Cassazione Penale, Sez. 4, 23 novembre 2016, n. 49623 - Esplosione e infortunio dell'operaio addetto ai forni fusori. Macchina fuori uso e sostituzione con una meno sicura: responsabilità di un dirigente


 

 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 12/10/2016

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Milano, con pronunzia resa il 5 febbraio 2016, riformava parzialmente la sentenza con la quale, in data 4 novembre 2014, il Tribunale di Milano in composizione monocratica aveva condannato G.M. (unitamente a G.T.) per il reato di lesioni personali colpose ex artt. 113 e 590 cod.pen., con violazione di norme prevenzionistiche e l'aggravante della previsione dell'evento ex art. 61, n. 3, cod.pen., commesso in Cormano il 23 giugno 2010 in danno di N.B.. Con la sentenza d'appello, mentre il G.T. veniva assolto per non avere commesso il fatto, al G.M. veniva riconosciuta la non menzione della condanna sul certificato dei casellario giudiziale; nel resto, la pronunzia di primo grado veniva confermata.
Nell'ambito della vicenda per cui é processo, il G.M. risponde del reato suddetto quale procuratore con delega in materia di igiene e sicurezza del lavoro della società Form S.p.A..
1.1. L'evento lesivo oggetto d'imputazione si verificava presso il reparto fonderia della detta Società, dalla quale il N.B. dipendeva quale operaio addetto ai forni fusori: costui, con una ruspa dotata di benna, stava caricando frontalmente rottami di alluminio all'interno di un forno, sebbene solitamente per tale attività si adoperasse un altro mezzo, denominato Tomorrow e munito di un particolare sistema di protezione per le operazioni di carico, che però - secondo quanto riferito dal N.B. in giudizio - non funzionava da oltre un mese e, secondo altre fonti di prova orali, era in manutenzione ma era stato già riparato e doveva essere rifornito unicamente di olio. Improvvisamente, si verificava una violenta esplosione (cagionata, secondo quanto emerso nel giudizio di merito, dalla presenza di acqua nei rottami) con fuoriuscita di una significativa quantità di metallo fuso, che investiva la ruspa sulla quale stava operando il N.B. e penetrava nell'abitacolo; l'operaio dapprima cercava di indietreggiare ma, essendosi reso conto della presenza di metallo fuso nell'abitacolo, scendeva dalla ruspa e, a quel punto, scivolava sul metallo fuso sparsosi sul pavimento e cadeva in terra, provocandosi le gravi ustioni di cui all'imputazione.
1.2. La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, emersa in primo grado sulla scorta delle testimonianze e dei rilievi eseguiti dall'ASL, veniva in sostanza confermata dalla Corte territoriale, che escludeva la possibilità che il liquido si fosse mischiato per cause accidentali all'alluminio; affermava che il N.B., nell'operare sulla ruspa, non era protetto, atteso che sulla stessa mancavano i vetri laterali non solo quel giorno, ma già da tempo, come precisato dalla stessa persona offesa e confermato dall'assenza di frammenti di vetro sul luogo dell'incidente; e concludeva, pertanto, che, pur essendo previsto dal DVR che la ruspa potesse essere usata in mancanza del Tomorrow per le operazioni di carico dei rottami, essa era meno adatta a proteggere i lavoratori e oltretutto, nel momento dell'Incidente, essa era priva di vetri laterali e dunque inidonea a proteggere i dipendenti che la usassero per tali operazioni.
Nella predetta qualità, secondo l'imputazione, viene addebitato al G.M. di avere cagionato l'evento lesivo in violazione dell'art. 71, commi 1 e 4 n. 2, D.Lgs. 81/2008, per avere messo a disposizione del N.B. un mezzo inidoneo a proteggerlo (ossia la ruspa), per di più in carente stato di manutenzione, e per averlo cosi costretto a un'uscita precipitosa dall'abitacolo della ruspa, nel quale erano penetrati schizzi di alluminio fuso, e ciò lo poneva nelle condizioni di scivolare sul metallo fuso sparsosi sul pavimento e di procurarsi le lesioni di cui all'imputazione.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il G.M., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso, corredato da una copiosa produzione documentale, si articola in tre ordini di motivi.
2.1. Il primo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione (e, nella sostanza, anche travisamento di prove), concerne in realtà una pluralità di profili: in primo luogo, la difforme valutazione delle cause dell'incidente da parte della Corte di merito (che collega eziologicamente l'evento alla mancanza dei vetri laterali di protezione della ruspa, di per sé considerata come strumento alternativo al Tomorrow) rispetto al giudice di primo grado (secondo il quale la causa del sinistro é da ricercarsi nell'Indisponibilità del sistema Tomorrow Technology, caratterizzato da ben maggiore sicurezza ed efficacia protettiva); in secondo luogo, l'omessa valutazione del fatto che, a differenza di quanto sostenuto dal teste A. e come confermato dalla stessa persona offesa, l'ordine di utilizzare la ruspa non provenne dal G.M., ma dal preposto, ossia dal capo reparto A.G.; in terzo luogo, quest'ultimo, pur essendo incaricato di avvertire l'ing. G.M. di eventuali guasti o rotture, omise di dare avviso all'imputato della rottura dei vetri della ruspa, come confermato sia dal G.M. che dallo stesso A.G., il quale ha dichiarato in dibattimento che non era al corrente della rottura dei vetri.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione in riferimento alla ricostruzione alternativa dell'episodio fornita dal consulente tecnico della difesa, dott. M., il quale ha evidenziato la possibilità che fosse presente, all'interno del box scarti e rottame ubicato nel forno, il liquido contenuto in lattine da bibita, considerato che (come erroneamente escluso nel giudizio di merito ma confermato dallo stesso teste D. dell'ASL) era presente in prossimità della fonderia un distributore di bevande: ciò, deduce l'esponente, integrerebbe l'interruzione del nesso di causalità fra la condotta contestata e l'evento, risalendo quest'ultimo sui piano eziologico alla condotta abnorme, eccezionale e imprevedibile di qualche lavoratore che avrebbe abbandonato una lattina di alluminio, contenente liquido, nel box scarti e rottami.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la carenza di motivazione, sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado, in ordine alla riconosciuta aggravante della colpa con previsione ex art. 61, n. 3, cod.pen..
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo di ricorso é infondato e non può trovare accoglimento.
1.1. Innanzitutto, non costituisce vizio di travisamento della prova quello denunciato dal ricorrente a proposito della presunta diversità fra le ragioni poste a base della condanna in primo grado e quelle poste a base della decisione impugnata, atteso che a ben vedere dette ragioni si saldano in un'unica, coerente spiegazione dell'evento. E', infatti, pacifico che al momento dell'incidente non fosse disponibile il più sicuro macchinario Tomorrow Technology; parimenti é pacifico che, in mancanza di detto macchinario, il DVR prevedeva l'utilizzo della ruspa con benna solo in caso di indisponibilità del caricatore Tomorrow Technology per manutenzione; il fatto che quest'ultimo fosse indisponibile da un mese e che, quindi, fosse consentito in alternativa l'uso della ruspa con benna non toglie che quest'ultima, se priva dei vetri laterali (come é risultato nell'Istruzione dibattimentale), diventava ulteriormente meno sicura, per l'ovvia considerazione che in tal modo essa veniva privata di una barriera, sia pur meno efficace, contro il rischio, debitamente previsto e valutato, di schizzi o scintille derivanti da metallo fuso venuto a contatto con acqua. Sotto tale profilo, la Corte di merito ha correttamente articolato la propria motivazione, in sostanziale coerenza con la ricostruzione dei fatti e delle cause operata dal primo giudice.
1.2. Quanto, poi, all'assunto (sostenuto nelle ulteriori doglianze formulate nel motivo in esame) secondo il quale l'ordine di utilizzare la ruspa non provenne dal G.M., ma dal preposto, ossia dal capo reparto A.G., e quest'ultimo omise di avvertire il G.M. della rottura dei vetri (di cui lo stesso A.G. ha asserito di non essere a conoscenza), deve osservarsi che é dirimente il contenuto della delega conferita dall'amministratore delegato Ing. G.T. all'ing. G.M., espressamente richiamata a pagina 8 della sentenza Impugnata (con particolare riguardo al punto 5 della delega), con la quale vengono conferiti all'odierno ricorrente compiti di concreto controllo in reparto in materia di vigilanza circa il costante e puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia dì prevenzione e sicurezza da parte di tutti i dipendenti; il fatto che, al riguardo, la delega de qua conferisse al G.M. - qualificabile, alla stregua della normativa prevenzionistica, come "dirigente", come tale portatore di un livello intermedio di responsabilità - il potere di effettuare una "ulteriore ripartizione dei compiti al fine di garantire la massima ragionevole vigilanza possibile" non lo esimeva dal potere-dovere generale di vigilanza sulla sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, nonché di controllo sull'attività e sui compiti prevenzionistici del preposto A.G. (sulla base dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. n. 81/2008 cit.). Ed é di tutta evidenza che, nella specie, la vigilanza non era stata correttamente esercitata, pur a fronte di un rischio appositamente valutato nel DVR, del fatto che la ruspa con benna veniva utilizzata, in sostituzione del più sicuro sistema Tomorrow, da diverso tempo, e della circostanza che la ruspa stessa fosse, già da epoca precedente rispetto al sinistro, priva dei vetri laterali.
Con la delega richiamata dalla Corte di merito, in sostanza, il G.M. assumeva quella posizione di soggetto garante, depositario di compiti e poteri di gestione del rischio, delineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri).
1.3. Va inoltre precisato che la presenza di un preposto non esimeva il G.M. dalla sua posizione di garante per la sicurezza, atteso che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (ex multis vds. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850; Sez. 4, Sentenza n. 38810 del 19/04/2005, Di Dio, Rv. 232415; Sez. 4, Sentenza n. 45369 del 25/11/2010, Osella e altro, Rv. 249072).
2. Il secondo motivo di ricorso é inammissibile, atteso che con esso si postula esplicitamente una ricostruzione alternativa dell'episodio, che, a fronte del corretto incedere argomentativo seguito sul punto dalla Corte di merito, si sottrae al sindacato di legittimità.
2.1. Invero, anche volendo prescindere dal fatto che la tesi difensiva é, sul punto, basata su mera congettura (ossia sull'ipotesi, accreditata come possibile dal consulente di parte ma tutt'altro che accertata nella sua verificazione, che qualche sconosciuto lavoratore avesse gettato nel box deputato alla raccolta di scarti e rottami una lattina contenente del liquido), deve rammentarsi che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Infondato si appalesa, infine, il terzo motivo di ricorso.
Che vi fosse previsione, e non mera prevedibilità dell'evento é, infatti, comprovato dallo stesso inserimento delle opportune procedure nel documento di valutazione del rischio, con riguardo all'utilìzzo di un apposito sistema (il più volte citato Tomorrow Technology), caratterizzato da una protezione particolarmente efficace dei lavoratori dal verificarsi di rischi del tipo di quello concretizzatosi nel caso di specie, e alla previsione dell'utilizzo della ruspa con benna (caratterizzata da una protezione meno efficace, ma pur sempre esistente) qualora il suddetto sistema fosse indisponibile.
Del resto é ius receptum che il convincimento del giudice in ordine alla effettiva previsione dell'evento da parte dell’imputato può essere concretamente desunto da ogni elemento idoneo, oggettivo o soggettivo, tra cui, soprattutto il grado di probabilità del verificarsi dell'evento con riferimento alle capacità intellettive dell'agente (si veda in proposito la risalente, ma mai disattesa Sez. 4, n. 1465 del 23/05/1986, dep. 1987, Von Zwehl, Rv. 175066).
L'impugnata sentenza, che sottolinea adeguatamente le suddette circostanze deponenti per una specifica previsione del rischio in esame, va dunque del tutto immune da censure sul punto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.