Cassazione Civile, Sez. 6, 02 febbraio 2017, n. 2852 - Beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto e prescrizione decennale


 

Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 02/02/2017

 

 

 

FattoDiritto

 


1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
2. La Corte di appello di Salerno, riformando la decisione di primo grado e in accoglimento del gravame svolto dall'INPS, rigettava la domanda proposta dall’attuale ricorrente, intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto ex art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modifiche, in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze della M. Sud S.p.A.
3. Per la Corte territoriale era maturata, nella specie, la prescrizione decennale decorrente dalla data di pensionamento (rilevando che, senza ulteriori atti interruttivi, la domanda giudiziaria nei confronti dell’I.N.P.S. era stata presentata dopo la scadenza del suddetto termine di prescrizione).
4. Avverso tale sentenza la parte ricorrente in epigrafe indicata propone ricorso per cassazione fondato su plurimi motivi.
5. L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
6. L'INAIL ha resistito con controricorso.
7. Per il principio della ragione più liquida (che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine di trattazione delle questioni cui all’art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata: cfr., in termini espressi, Cass. 11 novembre 2011, n. 23621 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20932; Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523; Cass. 16 maggio 2006, n. 11356) il ricorso deve essere respinto sulla base della soluzione della questione relativa alla prescrizione (in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, ex multis, Cass. 15965/2015 ed altre numerose conformi, coeve e successive, anche della sesta sezione della Corte), assorbente ogni altro mezzo d’impugnazione, pur se logicamente subordinata, senza il necessario previo esame di tutte le altre censure. 
8. Sul rilievo in ordine alla genericità dell’eccezione di prescrizione, questa Corte ha da tempo affermato che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
9. La riserva, alla parte, del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice, con la conseguenza, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. la parte che, proposta originariamente un’eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa; e dall’altro lato, che il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso (cfr., Cass. SU, 10955/2002; Cass. 21377/2004; 25025/2006; 11843/2007; 21752/2010; 1064/2014).
10. La Corte di appello, nella specie, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione (tempestivamente sollevata dall’I.N.P.S., con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, e riproposta in sede di appello), ben poteva d’ufficio, nell’ambito della quaestio iuris ritualmente devoluta, determinare il regime prescrizionale applicabile ed identificare il termine di decorrenza della prescrizione.
11. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato, anche con riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge “ai fini pensionistici” e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, opera sulla contribuzione ed è ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico (v., con ampia motivazione cui si rinvia, Cass. n. 15008/2005).
12. Che, nella specie, si tratta di rivalutare non l’ammontare di singoli ratei sibbene i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, è stato riconosciuto, fra le tante da Cass. nn. 12685/2008, 7527/2010, 8926/2011; 6331, 7934, 13578 del 2014.
13. Il carattere costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto, attesi i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia, è stato del pari ribadito più volte (cfr. Cass. nn. 1629, 11400, 14531, 14472, 20031 e 20032 del 2012; 27148/2013; 4778/2014), così come che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l’imprescrittibilità - “non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva” (v. Cass. nn. 7138, 12052 del 2011).
14. Che l’esposizione all’amianto e la sua durata sono “fatti”, la cui esistenza è conosciuta soltanto dall’interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell’ente previdenziale onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo attraverso un’apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione, è stata anch'essa valorizzata (v. Cass. 11399/2012).
15. Che, nella specie, non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta, è stato affermato da Cass. 6382/2012.
16. L’intervento del Giudice delle leggi (Corte cost. n. 71/2010), ha ribadito che il diritto a pensione è “fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile” e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 504, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ritenendo che: “la norma censurata non contrasta, poi, con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, in quanto non incide sull'an del diritto alla pensione, ma solo marginalmente sul quantum, laddove il mancato aumento del trattamento previdenziale goduto da chi, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, già era in pensione, non vale a far considerare tale emolumento insufficiente ai fini della tutela imposta dalle norme costituzionali indicate”.
17. Risulta, dunque, consolidata la giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass. SU, 9219/2003) che sorge in conseguenza del “fatto” della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
18. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un “fatto” in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (“la disposizione di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 |...| non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione” - così Corte cost. 376/2008).
19. Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
20. In coerenza con tale orientamento e proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva c non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
21. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale, con motivazione in fatto che non ha formato oggetto di specifica censura da parte della ricorrente (ancorché nella prospettiva della novella di cui all’art. 54, primo comma, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei termini chiariti da Cass., SU, n. 8053 del 7 aprile 2014), ha ritenuto che detta consapevolezza fosse coincisa con il pensionamento (essendo già a tale data “nota e rimediabile la lesione del già maturato diritto alla maggiorazione contributiva); era da tale momento che il lavoratore poteva agire in giudizio.
22. Né vale ad incidere sul regime della prescrizione nei termini indicati, l'art. 1, comma 115, della legge 190/2014, trattandosi di norma che attribuisce solo ad alcune categorie di assicurati ed in presenza di determinati presupposti (e così, in particolare, agli assicurati “all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’I.N.P.S., e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”) il più favorevole incremento contributivo di cui all’art. 13, co. 8, 1. 257/1992, a condizione che ottemperino all’onere di presentare all’I.N.P.S. apposita istanza amministrativa entro il termine del 30 giugno 2015 (come prorogato dall’art. 12-vicies bis del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11).
23. In conclusione il ricorso va rigettato.
24. Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso della richiamata giurisprudenza consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
25. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13,comma 1 -bis.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016