Cassazione Penale, Sez. 4, 29 dicembre 2016, n. 55159 - Infortunio con un tornio. Prassi tollerata o comportamento abnorme


 

 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 07/07/2016

 

Fatto

 

1. Il 12 ottobre 2015 la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la sentenza di condanna, pronunziata dal Tribunale di Pesaro il 30 settembre 2013, nei confronti di S.B., imputata di lesioni colpose.
2. In particolare, a S.B. si addebita, in qualità di datrice di lavoro (socio amministratore e legale rappresentante della s.n.c. "D.C.M. di C.M. & c."), di avere cagionato, per colpa, al lavoratore dipendente F.D.M. lesioni personali alla mano gravi, con esiti permanenti; fatto contestato come commesso il 15 gennaio 2009.
3. Dalle sentenze di merito si traggono le seguenti informazioni.
L'operaio F.D.M., esperto, stava lavorando ad un tornio parallelo manuale al quale era addetto da circa un anno, in particolare dovendo ridurre il diametro di un tondino di metallo da 20 millimetri ad 8 millimetri. Essendo il guanto che proteggeva la mano sinistra rimasto impigliato alla barra in rotazione che fuoriusciva per circa 20 centimetri dal tornio, siccome più lunga della larghezza della macchina, ed infilata, perciò, nel foro, provvisto di chiusura che nel caso concreto era stata tolta, denominato "passaggio barra", foro posto sulla protezione laterale del tornio stesso e che oscillava, l'operaio sganciava la frizione, abbassando la relativa leva, per arrestare il movimento ma, prima che la macchina si fermasse, allungava istintivamente la mano sinistra sul pezzo che vibrava e che ancora, per forza di inerzia, stava girando. Conseguentemente la barra in rotazione agganciava il guanto di lavoro di F.D.M., trascinava la mano con sé e cagionava lesioni gravi.
Il tornio è risultato in regola, conforme alla "direttiva-macchine" ed i tecnici della prevenzione intervenuti hanno impartito al datore di lavoro non prescrizioni ma una mera "disposizione" ex art. 10 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
I giudici di merito hanno riconosciuto a carico dell'imputa il profilo di colpa consistente nel non avere adottato misure organizzative idonee ad eliminare in radice il rischio di un infortunio del genere di quello verificatosi, in presenza di un rischio palese, in quanto la fuoriuscita di una barra dal buco presente sulla macchina, evento non infrequente nella prassi aziendale, previa rimozione della protezione del buco, secondo quanto riferito dall'infortunato, è stata giudicata fonte di rischi sul luogo di lavoro (v. pp. 4-5 e 14-15 della sentenza impugnata e pp. 3-6 di quella del Tribunale).
4. Ricorre tempestivamente per cassazione l'imputata, tramite difensore, deducendo violazione di legge e difetto motivazionale ed invocando l'annullamento della sentenza.
4.1. Premette la ricorrente che la decisione impugnata non costituirebbe espressione del principio della "doppia conforme", in quanto la Corte di appello avrebbe motivato la conferma con argomentazioni del tutto autonome, come, ad es., alla p. 15, in cui evidenzia imprudenza e disattenzione del lavoratore ed esclude abnormità ed imprevedibilità della condotta posta in essere dallo stesso: ne discenderebbe, secondo il ricorrente, la non applicabilità al caso di specie delle note limitazioni all'allegazione del vizio del travisamento della prova.
4.2. Ciò posto, censura la ricorrente violazione ed erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. ed illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene irrilevante, al fine dell'affermazione della penale responsabilità per il reato di lesioni colpose, il fatto che la violazione addebitabile al datore di lavoro non costituisca autonomamente illecito penale (p. 5 della sentenza impugnata). Evidenzia, al riguardo, che è proprio il capo di imputazione, così come strutturato, ad instaurare un "nesso di rischio" tra la contravvenzione originariamente contestata al capo A), da cui l'imputata è stata assolta in primo grado (con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), ed il reato di lesioni colpose, di cui al capo B). Costituirebbe - si legge nel ricorso - contraddizione in termini affermare, come fa il decidente (alla p. 5), che la violazione della normativa antinfortunistica riscontrata non rientrava nei punti dell'allegato VI all'art. 71 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto, invece, non si ravviserebbe nella condotte della imprenditrice proprio nessuna violazione: donde sia l'assoluzione in primo grado dalla contestazione sub lett. A) sia l'adozione di una mera disposizione, anziché di più incisive prescrizioni, da parte dell'organo di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Costituirebbe, ad avviso della ricorrente, riprova dell'aporia argomentativa del decidente il trovare riparo nella mera evocazione, alla p. 6 della sentenza impugnata, della colpa generica, con richiamo di stile all'art. 2087 cod. civ., della cui applicabilità nel caso di specie sarebbe da dubitarsi, attesa l'alluvionale produzione di obblighi di settore.
Sottolinea anche: che il datore di lavoro doveva fare affidamento sulla riscontrata conformità del tornio in questione, di nuovo conio e con misure di sicurezza ed all'avanguardia, alla "direttiva macchine"; che il libretto di istruzioni definisce il foro nella parte posteriore come "passaggio barra", senza fornire altra spiegazione; che il lavoratore, per realizzare tre pezzetti da 7,5 centimetri l'uno, ha scelto di adoperare un'asta di ben 120 centimetri.
4.3. Denunzia, poi, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 41 e 43 cod. pen. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al tema (che viene affrontato nella sentenza impugnata alla pp. 7 e ss.) della rilevanza della condotta della vittima rispetto al nesso di causalità, aspetto che viene impostato e risolto dai giudici di merito secondo logiche contrarie, a detta della ricorrente, ai principi ispiratori del d.lgs. n. 81 del 2008, pur ispirato ad una logica di "protezione oggettiva" sulla quale si sofferma la sentenza della Corte di appello.
In particolare, evidenzia come non vengano contestati al datore di lavoro violazione né del dovere di vigilanza né di quello di esigere da parte dei dipendenti l'osservanza delle misure, obblighi entrambi previsti dall'art. 18 del d.lgs. n 81 del 2008. In conseguenza - si assume - anche richiamato, per stralcio, il contenuto della deposizione del teste D., l'evento infortunistico non sarebbe frutto di prassi aziendali contra legem, tolleranti cioè dell'impiego di aste troppo lunghe che fuoriuscivano pericolosamente dal foro del macchinario.
Difettando, dunque, la violazione di norme antinfortunistiche da parte dell'imputata ed avendo il lavoratore posto in essere una condotta che si assume estranea al processo lavorativo, come si desumerebbe da una risposta, riferita nel ricorso, del teste B., secondo cui non vi sarebbe ragione lavorativa per afferrare la barra in movimento, si assume che la sentenza avrebbe confuso il piano della causalità (cui compete il criterio della eccezionalità) con quello, diverso, della colpa (cui afferisce il criterio della prevedibilità).
Si sottolinea, poi, che, specialmente nel nuovo sistema delineato dal d.lgs. n. 81 del 2008, in cui, come noto, i lavoratori non sono più meri debitori passivi di protezione da parte del datore di lavoro ma sono essi stessi soggetti attivi, partecipi ed attori della organizzazione della sicurezza, non si ravviserebbe nel caso di specie il requisito della prevedibilità ed evitabilità da parte dell'imputata dell'evento occorso, secondo i canoni dell'art. 43 cod. pen. Il lavoratore, infatti, era stato sicuramente formato ed informato ed era addestrato ad usare quella macchina: era conseguentemente lecito per il datore di lavoro attendersi che il dipendente, appunto formato ed informato, comprendesse una cosa elementare, cioè che afferrare una barra in movimento può essere rischioso; tanto più che bastava aspettare un secondo perché la macchina si fermasse.
Si evidenzia, infine, che la parte della sentenza incentrata sulla "oggettività" della protezione ineludibile sarebbe poco congeniale nel caso di specie, come dimostrato proprio dal fatto che la disposizione impartita dall'imprenditore dopo l'infortunio, cioè di non usare il tornio per lavorazioni che sporgano oltre il macchinario, è affidata ad un cartello, non potendo un mero avvertimento prevenire, per così dire "oggettivamente", l'eventuale distrazione del lavoratore.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che di seguito sinteticamente si illustrano.
Deve, anzitutto, osservarsi che vistosamente erronea è la premessa da cui muove la ricorrente, cioè che dovrebbe escludersi nel caso di specie l'esistenza di una decisione "doppia conforme" per avere la Corte territoriale motivato la conferma della condanna con argomentazioni che si assume essere del tutto autonome: ove così fosse, infatti, si giungerebbe al paradossale risultato, in difetto, peraltro, di qualsiasi previsione testuale di legge ed in contrasto con una tradizione plurisecolare, di non consentire alla Corte di appello di arricchire le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado che viene a confermare.
Non senza osservare che l'unico esempio al riguardo svolto dalla ricorrente mediante richiamo alla p. 15 della sentenza di appello, corrisponde, solo mutatis verbis, al concetto esposto alla p. 6 della decisione del Tribunale.
2. Quanto agli altri motivi, seppure ampiamente "ammantati" da ragioni di diritto, evocando la violazione di generali precetti del codice penale (artt. 41 e 43 cod. pen.), l'attenta lettura e la serena analisi degli stessi fa emergere come essi siano, tutti, a ben vedere, incentrati su di una lettura delle emergenze istruttorie diversa ed alternativa, oltre che inconciliabile, rispetto a quella fatta propria, appunto con doppia valutazione conforme, dai giudici di merito ed assistita da motivazione congrua, logica e immune da censure rilevabili nel giudizio di legittimità. A mero titolo di esempio, il ricorrente dà per scontato che non vi fosse una prassi aziendale tollerante circa l'uso scorretto del macchinario, richiamando, per stralcio, una frase di uno tra i testimoni escussi, tale D., isolatamente presa rispetto al complessivo tessuto istruttorio, ma trascura di considerare che entrambi i giudici di merito (cfr. pp. 3-5 e 14-15 della sentenza di appello e pp. 2-5 e di quella del Tribunale) hanno, al contrario, concordemente valorizzato sul punto la deposizione, stimata attendibile, della persona offesa, peraltro non costituita parte civile e, dunque, non portatrice di un interesse patrimoniale ad una data definizione della causa.
3. Non apprezzandosi, in definitiva, alcuna carenza motivazionale né violazione di legge, il ricorso deve essere rigettato.
Discende, per legge (art. 615 cod. proc. pen.), la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al processuali.
Così deciso il 07/07/2016.