Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 settembre 2016, n. 18722 - Infortunio sul lavoro: risarcimento del danno


 

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO Relatore: AMENDOLA FABRIZIO Data pubblicazione: 23/09/2016

 

Fatto


1. — Con sentenza n. 940 del 2009 il Tribunale della Spezia condannò la Fincantieri CNI Spa a rimborsare all'Inail, che agiva in regresso, la somma di euro 19.224,26 in relazione all'Infortunio sul lavoro che aveva colpito un dipendente di detta società; condannò altresì Europe Painting Srl, alla quale erano stati appaltati lavori relativi alla ponteggiatura su cui si era verificato l'infortunio, "al risarcimento del danno nei confronti di Fincantieri" pari all'ammontare di quanto essa società doveva all'Inail a titolo di regresso.
Con sentenza del 18 aprile 2011 la Corte di Appello di Genova, in accoglimento dell'appello principale della Europe Painting Srl, ha annullato per ultrapetizione il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato detta società al risarcimento del danno nei confronti di Fincantieri, ritenendo che quest'ultima avesse formulato una chiamata del terzo ritenuto unico obbligato e non una chiamata in garanzia.
Ha dichiarato altresì l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Fincantieri nei confronti dell'Inail in quanto tardivo. Richiamando giurisprudenza di questa Corte secondo cui la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad un unico rapporto, la Corte territoriale ha considerato che l'appello incidentale proposto da Fincantieri aveva ad oggetto il rapporto assicurativo con l'Inail, mentre quello principale di Europe Painting aveva ad oggetto il rapporto con Fincantieri.
Infine i giudici distrettuali hanno considerato inammissibile anche la domanda di manleva nei confronti di SASA Ass.ni Spa e di Assicurazioni Generali Spa proposta dalla Fincantieri in quanto formulata solo all'udienza di discussione.
2. — Per la cassazione dì tale sentenza ha proposto ricorso principale Fincantieri - Cantieri Navali Italiani Spa con 5 motivi. Hanno resistito con controricorso, oltre all'Inail e ad Assicurazioni Generali Spa, anche Europe Painting Srl, che ha formulato ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, cui ha resistito Fincantieri. Non ha svolto attività difensiva Milano Assicurazioni Spa (già SASA Ass.ni Spa).
Sia Fincantieri Spa che l'Inail hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. 
 

Diritto


3. — Occorre preliminarmente rilevare che, con atto depositato in cancelleria, il procuratore della Europe Painting Srl ha dichiarato il fallimento della società chiedendo l'interruzione del processo.
L'istanza non può trovare accoglimento atteso che, per consolidato orientamento di questa Corte, il fallimento non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo,, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. n. 21153 del 2010, Cass. n. 14786 del 2011; Cass. n. 8685 del 2012; Cass. n. 17450 del 2013).
4. — Con il primo motivo Fincantieri-CNl Spa denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 416, 420 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte genovese accolto il motivo di gravame della Europe Painting nella parte in cui aveva dedotto che il primo giudice aveva statuito extra petitum, non avendo la Fincantieri articolato una specifica domanda di garanzia.
Si eccepisce che "Europe Painting, dopo aver pienamente accettato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla domanda di garanzia spiegata dalla Fincantieri alla luce del contratto di appalto con la stessa sottoscritto relativamente alle operazioni di ponteggiatura, ha deciso di modificare inammissibilmente la propria linea difensiva con riguardo alle domande, eccezioni e conclusioni fatte valere negli atti introduttivi, in deroga alle rigide preclusioni del rito speciale in esame".
Il motivo è infondato.
Per ragioni logiche ancor prima che giuridiche il contraddittorio non può essere accettato rispetto ad una domanda di garanzia che la Corte territoriale ha ritenuto non proposta dalla Fincantieri Spa.
Inoltre l'appello della Europe Painting Srl non può configurare un mutamento di una domanda, essendo stata detta società convenuta in primo grado, né tanto meno una eccezione in senso proprio, ma semplicemente realizza una impugnazione che è espressione di una mera difesa, sollecitandosi con essa il potere del giudice di rilevare di essere stati condannati senza che vi fosse stata una domanda di garanzia in tal senso.
5. — Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 112 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", per avere la Corte territoriale, in sede di interpretazione della domanda giudiziale, erroneamente qualificato la chiamata in causa effettuata dalla Fincantieri non già come "chiamata in garanzia" bensì come "chiamata del terzo unico obbligato" .
Il motivo è inammissibile.
Esso è formulato in violazione del disposto di cui all'art, 366, co. 1, n. 6, c.p.c., in base al quale l'impugnazione per cassazione deve contenere -tra l'altro- "la specifica indicazione degli atti processuali ... sui quali il ricorso si fonda".
Rappresenta, infatti, acquisizione del diritto processuale vivente (ab imo. Cass. n. 5656 del 1986) che il ricorso per cassazione debba uniformarsi al canone dell'autosufficienza, quale requisito di contenuto-forma nell'esposizione dei motivi di impugnazione che ne condiziona l'ammissibilità, riflesso della necessaria specificità, completezza, chiarezza e precisione dei motivi di impugnazione in sede di legittimità; un complesso di oneri redazionali che impone la compiuta illustrazione dei fatti e degli atti rilevanti ai fini del decidere, senza possibilità di integrazione aliunde, in particolare mediante il generico richiamo alle risultanze o agli atti di causa.
Il requisito di natura contenutistica (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) per essere assolto postula sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto, "poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile" (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010). Entrambe le richiamate pronunce delle Sezioni unite di questa Corte correlano la prescrizione agli adempimenti posti dall'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c., quali condizioni di procedibilità del ricorso per cassazione.
Il doppio onere della localizzazione e della trascrizione ha effettivo riscontro nella giurisprudenza di legittimità (tra le altre v. Cass. n. 6937 del 2010; Cass. n. 4220 del 2012).
In particolare, circa l'indicazione della sede processuale ove i documenti risultino prodotti, è stato sovente ribadito che è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (Cass. n. 8569 del 2013) , con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v, Cass. n. 12239 del 2007; Cass. n. 26888 del 2008; Cass. n. 22607 del 2014).
Quanto poi alla trascrizione dei contenuti si è detto in generale che "l'onere di specificazione non concerne solo il cd. .contenente, cioè il documento o l'atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l'atto processuale racchiudono in sé e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l'onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l'atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissìbile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell'atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo" (in termini: Cass. n. 22303 del 2008; conformi: Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 15847 del 2014; Cass. n. 18024 del 2014) . Anche ove non si vogliano pretendere pedisseque riproduzioni integrali, chi fonda il ricorso per cassazione su uno o più documenti ha quanto meno l'onere di indicare nell'atto "il contenuto rilevante del documento stesso" (Cass. n. 17168 del 2012).
Il canone non soffre eccezione neanche ove il vizio lamentato sia qualificabile - come nella specie - quale errar in procedendo, perché attinente alle modalità di svolgimento del processo, in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", con la possibilità di accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito.
Invero le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità, pur non dovendo limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, "è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)" (Cass. SS. UU. n. 8077 del 2012).
L'espressa salvezza da parte della Supremo Collegio della regola di cui al n. 6 dell'art. 366 c.p.c., cui si riconnette un riscontro normativo dell'autosufficienza, preserva il canone anche in caso di errores in procedendo.
Cosi è stato argomentato che, pure in tali casi, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'Interpretazione degli atti processuali (Cass. n. 18 del 2015; Cass. n. 18037 del 2014, con la giurisprudenza ivi citata). Precisamente l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio del "fatto processuale”, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'Iter processuale (Cass., n. 19410 del 2015; cfr. Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 6225 del 2005).
Il principio ha trovato dunque applicazione nella sua rigorosa estensione nel caso dì nullità dell'atto introduttivo di un giudizio di lavoro (Cass. n. 896 del 2014; Cass. n. 2886 del 2014), di operatività del principio di non contestazione (Cass. n. 301 del 2014), di motivi d'appello (Cass. n. 2143 del 2015; Cass. n. 12664 del 2012; Cass. n. 86 del 2012), di violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8008 del 2014), anche ove si eccepisca la mancata pronuncia sui mezzi di gravame (Cass. n. 17049 del 2015; Cass. n. 26155 del 2014).
Ciò posto, nel motivo in esame manca la "specifica indicazione" dell'atto processuale (memoria difensiva di primo grado della Fincantieri Spa) su cui si fonda, nei sensi espressi dagli orientamenti di legittimità innanzi richiamati: infatti parte ricorrente si limita a riportarne una sintesi rielaborata nell'ambito dello svolgimento del processo e, nel corpo del motivo, scarni passaggi enucleati da alcune pagine della memoria, né esattamente specìfica dove sia immediatamente reperibile l'atto processuale in questione ai fini del giudizio di legittimità.
Tale modalità di formulazione appare tanto più inadeguata in un caso in cui si chiede a questa Corte di sindacare se in detta memoria difensiva fosse contenuta una "chiamata in garanzia", come postula la società ricorrente, ovvero una "chiamata del terzo unico obbligato", come ha statuito la Corte genovese, con una valutazione che inevitabilmente deve estendersi all'atto nel suo complesso, onde verificare l'interpretazione della domanda e dei suoi confini effettuata dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 21208 del 2005; Cass. n. 12944 del 2012; Cass. n. 21421 del 2014).
6. — Con il terzo mezzo dell'impugnazione principale si denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 334 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", per avere la Corte territoriale da un lato affermato che "l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale da Europe Paintìng precludono l'esame delle conclusioni rassegnate in via subordinata" e, dall'altro, comunque dichiarato inammissibile l'appello della Europe Painting Srl nei confronti dell'Inail. Da tale erronea inammissibilità sarebbe derivata altresì l'errata declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale della Fincantieri perché tardivo.
Sotto altro profilo si sostiene che, in caso di garanzia impropria, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta da Fincantieri convenuta nel procedimento di primo grado, rimasta soccombente nei confronti dell'attore INAIL, ma che abbia vittoriosamente avanzato domanda di manleva verso il terzo chiamato in garanzia impropria, e cioè la Europe Painting.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Trascura di considerare che la pronuncia della Corte ligure sul punto si fonda innanzitutto sulla preclusione determinata dalla circostanza che l'accoglimento delle conclusioni della Europe Painting in via principale non rendevano necessario l'esame di quelle formulate in via subordinata; solo con ulteriore argomento si è comunque dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado da parte di detta società perché la legittimazione ad impugnare era limitata al capo che l'aveva vista soccombente, "e quindi a quello avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Fincantieri, senza poter incidere sulla pronuncia avente ad oggetto la condanna di Fincantieri a favore dell'Inail, a lei estranea, basata sull'accertamento dei presupposti dell'azione di regresso".
Il motivo censura solo quest'ultimo aspetto senza profilare alcun vizio dell'altra essenziale ed autonoma ragione della decisione. Orbene, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l'altro sorreggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (tra le altre: Cass. n. 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001).
Quanto all'altro profilo è appena il caso di rilevare che esso si fonda sull'assunto che nella specie si verterebbe in una ipotesi di garanzia impropria, che è proprio un presupposto negato dai giudici genovesi e che non può più essere sindacato da questa Corte per le ragioni esposte al paragrafo che precede.
Per mera completezza si osserva che la norma dell'art. 334, co. 2, cp.c. - in base alla quale, se l'impugnazione principale viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia - trova applicazione anche in casi diversi dall'Inammissibilità dell’impugnazione principale per "tardività" (cfr. Cass. n. 19284 del 2014).
7. — Con il quarto motivo sì denuncia omessa valutazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio da parte della sentenza impugnata avuto riguardo all'omessa valutazione della mancanza dei presupposti fondanti l'azione di regresso dell'Inail ex art. 10 DPR n. 1124 del 1965 nonché delle risultanze istruttorie. 
I! motivo è inammissibile perché, oltre a proporre un riesame del fatto non consentito in questa sede, in realtà non considera che non vi è stata alcuna pronuncia di merito della Corte territoriale sull'appello incidentale della Fincantieri nei confronti dell'Inail in quanto lo stesso, per quanto ricordato nello storico della lite, è stato dichiarato tardivo.
8. — Con il quinto motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 100, 346 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", per avere la Corte territoriale ritenuto la domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicuratrici inammissibile in quanto formulata solo all'udienza di discussione in appello.
Si sostiene che "non avendo la sentenza del Tribunale della Spezia investito anche solo indirettamente la effettività del rapporto assicurativo tra ia Fincantieri e le compagnie assicurative in relazione all'evento lesivo dedotto in giudizio e, quindi, difettando sul punto una specifica statuizione di soccombenza, la esponente società si è limitata a richiamare tutte le domande ed eccezioni formulate nella precedente fase ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.".
Il motivo è inammissibile per palese difetto di autosufficienza del medesimo in quanto, premesse le ragioni in diritto diffusamente esposte al paragrafo n. 4, non risultano in alcun modo adeguatamente specificati gli atti processuali a fondamento di quanto sostenuto nel mezzo di gravame.
9. — Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Europe Painting Srl.
La soccombenza regola le spese liquidate come da dispositivo in favore di Europe Painting Srl, Assicurazioni Generali Spa ed Inail; nulla invece per Milano Assicurazioni Spa che non ha svolto attività difensiva.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna delle contro ricorrenti in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Nulla per le spese nei confronti della Milano Ass.ni Spa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2016