Cassazione Penale, Sez. 4, 18 gennaio 2017, n. 2438 - Sinistro stradale mortale. Responsabilità ex d.lgs. 231 dell'Anas spa? Abnormità del provvedimento.


 

"L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede la responsabilità amministrativa da reato solo per ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e non altre."


 

Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 15/12/2016

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. Con l'ordinanza del 09/05/2016, il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in relazione ad un sinistro stradale con esito mortale, avvenuto lungo la A3, in località Saracena (Cs), in data 28/02/2015. Avverso tale richiesta veniva sollevata opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa. Tale opposizione veniva, come detto, accolta dal G.I.P., con contestuale rinvio degli atti al pubblico ministero, ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., per lo svolgimento di ulteriori indagini. Nel corpo della medesima ordinanza il G.I.P. richiedeva, altresì, al pubblico ministero di provvedere all'iscrizione nel registro degli indagati dell'Anas S.p.A., ex D.gs. 231/2001.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) Abnormità dell'ordinanza nella parte in cui richiede al P.M. l'iscrizione nel registro degli indagati, ex D.gs. 231/2001, dell'Anas S.p.A.. Afferma che il G.I.P. non ha indicato alcuna persona fisica alla quale imputare la responsabilità penale per il fatto-reato occorso, né ha disposto alcuna imputazione coatta, rinviando gli atti al Pubblico Ministero solo per lo svolgimento di ulteriori indagini. In aggiunta a tali indagini suppletive, tuttavia, il G.I.P. ha richiesto all'Ufficio di Procura di procedere all'iscrizione nel registro degli indagati dell'Anas S.p.A., quale persona giuridica, richiamando espressamente il d.lgs. 231/2001 mentre la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche può riguardare solo i reati tassativamente indicati negli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001; senonché il predetto elenco, ampliato nel tempo dal Legislatore, contempla le ipotesi di reato di cui agli artt. 589 e 590 cod.pen., ma solo limitatamente ai casi in cui i suddetti reati siano stati commessi con violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Conclude che l'ordinanza impugnata deve ritenersi affetta da abnormità nella parte in cui si richiede al Pubblico Ministero l'iscrizione nel registro degli indagati contra legem, atteso che il reato per il quale si procede non rientra nell'elenco tassativo indicato dalla legge per l'individuazione di un'eventuale responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. 
4. Mette conto evidenziare che, l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede la responsabilità amministrativa da reato solo per ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e non altre.
4.1. Ne consegue l'abnormità del provvedimento con cui il giudice ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per lo svolgimento di ulteriori indagini per procedere all'iscrizione nel registro degli indagati dell'Anas S.p.A., quale persona giuridica, alla stregua dei principi contenuti nel D.Lgs. 231/2001. È, infatti, configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logica ovvero di rappresentare uno stallo del procedimento (come nel caso di specie).
5. L'ordinanza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale dì Castrovillari per l'ulteriore corso.
Così deciso il 15/12/2016