Responsabilità del datore di lavoro e di RSPP per infortunio di un dipendente - Non sussiste.

La Corte annulla la sentenza impugnata accogliendo entrambi i ricorsi.
L' art. 4 comma 5 lett. e) del D.Lgs. n. 626 del 1994 (oggi art. 18 del D.Lgs. n. 81/08), la cui violazione è stata addebitata agli imputati,  implica che il lavoratore che non abbia ricevuto adeguate istruzioni non debba accedere a "zone" che lo espongano "ad un rischio grave e specifico".
Rileva che l'infortunato, mentre lavorava presso il reparto zincatura dello stabilimento, si era recato, a richiesta di un collega, a prendere un martinetto ma essendo privo di indonea esperienza e adeguata istruzione in ordine alle procedure per rimuovere l'apparecchio, aveva azionato un estrattore e da quest'ultimo era stato colpito alla gamba.
Come ampiamente spiegato anche nella sentenza di primo grado, il perito incaricato di ricostruire la dinamica dell'accaduto aveva concluso che l'attività richiesta al C. era "semplice, facile ed esplicabile in assenza di rischio" e che l'infortunio era stato "fortemente influenzato" dalla condotta dell'operaio.
Ciò nondimeno, i giudici di merito hanno ritenuto responsabili entrambi gli imputati, addebitando loro di avere omesso di fornire adeguate informazioni sull'uso dell'attrezzo "anche soltanto fornendo la documentazione di corredo rilasciata dal costruttore".
E ne desume l'inapplicabilità di tale art. 4 poichè l'attività richiesta all'infortunato era semplice, facile ed esplicabile in assenza di rischio.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
Sul ricorso proposto da:
O.P., nato a (OMISSIS);
G.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza pronunciata in data 29 giugno 2007 dalla Corte di appello di Torino;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. MELONI Vittorio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la condanna (alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno) di O.P. e G.G. per il reato di lesioni personali colpose, commesso, in (OMISSIS), con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere, il primo nella qualità di amministratore unico, il secondo quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della S.r.l. MO.SI.S., omesso di adottare le misure necessarie a far sì che soltanto i lavoratori adeguatamente istruiti potessero accedere alle zone che li esponevano a "rischi gravi e specifici" del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, lett. e), così cagionando all'operaio C.C. una frattura alla gamba destra.
1.1. Questi, mentre lavorava presso il reparto zincatura dello stabilimento ILVA di (OMISSIS), si era recato, a richiesta di un collega, a prendere un martinetto ma, "essendo privo di idonea esperienza e di adeguata istruzione in ordine alle modalità ed alle procedure da usare per rimuovere l'apparecchio", aveva azionato un estrattore ed era stato colpito alla gamba dal martinetto stesso.
1.2. Osservava la Corte territoriale:
- che C. era stato adibito, in occasione del fatto, ad una mansione diversa da quella (operaio elettrico) per la quale era stato assunto;
- che era stato, dunque, incaricato di detta mansione "senza la dovuta esperienza e senza l'ausilio di preventive e valide informazioni";
- che, come affermato dal perito chiamato a ricostruire la dinamica dell'accadimento, l'infortunio si era verificato a causa del comportamento imprudente del lavoratore "nel realizzare una mansione non particolarmente complessa e nel porsi a contatto con un'apparecchiatura di utilizzazione sostanzialmente semplice";
- che la condotta imprudente dell'operaio non era stata tale, peraltro, da interrompere il rapporto di causalità tra le contestate omissioni e l'evento;
- che, anzi, l'imprudenza in questione era stata determinata proprio dal fatto che il lavoratore si fosse "posto in contatto con l'apparecchiatura senza il necessario bagaglio di informazioni sulla corretta utilizzazione" della stessa;
- che non poteva, pertanto, dubitarsi della responsabilità del G. tenuto ad assicurare la sicurezza nel cantiere;
- che del fatto doveva essere ritenuto responsabile anche O. quale datore di lavoro, non avendo egli predisposto adeguato programma di istruzione dei dipendenti anche in relazione a mansioni ritenute di semplice esecuzione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorsi per cassazione gli imputati, chiedendone l'annullamento.
2.1. Entrambi lamentano, con il primo motivo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
L'attività posta in essere dal C. era, invero, priva di qualsivoglia difficoltà ed assolutamente non rischiosa perchè "l'elevatore non era in tensione"; non servivano, pertanto, "particolari conoscenze".
La stessa persona offesa aveva dichiarato che gli "era stato detto da A." come avrebbe dovuto essere effettuata "l'operazione di rimozione del martinetto", che "aveva già visto effettuare quel tipo di operazioni" e che aveva "già usato martinetti" e sapeva pertanto come "metterli o sganciarli".
La Corte di appello, peraltro, non aveva tenuto conto di queste dichiarazioni.
L'attività - concludono i ricorrenti - aveva, dunque, tutte le caratteristiche per essere considerata "causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento" in quanto "volutamente avulsa dalle modalità tipiche di comportamento".
2.2. Con il secondo motivo O. lamenta mancanza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che un piano di sicurezza era stato predisposto e che l'infortunio non si era verificato "per carenza di materiale antinfortunistico o di dotazioni personali", ma nello svolgimento di mansioni elementari "relative all'uso di un attrezzo indiscutibilmente sicuro", per "non avere il lavoratore recepito o per avere mal recepito" le relative istruzioni.
2.3. Con il secondo motivo G. sostiene, a sua volta, di avere impartito "attraverso i propri colleghi di lavoro" tutte le istruzioni necessarie per un'attività "di elementare portata", non venendo pertanto meno ai propri doveri di capo cantiere.
3. Il difensore dei ricorrenti ha depositato in data 2 maggio 2008, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 4, una memoria contenenti "motivi nuovi".
3.1. Con i primi due motivi sostiene che la Corte territoriale si sarebbe acriticamente richiamata alle valutazioni compiute dal giudice di primo grado, così non offrendo risposte adeguate agli specifici rilievi contenuti nell'atto di appello.
3.2. Con il terzo motivo lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe del tutto carente in ordine alla colpa degli imputati, segnatamente alla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento. La Corte territoriale non indicherebbe il contenuto concreto del rimprovero da muoversi agli imputati, nè specificherebbe il nesso esistente tra la violazione della regola cautelare e l'evento.

Diritto

4. I ricorsi sono meritevoli di accoglimento nei termini di seguito enunciati.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla ricostruzione della vicenda. Un collega di lavoro aveva chiesto al C. di prendere un martinetto; l'operaio lo aveva fatto, ma, nel rimuoverlo, una parte dell'attrezzo gli aveva colpito la gamba.
Come ampiamente spiegato anche nella sentenza di primo grado, il perito incaricato di ricostruire la dinamica dell'accaduto aveva concluso che l'attività richiesta al C. era "semplice, facile ed esplicabile in assenza di rischio" e che l'infortunio era stato "fortemente influenzato" dalla condotta dell'operaio.
Ciò nondimeno, i giudici di merito hanno ritenuto responsabili entrambi gli imputati, addebitando loro di avere omesso di fornire adeguate informazioni sull'uso dell'attrezzo "anche soltanto fornendo la documentazione di corredo rilasciata dal costruttore".
Come si è visto, peraltro, la Corte di appello condivide la valutazione del perito in ordine alla semplicità e non rischiosità dell'attività richiesta al C..
Così esprimendosi, tuttavia, la Corte mostra di ritenere insussistente il profilo di colpa specifica contestato agli imputati.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994, citato art. 4, comma 5, lett. e), la cui violazione è stata addebitata agli imputati - implica, invero, che il lavoratore (che non abbia ricevuto adeguate istruzioni) debba accedere a "zone" che lo espongano "ad un rischio grave e specifico".
La Corte, dunque, esclude implicitamente, a meno di non voler ritenere intrinsecamente contraddittoria la decisione, che gli imputati abbiano violato detta regola, atteso che - è opportuno ribadirlo - l'attività richiesta al C. era - come affermato dal perito - semplice e priva di rischio.
Tra l'altro, anche qualora la Corte avesse ritenuto violata la menzionata regola scritta, non avrebbe potuto esimersi dall'effettuare in concreto il giudizio di prevedibilità dell'evento, dovendo comunque escludersi una prevedibilità in re ipsa del medesimo.
Ciò premesso, ritenuta insussistente la contestata violazione della regola cautelare scritta, la Corte territoriale avrebbe dovuto approfondire il tema della colpa, segnatamente il tema della regola cautelare non scritta asseritamente violata dagli imputati, nelle rispettive posizioni.
L'esclusione della colpa specifica non li rendeva, infatti, immuni da possibili rimproveri a titolo di colpa.
Occorreva, tuttavia, verificare, con un'indagine adeguata, se residuassero spazi per la configurabilità di una colpa generica.
Ma questa indagine è del tutto mancante nel caso di specie.
Ed è proprio la carenza di motivazione sul punto ad imporre l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte era tenuta a ricostruire, mediante le formule suggerite da dottrina e giurisprudenza (la formula della prevedibilità ed evitabilità secondo la miglior scienza ed esperienza o alla stregua del parametro dell'homo eiusdem professionis et condicionis), la regola cautelare oggettiva.
Ricostruzione indispensabile per individuare le condotte "colpose" (siccome, appunto, inosservanti della regola de qua) rimproverabili agli imputati.
La presenza di colpa si fonda, invero, sul contrasto tra la condotta concreta del soggetto agente ed il modello di condotta imposto dalla regola di diligenza, prudenza e perizia, il cui rispetto è necessario per evitare la realizzazione prevedibile di un fatto contemplato dalla legge come reato colposo (cfr. ex plurimis Cass. 4^ 10 dicembre 1982, Trezzi, RV 157650).
A fondare la condotta colposa è, in altre parole, l'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento.
E nel compiere detta ricostruzione non si deve perdere di vista che il presupposto logico perchè il comportamento del soggetto possa qualificarsi imprudente o negligente è la rappresentabilità del fatto (o, come anche si dice, la prevedibilità dell'evento), cioè la possibilità di riconoscere il pericolo che a una data condotta possa conseguire la realizzazione di un fatto.
Con la precisazione che, nella base del giudizio di rappresentabilità, rientra non solo il conoscibile, ma anche il concretamente ed attualmente conosciuto.
Nè può dimenticarsi, nella necessaria opera di ricostruzione mancante nel caso in esame, che non è sufficiente la violazione della regola cautelare oggettiva perchè il fatto sia rimproverabile al soggetto a titolo di colpa.
Il fatto oggettivo dell'inosservanza della regola di condotta deve anche essere attribuito al soggetto agente, a lui rimproverato in base ad un giudizio "personalizzato".
A fronte di una condotta (attiva) indiziata di colpa, che abbia cagionato un certo evento, occorre, poi, effettuare una verifica ulteriore, chiedersi cioè se, in caso di ed. comportamento alternativo lecito, ossia qualora il soggetto si sia comportato in maniera osservante della regola cautelare, l'evento stesso si sarebbe verificato ugualmente, oppure no. Per ascrivere l'evento cagionato al soggetto attivo, non basta infatti la sussistenza del mero nesso causale, ma - a livello di colpa - si reputa necessario che il comportamento alternativo corretto sia in concreto idoneo ad evitare l'evento dannoso.
In altri termini, difetta l'evitabilità (e quindi la colpa) quando l'evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito con diligenza.
In presenza dell'oggettiva violazione di una regola cautelare, occorre, infine, domandarsi se l'evento che ne è derivato rappresenti o meno la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire: l'inosservanza delle norme cautelari, infatti, può dare luogo ad una responsabilità colposa non in maniera indistinta, per tutti gli eventi cagionati, ma soltanto per quelli che appartengono ad una certa tipologia, che le norme stesse mirano ad evitare.
I passaggi argomentativi fin qui indicati sono del tutto mancanti nella sentenza impugnata e questo ne impone l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino, altra sezione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2008