Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 25 ottobre 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: G. Pozzoli 1875/Assolombarda e Flai-Cgil, Fai-Cisl, RSU
Settori: Agroindustriale, G. Pozzoli 1875
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
Relazioni industriali
Organizzazione del lavoro
Part time
Pari opportunità
Sicurezza del lavoro ed ambiente
Formazione e Professionalità
Appalti e terziarizzazione
  Premio per obiettivi
Indennità nuovo modello di competitività
Detassazione
Decorrenza e durata
Allegati
1 - Premio variabile
2 - Ordine di servizio per il personale
3 - Accordo

Addì, 25 ottobre 2011, presso la sede dell’Assolombarda, tra la G. Pozzoli 1875 srl […], assistita dall’Assolombarda […] e la Flai-Cgil, Fai Cisl […], con la partecipazione della RSU.

L'azienda opera in un mercato caratterizzato da reali condizioni di variabilità nella tipologia dei prodotti dovuti all'andamento stagionale dei consumi.
Al fine di consentire di conseguire il consolidamento della posizione raggiunta sul mercato è necessario attivare azioni nell’ambito della ottimizzazione della produzione e della distribuzione in funzione delle necessità della Grande Distribuzione che progressivamente accresce la sua importanza nell’ambito delle attività distributiva dell’Azienda; tali azioni devono riflettersi in obiettivi comuni quali l'efficienza, la professionalità, la flessibilità riducendo sprechi di risorse e quindi costi.
In tale ottica è ritenuto importante il contributo di ogni lavoratore per il raggiungimento degli obiettivi aziendali quali la qualità del prodotto e del servizio e la produttività che sono concordemente riconosciuti come fattori irrinunciabili di competitività e pertanto le parti condividono che il premio per obiettivi costituisce uno strumento valido a tale scopo.

Relazioni industriali
Le Parti concordano nel riconoscere la validità delle relazioni industriali instaurate, che perseguono gli obiettivi della partecipazione dei lavoratori consentendo di pervenire alla comprensione delle problematiche aziendali e delle conseguenti scelte coerentemente alle proprie autonomie nel ruolo.
Il sistema di relazioni industriali fa riferimento alle norme ed alle procedure stabilite dal vigente CCNL di categoria e dagli accordi interconfederali.
L’Azienda conferma la disponibilità a fornire nell’ambito di due appositi incontri annuali, presenti le OO.SS. territoriali, da tenersi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre, le informazioni relative al mercato in cui opera, agli investimenti, alle previsioni e all’andamento produttivo ed alle conseguenti ricadute occupazionali, nonché tutte informazioni sulle materie previste dal vigente CCNL
Fermo restando la normale interlocuzione sindacale a livello di sito, tra Azienda ed RSU si terranno, di norma, due incontri di verifica all’anno in merito alle materie previste dal presente accordo.
In tale occasione si definirà il calendario delle ferie in relazione alle esigenze tecnico e/o produttive dell'anno e, per quanto possibile, tenendo conto delle richieste di collocazione temporale di fruizione espresse dai lavoratori

Organizzazione del lavoro
Le Parti, riconoscendo la necessità di un modello organizzativo che, in relazione alla marcata stagionalità del mercato in cui opera e di una accentuazione delle complicazioni delle lavorazioni dovute alle diverse tipologie di confezionamento ed alle scadenze sempre più brevi, richiede una flessibilità degli organici, confermano quanto convenuto in materia nei precedenti accordi di settore e aziendali
Le Parti, riconoscendo il valore e la validità dell’esperienza attuata in ordine ai percorsi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, confermano il ricorso alle prassi sino ad ora attuate.
L’Azienda dichiara che, stante le condizioni economiche e di mercato in atto, l’attuale organico costituisce l'assetto occupazionale di riferimento in tale contesto le parti convengono di procedere alla stabilizzazione di 15 lavoratori nel periodo di vigenza del presente accordo 1.01.2011/31.12 2013.
[…]
Tra azienda ed RSU, si terranno incontri di verifica in merito ai livelli occupazionali e alle tipologie contrattuali necessarie alle peculiarità del mercato (stagionalità, CTD).

Part time
Le parti riconoscono la validità del ricorso al part time come strumento per conciliare le responsabilità lavorative con quelle della vita sociale.
Pertanto, fermo restando le norme contrattuali vigenti in materia, a fronte di richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, l’azienda ne valuterà la fattibilità tenendo in debito conto, l'esigenza tecnico-produttive.
Tra l'azienda e le RSU si terranno incontri di informazione e valutazione in merito all’evoluzione dell’utilizzo del part time, riconfermando le modalità attuative definite dai precedenti accordi.

Pari opportunità
In tema di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, oltre a quanto previsto dal CCNL per tutelare e favorire l4 maternità e la paternità, le parti concordano circa:
- l’utilizzo di percorsi formativi ad hoc per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo eventuali periodi di congedo parentale e dall'astensione dal lavoro per maternità, qualora i processi presidiati o la mansione svolta abbiano nel frattempo subito consistenti modificazioni.
- la valutazione, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative, di una priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i genitori di bambini fino al compimento di tre anni d‘età o comunque per genitori che debbano inserire al nido il figlio, per il periodo necessario

Sicurezza del lavoro ed ambiente
Le esigenze di sicurezza del lavoro hanno un ruolo preminente nelle scelte di organizzazione del lavoro e costituiscono un’importante guida per l’adeguamento ed il miglioramento dei processi operativi Allo stesso modo la corretta gestione delle tematiche connesse alla sicurezza costituisce, nel rispetto delle reciproche prerogative, un elemento fondamentale dell’interlocuzione sindacale.
Al fine di garantire il benessere evitando qualsiasi tipo d'incidente o problema alla salute dei lavoratori, è necessario promuovere e diffondere la cultura “zero infortuni”, a tutti i livelli ed in tutte le attività aziendali
Le Parti intendono, a questi fini, valorizzare il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, quale agente di cambiamento rivolto all’affermazione di una cultura della sicurezza e della salvaguardia ambientale.

Appalti e terziarizzazione
L’Azienda, conferma il proprio impegno ad assicurarsi che le aziende appaltatrice osservino scrupolosamente gli obblighi in materia assicurativa e previdenziale. Fermo restando quanto previsto dal CCNL saranno fomiti alle RSU informazioni relativamente agli appalti in atto.

Allegati
3 - Accordo

Addì 25 ottobre 2011, presso la sede della G. Pozzoli 1875 srl, tra la G. Pozzoli 1875 srl […] e la Fai-Cisl, Flai Cgil […], con la partecipazione della RSU.
È stato raggiunto il seguente accordo.

1 - Programmazione produttiva - Gestione orari
L’evoluzione del mercato della Grande Distribuzione richiede, rapidi adeguamenti ed elevata flessibilità produttiva ed il dispiegamento di strumenti contrattuali quali:
A - organizzazione del lavoro
B - flessibilità degli orari di lavoro
C - lavoro supplementare
D - gestione finalizzata delle ferie e dei riposi individuali retribuiti.
E - orario settimanale di lavoro
F - programmazione ferie. […]
Nelle previsioni, di un incremento, dei volumi produttivi e di una accentuazione delle complicazioni delle lavorazioni dovute alle diverse tipologie di confezionamento e da scadenze sempre più brevi, sono definiti i seguenti interventi:
A - fermo restando, il ricorso alla fattispecie di cui all’articolo 19 del vigente CCNL, le parti, si danno atto che le assunzioni a tempo determinato effettuate nell'ambito dell’articolo 18 CCNL, non saranno annualmente superiori a 40 (sulla media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato).
Le parti convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una stabile occupazione, riconoscono l'esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile quando si renda necessario l’assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari nelle punte di maggior lavoro esaminando preventivamente il numero dei lavoratori da assumere e il periodo di lavorazione.
B - turnazioni di lavoro oltre le ore 22.00 (ipotesi turno 18.00/02.00) limitatamente a lavori di pulizie e manutenzione
C - utilizzo dei sabati in regime di lavoro supplementare. Dopo consultazione con la RSU, fermo restando il ricorso prioritario alla disponibilità volontaria, per far fronte a tali esigenze, l'azienda in caso di disponibilità insufficienti comunicherà i nominativi del personale interessato.
Le richieste aziendali, salvo casi anomali non programmabili, saranno comunicate alla RSU con un preavviso di almeno 3 giorni.
[…]
Relativamente alle compatibili esigenze produttive su specifica richiesta dei lavoratori, potrà essere concordato il recupero di tali sabati.
A fronte di modifiche organizzative le parti riesamineranno le modalità di erogazione sopra indicate
D - Le Parti si danno atto che le ferie ed i riposi individuali retribuiti dovranno essere usufruiti entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione […]

2 - Part-time
Per assicurarne un efficace realizzazione e con riferimento alle normative sul lavoro a tempo parziale previste dalla legge e dal CCNL Industria Alimentare, l’azienda si impegna a dare applicazione a tale istituto con le seguenti modalità:
- allo stato attuale potrà fare richiesta il personale assunto con contratto a tempo indeterminato con presentazione scritta effettuata con congruo anticipo;
- alle lavoratrici che al rientro dal periodo di maternità, faranno richiesta di modifica dell'orario di lavoro (causa necessità di assistenza e cure materne), da tempo pieno a tempo parziale, l'azienda valuterà tale loro richiesta alle seguenti condizioni:
a - il part-time potrà essere sia orizzontale, verticale e misto sempre con orario medio settimanale non inferiore a 20 ore e nel rispetto dell’orario dei turni del reparto di appartenenza (per turnisti plurimodulato);
b - la durata del contratto a tempo parziale sarà stabilita caso per caso e di norma non superiore a 12 mesi

3 - Premio per obiettivi […]
Decorrenza e durata
[…]