Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3368 - Caduta dal balcone durante il lavoro. Ricorso avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione: inammissibile


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 18/10/2016

 

 

 

Fatto

 


C.P., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza in data 22.2.2016 con la quale la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Catania, in data 14.4.94, con la quale veniva applicata la pena di L. 600,00 di multa per il reato di cui all’art. 590 c.p. posto in essere con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all’infortunio sul lavoro verificatesi al lavoratore A..
La Corte di appello ha precisato che quella istanza faceva seguito ad altre precedenti istanze di revisione della stessa sentenza, presentate dal C.P.. Con la prima il ricorrente aveva dedotto, quale prova nuova, una consulenza tecnica a firma dell’ing. C. dalla quale risultava una diversa dinamica dell’infortunio che ha determinato la caduta del lavoratore, secondo la quale il giovane si sarebbe sporto pericolosamente con la testa e col busto perdendo l’equilibrio e cadendo sulla sede stradale, per motivi del tutto personali e non perchè tale posizione era necessitata da esigenze di lavoro. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile per insussistenza dell’elemento di novità in quanto la dinamica dell’incidente diversa da quella ritenuta in sentenza prospettata dal consulente di parte e recepita dalla difesa nella istanza di revisione, in realtà, era stata già valutata e disattesa dai giudici di merito.
Con una seconda istanza di revisione veniva indicato come elemento di novità alla luce del quale rivalutare l'attendibilità della parte offesa anche con riguardo alla dinamica dell’incidente occorso, il servizio televisivo della trasmissione le lene nella puntata del 29.10.13, nel quale si dimostrava che l’A. non fosse sordomuto ma al contrario parlasse e sentisse e che quindi il predetto aveva avuto una condotta fraudolenta quanto alla rappresentazione dei postumi dell’infortunio sul lavoro. In tale occasione l’istante riproponeva la diversa dinamica dell’incidente sostenuta dal CT di parte ing. C. anche ai fini della rivalutazione della teste LR.E..
La Corte di appello dichiarava nuovamente inammissibile l’istanza di revisione per difetto dei presupposti rilevando che nel giudizio era stata esaurientemente approfondita la dinamica dell’incidente anche con riguardo agli aspetti che il CT intendeva rimettere in discussione e alla deposizione della teste LR.E..
Con l’ultima istanza di revisione che ha dato luogo al presente procedimento il C.P. ha dedotto che la datrice di lavoro di A. era la proprietaria dell’immobile nel quale aveva prestato lavoro insieme alla parte offesa, in quanto i lavori da lui appaltati avevano ad oggetto solo la pavimentazione della terrazza e non le opere all’interno dell’appartamento dal cui balcone l'A. era caduto; che egli non aveva dato alcun incarico ad A. di schiodare le tavole del finestrone e che A. aveva mentito nel sostenere che si trovava sul finestrone per effettuare quel lavoro dietro sua disposizione. Del resto il fatto che le tavole fossero state trovate schiodate all’atto del sopralluogo, avvenuto il giorno successivo all’incidente, non può che essere frutto dell’iniziativa della proprietaria - non essendo il C.P. più tornato nell’appartamento - la quale aveva interesse a far risultare che l’incidente si era verificato nel corso dell’esecuzione di quel lavoro commissionato dal C.P. all’A.. 
A fondamento di tale versione dei fatti ha dedotto, nel procedimento per revisione, prove che, a suo giudizio, dimostrerebbero la inattendibilità della parte offesa, alla quali riconoscersi l’elemento della novità in quanto senza di esse il giudice non aveva potuto valutare il mendacio dell'A., prove costituite dalla circostanza che durante il ricovero A. avesse parlato normalmente per riferire i fatti all’ispettore del lavoro; che l’Inail gli aveva riconosciuto postumi per grave acusia bilaterale, patologia verosimilmente preesistente all’infortunio, che l’Inail aveva invitato il C.P. a non fare accordi senza l’intervento dell’istituto, in quanto non vi era certezza del permanere di postumi.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile anche questa terza istanza di revisione. Osserva in proposito che prova nuova deve considerarsi anche quella che pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice; che nuovi devono essere considerati anche quegli elementi che, benché risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione della parti o per mancato esercizio dei poteri di ufficio del giudice. Tanto premesso, la Corte di merito ha rilevato che la responsabilità della proprietaria dell’immobile è stata oggetto di approfondito vaglio anche con riguardo al contratto intercorso con il C.P., precisando che non sono state dedotte prove nuove in merito alla sua asserita responsabilità.
Quanto poi all’accertamento della dinamica dell’infortunio, ad avviso della Corte non sono state dedotte nuove prove fondandosi l’istanza di revisione su una ricostruzione dell’incidente, volta a dimostrare, sulla base della posizione assunta dal corpo del lavoratore sulla sede stradale, che la caduta si è determinata perchè l’A. si è sporto eccessivamente dal balcone sul quale stava lavorando, privo di ringhiera, per motivi personali e non per esigenza di lavoro, modalità della dinamica già oggetto di considerazione nel giudizio di merito e disattese.
Quanto all’altro profilo della inesistenza di conseguenze dannose, fondata sulla asserita falsa rappresentazione dei postumi da parte dell’A., ha osservato la Corte che, anche a voler ritenere che la parte offesa non abbia riportato sordità completa e difficoltà di parola, rimangono comunque accertati ulteriori conseguenza lesive derivanti dalla caduta, comprovate da certificati medici redatti nell’immediatezza dell’infortunio, quali trauma cranico, frattura dell’osso bicipitale e delle due cocche petrose dei temporali. Di conseguenza, la prova nuova dedotta nella presente istanza di revisione, volta a dimostrare la falsità delle dichiarazioni di A. per sostenere l’insussistenza dei postumi riportati, attiene solo all’accertamento del danno conseguente alle lesioni e alla quantificazione del risarcimento, che non incide sul verdetto di responsabilità dell’imputato comportando una possibile assoluzione, ma solo sulle statuizioni civilistiche risarcitorie.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è inammissibile.
In tema di revisione, infatti, la Corte di appello ha il limitato compito di valutare in astratto l’idoneità dimostrativa dei nuovi elementi verificando se gli stessi - ove eventualmente accertati - possano condurre al proscioglimento del condannato attraverso il riesame di tutte le prove già acquisite. Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, non può che riguardare la capacità dimostrativa del complesso probatorio, inclusivo delle prove vecchie e di quelle nuove, a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, non può che riguardare la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, con esclusione di ogni anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Cass. Sez. 5, n. 24097/2016 Rv. 267067).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente compiuto detto vaglio anticipato, osservando che gli aspetti che avrebbero dovuto essere chiariti dai richiesti accertamenti erano stati già approfonditamente valutati dalla sentenza definitiva di condanna.
Ne risulta quindi, a parere della Corte territoriale, che i mezzi istruttori richiesti non fossero caratterizzati dal requisito della novità, risolvendosi in richieste istruttorie di tipo esplorativo, come tali finalizzate allo svolgimento di attività istruttoria propria del giudizio di merito già concluso.
Pacificamente, inoltre, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Cass. Sez. V n. 24682/2014, Rv. 260005). Ne consegue che la richiesta fondata su assunzioni di prove connotate da carattere esplorativo, in quanto volte ad un ulteriore approfondimento delle risultanze istruttoria già valutate, non può che apparire incompatibile con la natura del giudizio di revisione, ed oggetto di valutazione in sede di delibazione dell’ammissibilità dell’istanza.
Orbene la motivazione dell’ordinanza in esame risulta del tutto in linea con gli illustrati principi. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che invero non fa che riproporre le pregresse vicende processuali riproponendo le richieste istruttorie già avanzate nelle precedenti istanze di revisione tutte dichiarate inammissibili. Le censure mosse dal ricorrente appaiono, peraltro, del tutto generiche e volte ad una (ndr: testo incompleto)
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 18 ottobre 2016.