Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136
Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
G.U. 21 luglio 2016, n.169

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l'allegato B;
Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);
Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;
 

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.
3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro.
4. Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1.
6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autorità richiedente» l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
b) «autorità adita» l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
c) «autorità competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonché, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorità giudiziaria;
d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia;
e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie:
1) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
2) durata minima delle ferie annuali retribuite;
3) trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario;
4) condizione di cessione temporanea dei lavoratori;
5) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
6) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
7) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

 

Art. 3
Autenticità del distacco

1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:
a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

 

Art. 4
Condizioni di lavoro e di occupazione

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.
2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.
3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
5. In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Art. 5
Difesa dei diritti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

 

Art. 6
Osservatorio

1. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro assicurano all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione, l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco.
L'osservatorio formula proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.
2. L'osservatorio è composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro, due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente, un rappresentante dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

 

Capo II
Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa

Art. 7
Accesso alle informazioni

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:
a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;
b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale;
c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;
d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.
2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.

 

Art. 8
Cooperazione amministrativa

1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.
2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.
3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie.
4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;
b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.
6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.
7. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinché tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.
8. La richiesta di informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.
9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

 

Art. 9
Misure di accompagnamento

1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.

 

Capo III
Obblighi e sanzioni

Art. 10
Obblighi amministrativi

1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell'impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
e) dati identificativi del soggetto distaccatario;
f) tipologia dei servizi;
g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);
h) generalità del referente di cui al comma 4;
i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.
3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:
a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.
4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

 

Art. 11
Ispezioni

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

 

Art. 12
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.

 

Capo IV
Esecuzione delle sanzioni amministrative
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 13
Ambito di applicazione

1. I principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori ai sensi dell'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.

 

Sezione II
Richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati membri

Art. 14
Competenza

1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro.
2. La richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

 

Art. 15
Condizioni per la trasmissione

1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;
b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.
2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:
a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;
b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;
c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;
d) i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.
3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:
a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;
b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonché delle modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.

 

Art. 16
Trasmissione ad altri Stati

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità competente dell'altro Stato membro.
2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.
3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.

 

Art. 17
Effetti del riconoscimento

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando:
a) l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 20.
3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

 

Sezione III
Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati membri

Art. 18
Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonché di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 20, comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni.
2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

 

Art. 19
Richiesta di recupero della sanzione

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmissione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorità richiedente.
3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

 

Art. 20
Motivi di rigetto

1. La Corte d'appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.
2. La Corte d'appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:
a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;
b) la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;
c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.

 

Art. 21
Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 15 il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.
2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della Corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione.
3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
4. Avverso la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente.
5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.
6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente.
7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.
8. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.
9. L'Autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.
10. Se il riconoscimento è negato perché la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, l'autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 9.

 

Art. 22
Sospensione del procedimento

1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.

 

Art. 23
Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente.
4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.

 

Art. 24
Somme recuperate

1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano al Ministero della giustizia.
2. L'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.

 

Capo V
Disposizioni finali

Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 26
Abrogazioni

1. È abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.72.

 

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 

Allegato A
(di cui all'articolo 4, comma 2)

Le attività di cui all'articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:
1) scavo;
2) sistemazione;
3) costruzione;
4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5) assetto o attrezzatura;
6) trasformazione;
7) rinnovo;
8) riparazione;
9) smantellamento;
10) demolizione;
11) manutenzione;
12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;
13) bonifica.


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