Cassazione Penale, Sez. 4, 20 luglio 2016, n. 31207 - Crollo del fronte di scavo durante la costruzione di un parcheggio. Mancanza delle armature di sostegno o fattori endogeni ed occulti?


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 26/04/2016

Fatto


l. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 31.3.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.S. per i reati di lesioni colpose gravissime e per omessa verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza quale coordinatore per la esecuzione dei lavori, in quanto estinti per prescrizione; confermava invece le statuizioni civili a favore della parte civile S.P. cui era riconosciuta una somma provvisionale nella misura di € 10.000
2. La Corte di appello, premesso che la dinamica relativa al crollo del fronte di scavo nell'ambito di attività di escavazione per la costruzione di un parcheggio multipiano in Carbonia non era contestata, e esaminati i dati emersi nel corso del dibattimento sulle possibili cause del cedimento, considerato che il consulente della difesa ne attribuiva la origine ad una improvvisa e anomala variazione delle pressioni interstiziali, cui aveva contribuito una perdita del collettore fognario di acque piovane della ditta L.M., concludeva affermando che le abbondanti precipitazioni del periodo avevano determinato l'imbibizione degli strati sabbiosi e argillosi dei terreni di scavo, così da aumentare la pressione interstiziale, in maniera progressiva e montante, fino alla saturazione della componente argillosa fino a determinare il distacco del fronte e il crollo che aveva investito 'operaio.
3. Assumeva ancora che tale fenomeno, in relazione causale con l'evento dannoso, era prevedibile e prevenibile atteso che nel POS era espressamente previsto il rischio di caduta e seppellimento del lavoratore per frana delle pareti della trincea o smottamento del terreno, rischio per il quale la misura di prevenzione veniva indicata nella applicazione di "armature di sostegno" a seconda che il terreno non fosse stabile ovvero presentasse buona consistenza, con espressa previsione degli oneri di spesa per tali misure di sicurezza. Assumeva che la direzione dei lavori, in violazione di tali previsioni, aveva preferito andare avanti con i lavori di scavo, procedendo semmai ad anticipare la realizzazione del muro di contenimento della edificazione, pur in assenza di dati scientifici rassicuranti sulla tenuta della scarpata.
4. Assumeva ancora che la valutazione sulla natura e sulla consistenza del terreno in vista di una edificazione non può essere rimessa a empiriche valutazioni di chi esegue lo scavo così che la eventuale responsabilità per l'infortunio del lavoratore può essere esclusa solo in ipotesi di cause occulte e lesioni interne del terreno non preventivamente verificabili mediante tecnico specializzato, valendo in difetto il dettato di cui all'art. 13 D.P.R. 164/1956 che in presenza di terreno che non fornisca garanzia di stabilità sia obbligatoria l'applicazione di armature di sostegno quando lo scavo raggiunga la profondità di un metro e mezzo; le forti precipitazioni intervenute nei mesi immediatamente precedenti il crollo avrebbero dovuto orientare per l'adozione delle suddette precauzioni in assenza di dati precisi sulla stabilità della scarpata.
5. Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa di M.S. il quale deduceva un duplice motivo di ricorso. Con un primo motivo denunciava la manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento a verbali di udienza dibattimentale e alla consulenza tecnica del consulente di parte G.DM. dai quali scaturiva il dato tecnico che la frana era imprevista e imprevedibile laddove i terreni limitrofi al fronte della escavazione non erano risultati impregnati dall'acqua meteorica, rispetto alla quale erano impermeabili, ma da una infiltrazione prolungata nel tempo determinata da una perdita di un pozzetto di raccolta. Lamentava che il giudice territoriale in maniera del tutto contraddittoria e travisante aveva utilizzato le affermazioni del consulente tecnico di parte per contrastare il dato della impermeabilità dei terreni, una volta accertato che gli stessi potevano essere gonfiati da una perdita di acqua.
5. Con un distinto motivo di ricorso deduceva manifesta illogicità della motivazione risultante dal piano di sicurezza acquisito in relazione agli art. 12 e 13 del DPR 164/55, laddove nel caso in specie il lavoro era stato realizzato totalmente con escavatori meccanici cui era applicabile il disposto dell'art.12 richiamato, mentre la corte territoriale aveva applicato l'art. 13 che si riferiva alla esecuzione di "pozzi, scavi e cunicoli", in costanza di scavi a sezione obbligata, interpretando altresì in maniera del tutto distorta il preventivo di spesa per l'acquisto di tavolato per misure di sicurezza, pure previsto nel POS ma per una lunghezza del fronte assolutamente marginale, destinato per la realizzazione di trincea destinata a fogna e non per l'armatura dello scavo.
Alla udienza di discussione compariva la difesa della parte civile S.P. che concludeva per il rigetto del ricorso e depositava nota spese.

 

Diritto


1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Invero con motivazione assolutamente coerente sotto il profilo logico giuridico la Corte territoriale ha evidenziato come la lunghezza del fronte di scavo collassato pari a circa venti metri lineari non può avere subito esclusivamente la pressione della dispersione idrica e della conseguente imbibizione del terreno in ragione della perdita subita dal collettore della ditta L.M.. Evidenzia invero il giudice di appello, con argomentazioni coerenti con le premesse tecniche poste dal consulente tecnico di parte ricorrente, come la limitatezza del tratto interessato dalla perdita (3,5 metri lineari), l'assenza di pressione nel tubo da cui proveniva, la lentezza della dispersione, in uno con la circostanza che la maggiore parte del crollo aveva coinvolto una superficie di terreno coperto di erba e non cementificata, ma sottoposta alle abbondantissime precipitazioni del periodo, facevano escludere che il cedimento del fronte di scavo fosse dipeso esclusivamente da fattori endogeni ed occulti, quali appunto la perdita sotterranea da un collettore idrico, evidenziando quale fattore sinergico la imbibizione del terreno, a seguito delle abbondanti precipitazioni degli strati sabbiosi argillosi che componevano il fronte di scavo. Tale gonfiamento degli strati argillosi aveva determinato l'aumento delle pressioni interstiziali, con saturazione ed aumento della frazione argillosa, con conseguente distacco e frana della parete verticale.
2. Nessuna contraddittorietà logico giuridica risulta nell'incedere motivazionale della Corte di Appello di Cagliari la quale, in relazione alla prevedibilità di eventi franosi in occasione di imponenti opere di escavazione, non ha fatto che richiamare i principi pacificamente condivisi dal giudice di legittimità nella suddetta materia quando afferma che in caso di infortunio sul lavoro per omesso approntamento delle armature di sostegno di uno scavo profondo oltre un metro e mezzo (e nel caso in specie lo scavo era profondo quattro volte tanto) può essere esclusa la responsabilità del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti solo quando l'evento si sia verificato per cause occulte o lesioni interne dei terreno preventivamente non riconoscibili, né verificabili da tecnico specializzato mediante consulenza (sez.IV, 19.12.2014 Stafetta, rv 262704)
2. A tale proposito la Corte territoriale ha evidenziato come gli imputati non avevano alcun dato proveniente da uno studio specifico in materia in ordine alla stabilità delle scarpate al momento dell'inizio dei lavori ...e procedevano a un controllo a vista della consistenza del fronte di scavo che non poteva rivelare cosa accadeva nelle porzioni di terreno retrostanti lo scavo soprattutto nel caso, verificatosi in concreto, di abbondanti piogge continuative che avevano portato alla saturazione delle componenti argillose del terreno della cui natura il M.S. e il S. era perfettamente edotti sulla base della stratigrafia elaborata dai sondaggi del dott. Cu.. Ancora la Corte con argomentare del tutto integro e privo di profili di contraddittorietà argomentava come, in assenza di alcun dato scientifico che rassicurasse sulla tenuta del fronte di scavo e in presenza di inequivocabili elementi di allarme che discendevano dal concreto evolversi dell'attività esecutiva dello scavo, delle caratteristiche della scarpata e della sua profondità, della natura dei terreni di sedime e dagli stessi dati evidenziati nel Piano Operativo per la sicurezza, la impresa aveva proceduto ad una navigazione a vista limitandosi a controllare la stabilità delle scarpate periodicamente "de visu", saltando la fase della realizzazione delle armature di protezione ma anticipando la realizzazione del muro definitivo di contenimento, che peraltro non era valsa a evitare il crollo, che aveva interessato un fronte ben più ampio della edificazione, determinando il crollo anche del muro di contenimento che interessava una piccola pozione dello scavo. Con ragionamento appropriato e del tutto lineare sotto il profilo logico giuridico ha pertanto fornito adeguata contezza dei profili di colpa riconosciuti in capo al coordinatore per la esecuzione dei lavori M.S. in termini di prevedibilità e prevedibilità dell'evento dannoso e mancata predisposizione degli accorgimenti pure previsti dal Piano di Sicurezza e da specifiche disposizioni normative di cui infra.
3. In relazione al secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta che il giudice di appello avrebbe fatto confusione sulla natura di scavo in esecuzione e pertanto avrebbe erroneamente richiamato, quale fonte normativa cautelare di riferimento la disposizione di cui all'art. 13 DPR 7.1.1956 n.164 piuttosto che l'art.12 (opere di splateamento e sbancamento), va evidenziato che anche la disposizione richiamata dal ricorrente contiene un riferimento, ancora più specifico rispetto alla successiva disposizione, in ordine alla regola cautelare da applicare in operazioni di sbancamento; la maggiore specificità si ricollega appunto agli obblighi precauzionali che la corte di appello di Cagliari aveva riconosciuto in capo alle figure di garanzia imputate, in quanto subordina l'obbligo della armatura e consolidamento del terreno al timore della verificazione di frane e scoscendimenti, ponendo quali elementi sintomatici di allarme la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o di disgelo, in sostanza tutti i fattori valutati dalla Corte di appello per ritenere operante l'obbligo di predisposizione dell'armatura e cioè la forte piovosità del periodo, le caratteristiche di larghezza e di profondità dello scavo e la morfologia del terreno che induceva a particolare cautela in ragione degli strati argillosi che lo componevano data la loro capacità di assorbire e ritenere l'acqua piovana.
4. Quanto infine al POS e ai richiami a questo operato dai giudice del merito gli stessi appaiono del tutto pertinenti, congrui e trancianti in punto a regola cautelare da rispettare, atteso che dallo stesso stralcio del Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato dalla parte ricorrente, ai fini della autosufficienza dei motivi di doglianza, risulta chiaramente a pagina 56) che le regole ivi indicate attengono alla fase esecutiva che qui rileva e cioè agli Scavi di Sbancamento e di Fondazione (come emerge chiaramente dalla intestazione del foglio) e nella sezione riservata ai Rischi si afferma "Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m. 1,5; consultare ev. la relazione geotecnica".
5. Orbene la Corte territoriale ha fornito adeguata evidenza del fatto che non vi erano dati scientifici di natura geotecnica rassicuranti sulle condizioni geo morfologiche della zona, tali da corroborare la opzione del costruttore di escludere l'impiego delle armature di sostegno, la cui predisposizione era riconosciuta come obbligatoria dal POS per escavazioni di profondità superiore a m. 1,5. Dall'altra parte nessun approfondimento di carattere geotecnico risulta essere stato apprestato in corso di opera, ma la vigilanza era rimessa alle periodiche verifiche esterne che peraltro non erano in grado di appurare se gli strati interstiziali del sottofondo argilloso del terreno potessero presentare fenomeni di gonfiamento e saturazione in coincidenza con le opere di escavazione in periodo invernale caratterizzato da fortissima piovosità.
Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere disatteso. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio. Peraltro essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, deve essere disposto che del relativo importo, liquidato come da dispositivo, venga ordinato il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art.110 comma III d.p.r. 115/2012.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che liquida in € 2.500,00 oltre ad accessori, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato ex art.110, comma III dpr 115/2002.
Così deciso in Roma, il 26.4.2016