Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 febbraio 2017, n. 3367 - Domanda di regresso dell'Inail per il recupero della rendita conseguente ad infortunio mortale


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 08/02/2017

 

 

 

Fatto

 

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 28 ottobre 2011, rigettava il gravame interposto dalla Raffineria di Gela S.p.A. avverso la pronunzia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva respinto l’opposizione proposta dalla predetta società avverso il precetto notificato il 21 novembre 2008, con cui l'INAIL aveva intimato il pagamento della somma di Euro 395.335,00, oltre accessori, in forza dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 233/08 del giudice del lavoro di Caltanissetta, con la quale era stata accolta la domanda di regresso proposta dall'INAIL per il recupero della rendita erogata in conseguenza dell'infortunio mortale occorso al lavoratore C.C..
Per la cassazione della sentenza ricorre la Raffineria di Gela S.p.A. sulla base di sei motivi illustrati da memoria ex art. 378 del codice di rito.
Resiste con controricorso l'INAIL depositando altresì memoria.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta, altresì, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 111e 24 Cost. e 115 c.p.c. e deduce la erroneità della sentenza oggetto del giudizio di legittimità laddove ha ritenuto correttamente instaurata l'azione esecutiva promossa dall'INAIL nei confronti della Raffineria di Gela S.p.A. sulla base del presupposto che la stessa aveva acquisito dall’Agip Petroli S.p.A. il ramo di azienda costituito dal complesso industriale della Raffineria di Gela S.p.A..
Con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360. nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 115 c.p.c., 111 e 24 Cost., nonché la omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia perché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la corretta instaurazione delazione esecutiva dell'INAIL nei confronti della Raffineria di Gela, nonostante l'originario ricorso e la domanda fossero state proposte nei confronti di un soggetto diverso dalla ricorrente.
Con il terzo mezzo di impugnazione si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2560 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché i Giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che, nella fattispecie, sussistesse il diritto dell’INAIL di agire esecutivamente nei confronti della Raffineria di Gela S.p.A., senza considerare che ai sensi dell’art. 2112 c.c. il trasferimento di un mero ramo di azienda non comporta anche il trasferimento di tutti i debiti della società cedente, bensì solo quelli inerenti ai rapporti di lavoro dei lavoratori occupati nel ramo d'azienda ceduto, disponendo, infatti, l’art. 2560 c.c., concernente la successione nei crediti dell’azienda, che “nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ancora una volta argomentando sul fatto che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la corretta instaurazione dell’azione esecutiva dell'INAIL nei confronti della Raffineria di Gela, nonostante l’originario ricorso e la domanda fossero state proposte nei confronti di un soggetto diverso dalla ricorrente. 
Con il quinto motivo si censura la sentenza della Corte di merito per violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., nonché degli artt. 112 e 115 c.p.c.; ed altresì per omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio.
Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 17 e segg. del D.lg.vo n. 46/1999 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., perché la sentenza della Corte di merito ha ritenuto inammissibile l’eccezione sollevata dalla Raffineria di Gela in ordine alla nullità del precetto per violazione del D. lg.vo n. 46/99 e delle norme sulla riscossione coattiva dei crediti da parte degli enti assicurativi e previdenziali.
I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente (il primo ed il secondo sono, peraltro, quasi sovrapponibili), poiché connessi, sono infondati.
Invero, secondo la corretta ricostruzione operata dalla Corte di merito, l’INAIL ha agito in executivis in forza del titolo costituito dalla sentenza n. 233/08 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la responsabilità civile di Italservices S.r.l., di Enichem Petroli S.r.l.(ora Agip Petroli S.p.A.), di Omissis per l’infortunio occorso a C.C. il 30/8/1993 ed ha condannato i predetti convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’INAIL, della somma di Euro 386.027,93, a titolo di regresso, oltre accessori di legge. La Corte di Appello ha sottolineato che l’infortunio mortale di cui si tratta accadde all'interno dello stabilimento petrolchimico Praoil Aromatici e Raffinazione S.r.l., poi incorporato, con atto notarile del 14/12/1994, nella Agip Petroli S.p.A.. E proprio in virtù di ciò, l’INAIL aveva agito in regresso nei confronti delle due società all’epoca responsabili della sicurezza dei lavoratori all’interno dello stabilimento. Prima che l'Istituto iniziasse l’azione di regresso, l’Agip Petroli S.p.A. aveva conferito il ramo di azienda in cui si era verificato l'infortunio mortale alla Raffineria di Gela S.r.l.. E. pertanto, l'INAIL, nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, ha iniziato una procedura esecutiva anche nei confronti di tale ultima società che, pur se non citata in giudizio, era destinataria dell’azione esecutiva in quanto cessionaria del ramo di azienda, conferito nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in cui si era verificato l'infortunio di cui si tratta.
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva della società che oggi ricorre. Ed al riguardo, i Giudici di seconda istanza hanno esaustivamente sottolineato che, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., la società incorporante assume gli obblighi della società incorporata, realizzandosi una fattispecie di successione a titolo universale (cfr. Cass., S.U., n. 4812/1986; Cass., Sez. Lav., n. 3694/1998); per la qual cosa, la Raffineria di Gela S.p.A., incorporante - successore universale -, è tenuta a rispondere di tutti gli obblighi delle società incorporate, ivi compresi i debiti derivanti da responsabilità civile. E, comunque, nell’atto notarile di conferimento del ramo di azienda dalla Agip Petroli S.p.A. alla Raffineria di Gela si prevede espressamente che il ramo di azienda di cui si tratta è stato conferito a quest’ultima società nella universalità di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che, rispettivamente, lo compongono e che ad esso sono pertinenti, con inclusione del contenzioso civile ed amministrativo pendente, nell’ambito del quale è stata specificamente indicata “la causa eredi C.C., ex dipendente della Agip Petroli”. Pertanto, all’evidenza, nel caso di specie non si è verificata alcuna violazione degli artt. 2112 e 2560 c.c..
E non può neppure accogliersi la doglianza della società ricorrente, che lamenta la mancata instaurazione di un regolare contraddittorio nel giudizio concluso con la sentenza posta a base dell’esecuzione, dato che nel giudizio di opposizione all’esecuzione è possibile contestare soltanto la regolarità formale o l’esistenza del titolo esecutivo, ma non il suo contenuto decisorio e le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione di detto titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l’impugnazione della sentenza che lo costituisce (ex plurimis, Cass. n. 26948/14).
Infondato è altresì il quinto motivo poiché la Corte ha messo in evidenza che, secondo le risultanze documentali, il ricorso in opposizione era stato depositato il 23/12/2008, mentre il titolo esecutivo ed il precetto erano stati notificati il 21/11/2008 e che, per tale motivo, l’INAIL aveva eccepito la tardività ed inammissibilità di tale motivo di opposizione, che deve inequivocabilmente essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Quindi i giudici di merito hanno correttamente qualificato razione per la parte relativa all'iter della procedura esecutiva.
Infine, neppure il sesto motivo appare fondato, alla stregua del consolidato orientamento della Corte di legittimità in base al quale “in tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1 e 24 d.lg.vo n. 46/99 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle entrate, che sono individuate specificamente nei contributi o premi dovuti e non versati, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive" (cfr., tra le molte, Cass, S.U., n. 5680/11). Ne consegue che l'INAIL ha correttamente operato nel portare ad esecuzione la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 233/08, poiché si era in presenza di un credito che non rientrava nella disciplina della riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che nessun mezzo di impugnazione è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare in Euro 100,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, 24 febbraio 2016