Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l’articolo 1, comma 780 e 781;
Visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in particolare l’articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;
Visto il Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 agosto 2016 con il quale il prof. Massimo De Felice è stato nominato Commissario straordinario dell’INAIL;
Vista la determina del Presidente dell’INAIL n. 302 del 3 agosto 2016 con la quale viene stabilita, sulla base della relazione del Direttore Generale a cui è allegata la scheda tecnica della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015, in misura pari al 7,61% dell’importo del premio dovuto per il 2016;
Considerato che nella citata determina n. 302 del 3 agosto 2016 l’INAIL ha attestato che sono maturate le condizioni per assentire lo sconto per l’annualità 2016;
Visto il Decreto Interministeriale del 17 settembre 2015 che ha fissato le percentuali di sconto per l’anno 2015 nella misura dell’8,16% del premio assicurativo dovuto; 
Visto il parere reso in merito alla predetta determina dell’INAIL dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, RGS-IGESPES, di cui alla nota prot. n. 68718 del 25 agosto 2016;

 

DECRETA

Articolo 1

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 7,61% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2016.

 

Articolo 2

2. Le economie, eventualmente generate dall’applicazione dell’articolo 1, sono destinate ad incrementare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L’INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

30 settembre 2016
 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI   IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE