Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55157 - Lavoratore investito da una pala gommata nelle aree di lavorazione. Responsabilità del delegato e del dirigente per la mancata regolarizzazione del cantiere


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: IZZO FAUSTO Data Udienza: 23/06/2016

 

 

Fatto

 

 

1. Con sentenza del 2\10\2015 la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna emessa a carico di M.A. e S.S.T. per il delitto di omicidio colposo in danno dell'operaio A.M., dipendente della società "P."; questi, dovendo portarsi dai locali adibiti a spogliatoio lavoratori/uffici alla centrale di betonaggio, transitava a piedi sul retro dei veicoli parcheggiati nei pressi del locale officina, in prossimità di area su cui, a seguito di scavi per lavori fognari in atto, operavano temporaneamente mezzi meccanici; in tale frangente, veniva violentemente urtato dalla pala gommata guidata da B.A. che, nel corso di operazioni di carico materiale su un camion, stava eseguendo manovra di retromarcia; il conducente, anche a causa delle condizioni di scarsa visibilità dovute all'orario notturno ed alla forti precipitazioni in atto e alla mancanza di adeguato impianto illuminazione artificiale, non si avvedeva della presenza del pedone cagionando conseguentemente gravi lesioni che determinavano il decesso pressoché immediato dell'A.M. (acc. in Trezzo sull'Adda -MI- il 27/5/2011).
Agli imputati era stato addebitato di avere provocato il fatto in ragione delle rispettive posizioni di garanzia. In particolare:
- lo S.S.T., nella qualità di procuratore speciale, delegato del datore di lavoro "P. s.p.a.", in ordine alla sicurezza del lavoro, per avere omesso di prendere le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori occupati presso l'Unità Operativa di Trezzo sull'Adda, in particolare non aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aventi rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro e non assicurando, anche attraverso un'efficace opera di vigilanza e controllo sull'operato di dirigenti e preposti, che : a) a seguito dei lavori di scavi per opere fognarie avviati presso la unità operativa di Trezzo sull'Adda e delle conseguenti modifiche nella dislocazione delle zone operative delle pale gommate addette alla movimentazione dei materiali e delle zone di transito dei pedoni, fossero predisposte vie di circolazione sicure o comunque adottate misure idonee a garantire la sicurezza nella circolazione dei pedoni e dei veicoli nell'area esterna, non impedendo che i lavoratori a piedi potessero transitare abitualmente o comunque con facilità in zone comportanti rischio di investimento; b) fosse predisposta un'adeguata illuminazione artificiale delle zone di operatività delle pale gommate meccaniche in orario notturno, in cui si svolgevano la maggior parte delle operazioni.
- Il M.A., nella qualità di dirigente, nominato dal datore di lavoro della "P.", con il compito di dare attuazione a tutte le attività tese all'adempimento delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, aveva anch'egli omesso l'adozione delle su indicate misure di prevenzione e sicurezza.
Ha osservato la Corte di merito che i due imputati, in ragione delle rispettive qualifiche avevano una posizione di garanzia che imponeva di adottare o controllare che fossero adottate le misure in grado di garantire la sicurezza dei pedoni circolanti nel cantiere. In particolare, a seguito dello stato di avanzamento dei lavori, era stata spostata la zona di carico del materiale fresato ove operavano le pale gommate. Tale spostamento imponeva, ai sensi dell'art. 18, co. 1°, lett. z), l'aggiornamento delle misure di prevenzione, nella specie di percorsi sicuri per i pedoni del cantiere. Come riferito dal funzionario dell'ASL V.L., tali misure di riorganizzazione erano state predisposte sulla carta, ma non attuate in concreto, dal che l'evidente nesso causale della colposa omissione con l'evento. Inoltre l'istruttoria svolta aveva confermato che l'illuminazione era ai limiti del minimo indispensabile, ma inadeguata nel caso concreto a garantire la sicurezza della circolazione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando:
2.1. La manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova, laddove il giudice di merito non aveva rilevato che da documenti prodotti e deposizioni raccolte, si evinceva che il mutamento del sito del caricamento del fresato con impegno di pala meccanica era avvenuto in modo improvviso ed all'insaputa degli imputati. In particolare:
- l'ing. N. responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, aveva dichiarato che il piano di sicurezza era stato redatto in modo perfetto e che l'ing. S.S.T. non era stato informato delle modifiche al luogo di stoccaggio del fresato.
- L'ingegnere M., addetto al servizio prevenzione e protezione, aveva effettuato tre giorni prima dell'incidente un sopralluogo sul cantiere, riscontrando la regolarità della situazione e che la zona dello stoccaggio era recintata.
Tali dichiarazioni, pertanto, contraddicevano la sentenza, laddove era stato affermato come non fosse stato dimostrato che lo spostamento delle zone di cantiere fosse avvenuto in modo estemporaneo ed imprevedibile, all'insaputa degli imputati, uno dei quali, il M.A., era in ferie. Quanto all'illuminazione, la sua sufficienza poteva essere rilevata agevolmente dal filmato dell'incidente, di chiara visibilità. Inoltre la pala meccanica aveva tutti i dispositivi di illuminazione ed i cicalini attivi, quindi anch'essa era perfettamente visibile.
2.2. La erronea applicazione della legge in relazione alla ritenuta presenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa. In primo luogo, lo spostamento dell'area di deposito del fresato, non aveva inciso sui percorsi pedonali già predisposti e che dovevano essere utilizzati dalla vittima la quale, invece aveva autonomamente ed imprudentemente attraversato il piazzale. Inoltre era stato accertato che gli imputati, sebbene non presenti ogni giorno in cantiere, erano in continuo contatto telefonico con i preposti, tutti dotati di specifica qualificazione professionale; pertanto avevano tenuto una condotta diligente ed a loro non poteva essere addebitata la responsabilità di un mancato aggiornamento del piano di sicurezza in relazione ad uno spostamento delle aree di lavorazione non comunicato dai preposti, sebbene, come detto, in continuo contatto con i dirigenti.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. La difesa degli imputati, nel contestare la causalità della loro condotta, fa leva su un argomento già sottoposto al vaglio del giudice di merito, costituito dalla ignoranza della modifica delle aree di lavorazione in cantiere.
La Corte di merito ha già risposto sul punto, evidenziano in primo luogo che della ignoranza da parte degli imputati, dei nuovi siti di lavorazione, non vi era alcuna prova in atti. Inoltre, avendo costoro, per gli incarichi occupati, la concreta gestione del rischio in tema di sicurezza, era loro dovere informarsi, secondo la progressione dei lavori, dei mutamenti dei siti di lavorazione e di operatività della pale meccaniche.
In sostanza ha ritenuto il giudice di merito che, considerata la natura dei lavori da svolgere, lo spostamento dei luoghi operativi del cantiere era un fatto prevedibile che non poteva sfuggire al controllo di sicurezza degli imputati.
Tale spostamento comportava la necessità di ridisegnare i percorsi pedonali e di perimetrare l'area di manovra dei mezzi meccanici, senza quindi lasciare libertà di circolazione ai pedoni nelle zone di cantiere.
Ha osservato il giudice di merito che la regolarizzazione del cantiere, quanto alle vie di circolazione pedonale, era avvenuta solo dopo l'incidente, in esecuzione delle prescrizioni date dall'ASL (deposizione V., uff. di P.G. dell'Ente).
Tale negligente omissione è stata, con coerente e logica motivazione del giudice di merito, ritenuta causa dell'incidente.
Quanto alla idoneità prevenzionale del piano di sicurezza in atto al momento del fatto, anche su tale punto il giudice di merito ha reso conto del suo pensiero con una motivazione che non soffre di incoerenze o manifeste illogicità. Ha infatti rilevato la Corte distrettuale, richiamando anche la sentenza di primo grado, che le indicazioni progettuali erano state predisposte solo sulla carta, ma a ciò non era seguita una concreta attuazione sul plano concreto. Ciò era dovuto al fatto che i due imputati avevano una carica formale a cui non seguiva un concreto efficiente espletamento del compiti: non erano con regolarità presenti in cantiere e, quindi, non erano in grado di svolgere una concreta vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e della loro effettiva attuazione.
3. Anche in punto di carenza di adeguata illuminazione dell'area di cantiere la Corte di merito ha fornito una motivazione esente da censure.
E' stato osservato, infatti, che le norme UNI richiamate dalla difesa, indicano i requisiti illuminotecnici idonei a garantire livelli di sufficiente visibilità, ma non escludono che nei singoli casi concreti ci sia bisogno di una maggiore erogazione di luce artificiale, in ragione della conformazione dei luoghi, delle condizioni atmosferiche e delle attività di lavoro.
Nel caso in esame il giudice di merito ha osservato come, dall'istruttoria svolta (dich. del V.) e dalla visione del video che aveva ripreso il luogo dell'Incidente, si ricavava una situazione di scarsa visibilità delle zone di lavoro. Né rileva che la pala meccanica fosse dotata di tutti i dispositivi di sicurezza quali fari, cicalini, ecc. Infatti la scarsa illuminazione ha soprattutto inibito al conducente della pala di avvedersi della presenza del pedone in movimento.
Le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, come detto, regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4. Quanto alla circostanza che al momento del fatto il M.A. fosse in ferie, va rammentato che questa Corte di legittimità ha statuito che "In tema di infortuni sul lavoro l'obbligo di attuare le prescritte misure di sicurezza e di disporre ed esigere che esse siano rispettate si assume automaticamente in relazione all'acquisto delle mansioni esercitate e della posizione di preminenza rispetto ai lavoratori sin dall'inizio dell'impiego di macchinari ed impianti senza che rilevi la legittima assenza per ferie dell'obbligato" (Sez. 4, Sentenza n. 3606 del 27/02/1998, Villa, Rv. 210642).
Nel caso in esame, come già detto, l'addebito che viene mosso al M.A. prescinde dalla sua presenza sul posto al momento del fatto, ma si ancora alla circostanza che le modifiche dei luoghi di lavoro erano un fatto prevedibile, con la conseguente necessità di riperimetrare i passaggi pedonali e le zone di inibizione. A fronte di ciò e nonostante la sua posizione di garanzia e di concreta gestione del rischio, il M.A. nulla aveva disposto, né aveva lasciato specifiche deleghe a suoi collaboratori.
Se ne desume da quanto detto che con corretta motivazione il giudice di merito ha ritenuto le condotte omissive contestate causa dell'evento ed ha ritenuto la sussistenza del profilo soggettivo della colpa, integrato dalla violazione di regole cautelari che, se rispettate, avrebbero evitato l'evento.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2016