15 - Orario di lavoro.

Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale per il singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
Per i lavoratori non in turni sarà altresì considerata normale una durata settimanale della prestazione lavorativa di 39 ore, da attuare mediante l'assorbimento di corrispondenti quote di riduzione di orario di lavoro previste negli ultimi tre commi del presente articolo.
Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana; per gli operai addetti alla piazza semiautomatica: tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da litri 5-7 fino a litri 60, l'orario normale di lavoro è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere.
Quando gli operai addetti alla piazza, semiautomatica come sopra specificati producono damigiane inferiori a 5-7 litri, osserveranno l'orario di 40 ore settimanali.
L'orario settimanale di lavoro dei lavoratori non in turni verrà di norma distribuito su 5 giorni.
Diverse distribuzioni dell'orario nonché l'applicazione dell'orario di cui al secondo comma, saranno attuate qualora le esigenze tecnico-produttive organizzative e logistiche da confrontare con la RSU lo richiedessero. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico si rinvia alle norme particolari di cui all'Allegato 1.
In relazione alle esigenze tecnico-produttive la possibilità di eseguire il lavoro domenicale non collegato al ciclo continuo nonché quello notturno non compreso in turni sarà previamente esaminata tra Direzione aziendale e RSU.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Conformemente al disposto dell'art.18, comma 2°, della legge 26 aprile 1934, n. 635 si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a un'ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora al giorno nei casi di prestazione non superiore alle 8 ore giornaliere.
Nota a verbale.
Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'Intesa 22 gennaio 1983, al punto 11.

Art. 16 - Turnisti a ciclo continuo.
[…]
Nell'ipotesi che dovessero verificarsi, al termine di ogni anno solare, sostanziali scostamenti tra l'orario contrattuale annuo e l'orario di fatto, la RSU potrà richiedere alla Direzione aziendale i motivi di tale scostamento.
Fermi restano i criteri applicativi dell'orario di cui al presente articolo, la RSU e la Direzione aziendale ricercheranno soluzioni per regimi di orario che, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, siano tali da superare gli scostamenti obiettivamente non giustificati.
Nota a verbale.
Per le situazioni di orario inferiori esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'Intesa del 22 gennaio 1983, al punto 11.

Art. 18 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alle leggi in vigore.
Ferma restando la durata massima dell'orario normale di lavoro, stabilita dai vigenti accordi interconfederali in 10 ore giornaliere o 60 ore settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro dei lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, rimane fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 50 ore settimanali ore 48;
- discontinui già con orario normale di 45 ore settimanali ore 43;
- discontinui già con orario normale di 42 ore settimanali ore 40.
[…]

Art. 19 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro supplementare, che è quello effettuato oltre l'orario contrattuale settimanale e fino all'orario di legge, nonché quello straordinario (oltre l'orario di legge) devono avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili e di durata temporanea.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi l'esigenza di soddisfare l'andamento del mercato in relazione a stagionalità, a situazioni di punte produttive impreviste, a specifiche operazioni di magazzino, a inderogabili termini di consegna, a situazioni anomale di assenze dal lavoro; la necessità di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, l'assolvimento di indifferibili incombenze amministrative e di legge in particolari periodi dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla RSU.
Al di là dei casi previsti dal comma secondo, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui al secondo comma.
Salvo il caso di urgenza per il lavoro supplementare, la prestazione di lavoro oltre l'orario contrattuale potrà essere richiesta tenendo conto delle esigenze personali del lavoratore.
Fermo restando che dovrà essere assicurata la continuità del processo produttivo e la regolarità della produzione, ribadito inoltre che il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione escludendo correlazioni con l'organico. nelle lavorazioni in turno di cui ai precedenti artt. 16 e 17, 3° comma, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il posto di lavoro senza avere avuto la necessaria sostituzione che dovrà avvenire entro il periodo di tempo massimo di 2 ore con l'iniziativa dell'Azienda per le ricerche del sostituto, fatti salvi eventuali accordi aziendali in atto.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 21 - Lavoro delle donne.
Al personale femminile si applicano le norme di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne e 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 22 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende o ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nel caso in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo, con diritto al trattamento previsto dai precedenti artt. 19 e 20.
[…]

Capitolo VII - Trattamento economico
Art. 31 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.

1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 3) o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[…]
5) L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori, a titolo informativo, i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, e ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'Azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo secondo la procedura prevista dall'art. 7, lett. A), del presente contratto.
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'Azienda e i Sindacati provinciali dei lavoratori.
L'esame congiunto potrà essere richiesto altresì a seguito della comunicazione di modificazioni di rilevante importanza al solo fine di accertare se si sia in presenza di un nuovo sistema.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
[…]
22) I concottimisti, intesi per tali i lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 11 direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri lavoratori a cottimo e che, pur essendo soggetti a una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna Azienda.
L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione.
L'Azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
[…]

Protocollo di chiarimento all'art. 31, punto 5.
Qualora l'Azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi, indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione, ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'Azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'Azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato, che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 36 - Riparazioni a caldo.
In considerazione della varietà della struttura tecnica degli impianti che rende difficile la regolamentazione su base nazionale delle riparazioni a caldo, resta inteso che ai lavoratori di cui al gruppo 3) adibiti alle predette riparazioni sarà corrisposta una particolare maggiorazione da fissarsi mediante accordi aziendali.

Art. 41 – Trasferimenti.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[…]

Capitolo VIII - Inizio e cessazione, interruzione, sospensione e riduzione di lavoro, sospensione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Recuperi.

È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti nel limite massimo di 12 ore complessive e purché il recupero non superi 1 ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore alle 4 settimane immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 50 - Trattamento per maternità.
Per la tutela fisica ed economica in caso di maternità, si fa riferimento alle disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
[…]
Le Aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.

Art. 53 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
A) Denuncia.
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
[…]

Capitolo IX - Ambiente di lavoro
Art. 55 - Ambiente di lavoro.
1) Le Parti riconoscono che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive.
2) Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose, superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle aggiornate adottate dalla ACGIH (allegate al presente contratto), né sono tollerabili ambienti di lavoro ove il rumore e il calore comportino pericolo all'integrità psico-fisica del lavoratore.
3) Le Parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane e di procedere all'esame di eventuali integrazioni da apportare alla predetta tabella ACGIH, sulla base di proposte di limiti di provate applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali.
4) Nel caso di realizzazione di nuove unità produttive così come in quelle esistenti saranno valutate, nei limiti delle tecnologie esistenti, le misure idonee a ridurre i livelli di rumore nei luoghi di lavoro.
Anche per rendere attuabili le disposizioni di cui agli artt. 41 e 46 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 che privilegiano gli interventi alla fonte, le Parti, nell'ambito delle rispettive autonomie, svolgeranno nelle sedi competenti interventi per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano concretamente i progettisti e i costruttori di macchinari e attrezzature ad uso dell'industria vetraria.
Nella considerazione che il citato Decreto Legislativo, all'art. 48, prevede deroghe per situazioni lavorative particolari nelle quali può ritenersi compresa quella relativa al settore della fabbricazione del vetro, le Parti si attiveranno presso i Ministeri competenti affinché, nei tempi più solleciti, venga data l'interpretazione autentica del citato art. 48.
Al riguardo sarà avviata nell'ambito dell'Osservatorio nazionale una rilevazione per dati aggregati, nell'arco di vigenza del contratto, dei valori di rumorosità nei reparti di fabbricazione, nonché dell'andamento delle visite audiometriche, al fine di effettuare una valutazione complessiva del fenomeno e di darne informazione ai Ministeri competenti.
5) La RSU sarà informata dei programmi di investimenti concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile soluzioni alternative saranno esaminate con la RSU.
Nell'ipotesi che l'attuazione dei programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza dovesse ripercuotersi significativamente sui livelli occupazionali, la Direzione aziendale procederà a un esame con la RSU, da esaurirsi entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dei programmi stessi e senza che nel frattempo vengano assunte iniziative unilaterali da entrambi le parti.
L'esame di cui sopra, entro il termine complessivo suindicato, potrà avvenire su richiesta di una delle due parti aziendali con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni territoriali o nazionali, al fine anche di individuare le più opportune iniziative nei confronti delle Istituzioni competenti.
Per quanto l'art. 9 della legge n. 300 prevede in materia di prevenzione e tutela della salute di lavoratori, vengono riconosciuti alle RSU i seguenti compiti:
- partecipazione alla ricerca delle cause che hanno determinato la situazione ambientale nella quale siano superati i limiti massimi di cui sopra e delle altre che hanno determinato condizioni ambientali nocive e particolarmente gravose comportanti pericolo per l'integrità psicofisica del lavoratore e contrattazione delle misure atte ad eliminarle;
- delegati dei lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, in numero proporzionale alla consistenza del gruppo stesso, e comunque non superiore a sei, partecipano alla discussione in uno con la RSU, con il riconoscimento della retribuzione di fatto in quanto la discussione si svolga in orario di lavoro;
- promozione della ricerca, della elaborazione e dell'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro integrità fisica, anche in occasione della ricostruzione dei forni;
- esame con la Direzione aziendale delle eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipazione all'aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e dei libretti di rischio;
- presentazione di proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- esame con la Direzione aziendale per concordare, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive. Tali rilevazioni verranno affidate ai Servizi di Igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/78 o a Istituti o Enti specializzati di diritto pubblico, scelti d'intesa tra le Direzioni aziendali e le RSU.
L'onere della spesa delle rilevazioni dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive sarà assunto dalle Aziende nei casi in cui la scelta degli Istituti e degli Enti di diritto pubblico avvenga di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla scelta dell'Ente o Istituto di diritto pubblico, si farà ricorso a tecnici particolarmente qualificati, iscritti agli albi professionali.
I medici e i tecnici degli Istituti, Enti e Servizi cui è affidata la rilevazione di dati ambientali sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle rilevazioni ambientali che dovranno essere annotati nell'apposito "registro dei dati ambientali".
Per l'espletamento dei compiti suindicati e limitatamente ad essi, la RSU indicherà previamente alla Direzione aziendale, dandone comunicazione scritta, i nominativi dei lavoratori, incaricati di occuparsi della materia dell'ambiente e della sicurezza, che non potranno comunque superare il numero di 3 per gli stabilimenti che occupano da 50 a 350 dipendenti e il numero di 6 per gli stabilimenti che occupano oltre 350 dipendenti. Negli stabilimenti con meno di 50 dipendenti le funzioni dì cui sopra potranno essere attribuite a un componente della RSU.
I lavoratori di cui sopra, che costituiscono la Commissione ambiente, sa ranno destinatari di specifiche iniziative di formazione secondo le indicazioni che perverranno dal livello nazionale, nell'ambito dei compiti attribuiti al Comitato Misto costituito all'interno dell'Osservatorio nazionale, che si riunirà per la prima volta entro il 1° trimestre 1995.
Nei limiti del monte ore complessivo dei permessi spettante alla RSU, la Commissione ambiente espleterà, secondo modalità da concordare a livello di azienda, i propri compiti in materia di ambiente e sicurezza.
6) Nei casi in cui, a seguito delle rilevazioni ambientali (anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti) vengano individuate situazioni di particolare rischio, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, che potranno essere effettuati a cura e a carico dei competenti Istituti assicuratori e previdenziali se ciò è possibile, in maniera idonea e tempestivamente. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati al lavoratori interessati.
Le Aziende assumeranno a proprio carico gli eventuali oneri degli accertamenti di cui sopra, da effettuarsi al di fuori dell'orario di lavoro.

7) Le Aziende forniranno alle RSU, su loro richiesta:
a) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori. connessi all'uso di sostanze nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
b) informazioni sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate e sulle relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo nonché sulla loro classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17 dicembre 1977 e successive modifiche;
d) informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
e) informazioni circa i rischi potenziali cui sono esposti i lavoratori a causa del rumore e l'obbligo da parte degli stessi di conformarsi alle misure di protezione e prevenzione, sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 277/91;
f) informazioni in ordine agli elementi conoscitivi che, in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi (DPR n. 175/88), impatto ambientale (DPCM 10 agosto 1988), emissioni atmosferiche (DPR n. 203/88), trattamento e smaltimento dei rifiuti (DPR n. 985/82, legge n. 475/88);
g) informazioni sulle iniziative in materia di sicurezza da parte delle imprese appaltatrici, anche per consentire alle RSU stesse di esprimere eventuali proposte;
h) informazioni sulle eventuali attività di formazione per la Commissione ambiente. in conformità dei criteri indicati al penultimo comma del precedente punto 5);
i) informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro di particolare gravità.
8) Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, sarà esaminata con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, saranno studiate dalle aziende soluzioni volte ad attuare:
- un'adeguata sistemazione sotto il profilo ergonomico del posto di lavoro;
- una visita oculistica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'utilizzazione degli idonei mezzi di schermatura, eventualmente necessari a norma del d.lgs. n. 626/94.

9) Le Aziende sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
A) il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'Azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
B) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura della Azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali e malattie comuni; il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione della RSU e del lavoratore interessato;
C) il libretto sanitario personale e di rischio, tenuto e aggiornato a cura del servizio sanitario di fabbrica, con vincolo del segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e degli eventuali esami clinici, nonché i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibri ormonali, patologia dell'apparato genitale e del seno.
Tali dati saranno forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USL o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
10) I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli Enti di Diritto Pubblico preposti, nell'ambito delle Regioni, alla tutela della salute dei lavoratori.
11) Le Parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua il disposto dell'art. 9 della legge n. 300 e che le disposizioni contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o con altre norme comunque obbligatorie per le Aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.

Capitolo X - Clausole particolari riguardanti lo svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 58 - Indumenti di lavoro e somministrazioni sociali.

L'attribuzione degli indumenti di lavoro ai lavoratori di cui ai gruppi 2) e 3) nonché ai lavoratori di cui al gruppo 1) che svolgono la propria attività nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, è stabilita mediante accordi provinciali o aziendali.
Resta comunque ferma l'obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma di legge, nonché di quelli dei quali l'Azienda prescriva l'uso.
Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 62 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per i fanciulli e gli adolescenti si fa riferimento alla legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 64 - Portatori di handicap.
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle Leggi n. 402/68 e n. 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
[…]

Capitolo XI - Norme di comportamento e disciplinari
Art. 65 - Rapporti in Azienda.

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, di quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'Azienda. né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, eccezione fatta per l'art. 2125 c.c., restringere l'ulteriore attività professionale del suo dipendente, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione a orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli della attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 68 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro per i lavoratori di cui al gruppo 1), fino a tre giorni.
[…]
Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1), 2) e 3) il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca abusivamente bevande alcoliche;
g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggior gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione prevista al punto 4.
[…]
Per il lavoratore di cui al gruppo 1) la sospensione di cui al punto 4 si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti 1), 2) e 3).

Art. 69 - Licenziamento per punizione.
Nel provvedimento di licenziamento senza preavviso incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;

e) insubordinazione verso i superiori;

h) abbandono del posto di lavoro che arrechi pregiudizio alla incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti;
i) recidiva nelle medesime mancanze di cui all'art. 68, nonché nelle fattispecie di cui ai punti e), f), g), h), dello stesso art. 68, che abbiano dato luogo a tre sospensioni nei dodici mesi precedenti;
l) trasgressioni previste al punto i) dell'art. 68 relativo alla morale e alla sicurezza che comportino una gravità tale da non risultare adeguata, nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.
Nei casi previsti dalle lett. a), b), c) il lavoratore di cui al primo comma è tenuto a risarcire il danno eventuale all'Azienda.
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore di cui al gruppo 1) colpevole di mancanze relative a doveri, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il predetto lavoratore.

Capitolo XIII - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 77 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.

[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.

Dichiarazione congiunta.
Le Parti si danno atto di aver tenuto presente, nella redazione del presente contratto, il Protocollo d'Intesa del 22 gennaio 1983, l'Intesa interconfederale 21 aprile 1989, l'Accordo interconfederale 25 gennaio 1990, il Protocollo 23 luglio 1993, le cui norme, anche se non esplicitamente menzionate si intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.

Capitolo XIV - Regolamentazione dell'apprendistato
Regolamentazione del rapporto di apprendistato nelle Aziende dei settori del vetro artistico e del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche.
Dichiarazione delle Parti.
Tenuta presente l'esigenza di favorire l'inserimento dei giovani lavoratori e la formazione professionale nelle Aziende appartenenti ai settori del vetro artistico e del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche, è stato convenuto quanto segue:

Art. 1 - Norme generali.
La disciplina dell'apprendistato per le fabbriche del vetro artistico, del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalla presente regolamentazione e, per quanto applicabili, dalle norme del presente contratto.

Art. 2 - Età di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 2 aprile 1968, n. 424, il limite inferiore è ridotto a quattordici anni compiuti, purché i giovani abbiano adempiuto all'obbligo scolastico.

Art. 7 - Lavoro a cottimo e ad incentivo.
Nel periodo di apprendistato è fatto divieto di utilizzare gli apprendisti in lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, come pure adibirli a lavori di semplice manovalanza.

Art. 10 - Orario di lavoro.
Per quanto riguarda la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, trovano applicazione i limiti di cui all'art. 15 del presente contratto.
[…]
Nell'orario settimanale contrattuale sono comprese anche le ore di insegnamento complementare.
È tassativamente vietato per gli apprendisti il lavoro fra le 22 e le 6.

Art. 11 - Insegnamento complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequenza dei corsi di insegnamento complementare, sono concesse, per tutta la durata degli stessi, le ore retribuite stabilite dall'Ente gestore dei corsi, fino a un massimo di 4 settimanali.

Art. 13 - Richiamo a disposizioni varie.
Tutti gli istituti relativi al Capitolo II e riguardanti i lavoratori di cui al gruppo 3) non contemplati nella presente regolamentazione si intendono applicabili a tutti gli effetti contrattuali all'apprendista, ad eccezione degli scatti di anzianità la cui maturazione decorrerà dalla data di passaggio alla qualifica di cui al gruppo 3).

Art. 14 - Sfera di applicazione.
La presente regolamentazione si applica esclusivamente ai giovani lavoratori assunti come apprendisti, con esclusione degli altri minori per i quali valgono le norme di legge e contrattuali in vigore.
[…]

Regolamentazione dell'apprendistato nel settore della trasformazione (2ª lavorazione del vetro).
Art. 1 - Norme generali.
La disciplina dell'apprendistato nell'industria delle seconde lavorazioni del vetro è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente accordo e, per quanto applicabili, dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.

Art. 6 - Lavoro a cottimo, ad incentivo e in serie.
Nel periodo di apprendistato è fatto divieto di sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo e in genere a quelle ad incentivo.

Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali.
Nell'orario settimanale contrattuale sono comprese anche le ore di insegnamento complementare.
È vietato agli apprendisti il lavoro fra le ore 22 e le 6.

Art. 9 - Insegnamento complementare.
Per l'adempimento da parte dell'apprendista dell'obbligo di frequentare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento approvato con DPR 30 dicembre 1956, n. 1668, i corsi di istruzione professionale, sono concesse n. 3 ore settimanali retribuite per tutta la durata dei corsi stessi.

Allegati
Allegato 2 - Pause nei settori del vetro bianco, a soffio, pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico
Tenuto conto delle consuetudini esistenti nelle lavorazioni a caldo del vetro dei settori non meccanizzati, e fermo restando la durata dell'orario di lavoro settimanale di cui all'art. 15 del presente contratto, si conviene sull'opportunità di pervenire a una regolamentazione a carattere uniforme sul piano nazionale in materia di pause.
Fatte salve le diverse intese e situazioni aziendali e locali in atto, a decorrere dal 1 gennaio 1980 la durata della pausa retribuita per il ciclo delle lavorazioni a caldo è stata stabilita in 50 minuti settimanali.
L'utilizzazione della pausa, le cui modalità di fruizione potranno essere esaminate a livello regionale, senza pregiudizio per l'organizzazione tecnico-produttiva delle Aziende, dovrà comunque garantire lo svolgimento completo delle normali fasi di lavorazione.
Nota a verbale.
Per le situazioni di orario inferiore esistenti nelle Aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'Intesa del 22 gennaio 1983 al punto 1).