Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 luglio 2016, n. 15637 - Equo indennizzo e rendita infortunistica


 

 

 

Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 27/07/2016

 

Fatto

 


La Corte d'Appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 28/9/2011 confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto di B.A. al pagamento dell'equo indennizzo dipendente da causa di servizio, e condannato la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento della somma di euro 13.490,18. La Corte territoriale respingeva il gravame interposto dalla società sulla scorta del rilievo che, diversamente da quanto argomentato da parte appellante, l'equo indennizzo non era stato oggetto di trasferimento all'Inail ai sensi del d.l. 510/96 convertito in 1.608/96, avendo conservato la propria natura retributiva volta a tutelare non il bene dell'integrità fisica in sé, ma la speciale condizione del dipendente divenuto infermo in ragione del suo rapporto con l'amministrazione e del servizio prestato. Negava, quindi, che la disciplina contrattuale collettiva di settore del 2003 avesse abrogato l'istituto, non recando alcuna disposizione innovativa al riguardo.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. .
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo di impugnazione la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2 dpr 1124/65 e 64 dpr 1092/73, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Deduce al riguardo che gli istituti dell'equo indennizzo e della rendita infortunistica non sono cumulabili, in tal senso deponendo il combinato disposto di cui all'art.50 d.p.r. 686/57 ed agli artt. 10-11 d.p.r. 1124/65, in base al quali la rendita vitalizia erogata dall'Inail e l'equo indennizzo sono due distinti trattamenti previdenziali che possono essere concessi solo in alternativa fra loro.
Il motivo è privo di pregio.
Occorre premettere che l'equo indennizzo e la rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali costituiscono istituti nettamente diversi, caratterizzati da presupposti differenti, destinati a svolgere differenti funzioni, e, di regola, volti a tutelare categorie distinte di lavoratori.
Come chiarito da questa Corte, l'indennizzo per causa di servizio è un beneficio (qualificabile come prestazione speciale di natura non previdenziale) che la Pubblica Amministrazione attribuisce al proprio dipendente per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro, limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest'ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la "conditio sine qua non”, della malattia." (vedi ex pfurimis,Cass. civ., 20 agosto 2004, n. 16392 Cass. 26 giugno 2009 n. 15074, Cass. 6 febbraio 2013 n.2767).
A corollario dei principi esposti, che definiscono la natura dell'equo indennizzo come retributiva (e non risarcitoria, nè previdenziale) inerendo al rapporto di lavoro, e la non estensibilità a detto istituto del disposto di cui all'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, che, realizzando una successione ex lege, ha trasferito all’INAIL (o all'IPSEMA per il personale navigante) la titolarità dei rapporti aventi ad oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. (vedi sul punto, Cass. 26 agosto 2005 n. 17353 con cui si è confermata la sentenza di merito che, in una controversia per il riconoscimento dell'equo indennizzo, aveva negato il difetto di legittimazione passiva in capo alla società ferroviaria).
Va, inoltre rimarcato che le prestazioni considerate non sono fra loro incompatibili; come pure sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità - con specifico riferimento ai dipendenti dell'Ente Poste, in relazione al trattamento applicabile a detto personale - non sussiste, infatti, un rapporto di alternatività fra la disciplina dettata dai D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e quella di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art.68 e D.P.R. 3 maggio 1957, n.686, art. 48, relativa all'equo indennizzo, risultando quindi compatibile con il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per malattia contratta a causa di servizio il parallelo riconoscimento del diritto a una rendita vitalizia in relazione a malattia professionale, salva l'operatività delle disposizioni dirette ad evitare la duplicazione delle prestazioni (in questi termini, vedi Cass. 23 marzo 2002, n. 4198; nello stesso senso, ma con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Cass.24 novembre 1999, n. 13094; Cass.15 settembre 1997, n. 9165).
Sotto altro versante, mette conto rilevare che, nell'ambito del sistema pubblico, le prestazioni assicurative erogate non possono essere sovrapposte, nel senso che la seconda di esse sarà dovuta soltanto per la quota parte che residua dopo l'erogazione della prima; infatti, come pure già rilevato da questa Corte, "la disposizione del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 50, concernente la disciplina dell’equo indennizzo per gli impiegati statali, applicabile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in forza della L. 6 ottobre 1981, n.564, art. 11 e integralmente ripresa, per tali ultimi lavoratori, dal D.M. 2 luglio 1983, n. 1622, art.3 - secondo cui l'equo indennizzo è ridotto della metà se l'impiegato consegua anche la pensione privilegiata e dall'equo indennizzo deve inoltre essere dedotto quanto eventualmente percepito in virtù di assicurazione a carico dello stato o di altra p.a. - esprime il principio del divieto di cumulo, volto ad impedire che a causa di un medesimo fatto genetico l'interessato possa percepire più provvidenze, divieto che non può essere limitato ad istituti che abbiano la medesima finalità; ne consegue che, pur avendo l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, finalità differenti, essendo diretto il primo a indennizzare la perdita della integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa, opera in tale caso il divieto di cumulo, a prescindere dalle modalità - informa periodica o in somma capitale - di erogazione delle prestazioni" (Cass. civ., 1° settembre 2003, n. 12754).
Nel caso in esame, però, i principi da ultimo richiamati, cui la società fa espresso rinvio nelle proprie doglianze, non possono rilevare ai fini della decisione, perché, come risulta dalla narrativa contenuta nella sentenza impugnata, il dipendente ha chiesto in giudizio esclusivamente il riconoscimento che la patologia da cui era affetto dipendeva da causa di servizio, né è stato allegato che usufruisse di rendita erogata dall'Inail. . 
Dalle superiori argomentazioni discende, quindi, che l'impugnata sentenza, in quanto " coerente con i principi enunciati, è conforme a diritto, onde resiste alla censura all'esame.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norma in tema di causa di servizio ed equo indennizzo, nonché erronea ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto tuttora operante per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, l'istituto dell'equo indennizzo
In relazione al suddetto motivo, il ricorso è improcedibile.
Non può tralasciarsi di considerare che la ricorrente non produce il contratto collettivo indicato nè indica la relativa eventuale ubicazione all'interno dei fascicoli di causa.
Deve pertanto rimarcarsi come il ricorrente il quale, in sede di legittimità, denunci la violazione o il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento, abbia l'onere di indicare specificamente (riportandone eventualmente il testo) il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre (ai fini di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) la sua esatta ubicazione all'interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16 marzo 2012 n. 4220; Cass. 9 aprile 2013 n.8569 Cass. 24 aprile 2014 n.17826).
In definitiva, sotto tutti i profili delineati, il ricorso va disatteso.
Nessuna statuizione va, infine, emessa in punto spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 5 maggio 2016.