Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8092 - Fiamme in un capannone di mobili. Nessun CPI, nessun sistema rilevamento fumi, nessuna misura antincendio: l'incendio non venne contrastato in nessun modo


Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO Data Udienza: 01/12/2016

 

Fatto

 

1. Con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pinerolo, all'esito del giudizio abbreviato, il 21/11/2012, V.F. veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente del rito, veniva condannato alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione.
1.1. Il V.F. era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 449, in relazione all’art. 423, comma 1, 40, comma 2, cod. pen., perché, quale amministratore delegato della D.V.M. S.r.l., società affittuaria di un capannone industriale di proprietà della IMMOBILIARE APPIA S.p.A. che la D.V.M. S.r.l. utilizzava quale magazzino di beni di arredamento, essendo titolare, in ragione della sua posizione nell'ambito della persona giuridica utilizzatrice dello stabile, dell'obbligo di garanzia in ordine alla prevenzione di incendi e disastri che potessero interessare il predetto capannone, per colpa, consistita in imprudenza e negligenza, avendo - nonostante il materiale infiammabile (in particolare una gran quantità di mobili in legno) custodito all'interno del predetto magazzino - omesso di predisporre e curare l'efficienza delle minime precauzioni e delle misure di sicurezza antincendio, risultando infatti: 1) lo stabile privo del previsto certificato antincendio; 2) non funzionante il sistema di rilevazione fumi all'interno del capannone; 3) disabilitato il sistema antincendio, cagionava (o comunque non poneva in essere le condotte necessarie ad impedirne il verificarsi) un incendio di vastissime dimensioni che interessava l'intero magazzino provocando il collasso degli elementi costruttivi metallici e la totale distruzione dei beni ivi contenuti.
1.2. Con la sentenza n. 1683/16 del giorno 11/03/2016, la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado appellata dall'imputato.
1.3. La Corte territoriale, dopo aver fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice, riteneva, sulla base delle acquisizioni probatorie, che in caso di corretto funzionamento dell'impianto di rilevazione fumi, nel momento in cui le fiamme cominciarono a svilupparsi, i dipendenti della D.V.M., tempestivamente allertati, avrebbero potuto accorrere nella zona sud-ovest del fabbricato (zona in cui è avvenuto l'innesco) e, in caso di corretto funzionamento dell'impianto idrico di spegnimento, domare quel rogo con le manichette antincendio, prima che si propagasse all'intero edificio. In vero, secondo i giudici del merito, risulta accertato, prima dai vigili del fuoco e poi dal c.t.u. R., che l'impianto di spegnimento idrico era disabilitato, in quanto l'interruttore dell'impianto di alimentazione elettrica del locale pompe era chiuso, e l'impianto di rilevazione dei fumi non funzionò, tanto che i dipendenti della D.V.M. si resero conto delle fiamme soltanto quando queste avevano già avvolto gran parte del magazzino. Osservavano, ancora, i giudicanti che detto impianto non era attivo ed era altamente probabile che non fosse stato mai realizzato, sia perché la D.V.M., per quasi dieci anni, non chiese ai vigili del fuoco di effettuare il sopralluogo (necessario per il rilascio del certificato di prevenzione incendi) onde verificarne la presenza, sia perché l'attuale imputato, pur avendone interesse, non offriva in giudizio alcuna prova dell'avvenuta installazione dei rilevatori ottici di fumo e dei dispositivi di allarme ottici e acustici previsti dal progetto di adeguamento alla normativa antincendio predisposto nel 2001; inoltre affermavano la sussistenza degli elementi di prevedibilità dell'evento da parte del V.F. e di evitabilità dello stesso tramite le condotte omesse posto che qualunque persona, e a maggior ragione il titolare di un'impresa dedita al commercio di mobili in legno e altri arredi, deve essere consapevole che questo genere di beni, per sua natura, è soggetto all'azione del fuoco e che, in presenza di un numero particolarmente elevato di tali beni, è necessario adottare ogni misura idonea non solo a evitare il sorgere di possibili fiamme, ma anche a evitare il loro propagarsi e a consentire efficaci e immediati interventi di spegnimento.
2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione V.F., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in punto di sussistenza del reato di incendio colposo ex artt. 423, 449 e 40, comma 1, cod. pen.. .Deduce che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è avvenuta sulla base di una mera ipotesi ed un'insufficiente prova a sostegno. Sostiene che l'intero materiale probatorio non consentiva di riconoscere una causalità univoca alla verificazione dell'evento, ma venivano solo individuate, diverse ipotesi di origine dell'incendio (senza, peraltro, giungere a stimarne una quale primaria) mentre l'unica causa certa rilevata fu la rapida e definitiva propagazione dell'incendio medesimo per la presenza di materiali (quali divani ed altri mobili di arredo in legno o materiali similari) ad elevata infiammabilità. Afferma che il V.F. aveva posto in essere tutte le condotte (attive ed omissive) necessarie per impedire la realizzazione dell'evento delittuoso, ma, nonostante l'imputato abbia fornito prova di tali affermazioni, la Corte d'Appello ha ritenuto irrilevante l'avere eseguito regolarmente l'attività manutentiva e tale valutazione è contraria alla legge e illogica sotto il profilo del ragionamento giuridico sottostante le valutazioni di responsabilità soprattutto se si considera che il personale era a conoscenza delle procedure da intraprendere nel caso di incendio, e l'impianto era funzionante mentre la mancata erogazione dell'acqua dalle pompe era, con ogni probabilità, da ricollegare ad una calo di tensione dell'impianto elettrico, non imputabile al locatario dell'immobile. Conclude che l'imputato aveva posto in essere tutte le attività prescritte dalla legge anche in materia antincendio, ma non poteva verificare che i dipendenti, pur consapevoli ed informati sulle procedure di sicurezza, non avessero attivato l'impianto di alimentazione elettrica la mattina dell'evento né è logico considerare che il soggetto in posizione di garanzia debba essere ritenuto responsabile anche della condotta dei soggetti suoi collaboratori cui abbia fornito compiutamente gli strumenti e le informazioni necessarie ed utili per operare nelle situazioni di emergenza come quella oggetto di causa poiché il dovere di vigilanza del responsabile non può estendersi alla verifica delle precauzioni minime essenziali impartite, come l'aver azionato gli interruttori della corrente elettrica degli impianti principali, dopo che la D.V.M. srl aveva effettuato le corrette opere manutentive sia dell'impianto fumi sia di quello ad acqua;
II) violazione di legge con riferimento al reato colposo omissivo. Deduce che il ragionamento della Corte territoriale è contraddittorio, in quanto vi sono documenti che confermano l'attività manutentiva sull'impianto antincendio, inoltre sia i Vigili del Fuoco, sia i tecnici (CTU ed i professionisti nominati dalle parti) hanno verificato l'impossibilità oggettiva di analizzare l'impianto fumi senza metterne in dubbio l'esistenza, atteso che l'incendio ha distrutto ogni struttura e/o impianto e che, inoltre, manca la prova della causa per la quale l'impianto fumi non abbia funzionato (nonostante la corretta attività manutentiva posta in essere dall'imputato). Sostiene che, conseguentemente, alcuna causalità diretta o mediata tra le condotte colpose contestate all'imputato e l'evento può logicamente e giuridicamente essere riconosciuta a carico dell'imputato;
III) violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. per contrarietà della motivazione alle dichiarazioni dei testimoni. Deduce che l'affermazione del giudice secondo cui "Dalle dichiarazioni dei dipendenti della D.V.M. non può desumersi che l'impianto idrico di spegnimento, al momento del fatto, era in funzione e che gli stessi non riuscirono a farne uso soltanto perché il rogo aveva dimensioni e potenza tali da non poter essere domato con le manichette allacciate agli idranti" è assolutamente contraria e smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni, nonché dall'assoluta assenza di valutazioni conformi a tale parere nelle relazioni peritali rese dai tecnici. Sostiene che i testi hanno tutti dichiarato che l'incendio aveva una velocità di propagazione tale da impedire qualsivoglia attività di contenimento del fuoco innestatosi, dichiarando che le manichette degli idranti presenti in loco non sono state attivate non perché non funzionanti bensì perché non riuscivano ad avvicinarsi alle fiamme in quanto il calore era troppo forte e che, srotolato l'idrante, l'acqua non usciva perché l'idrante era troppo piegato. Afferma che dalle dichiarazioni testimoniali emerge non già che l'impianto antincendio ad acqua non abbia funzionato e/o fosse disabilitato, bensì che i dipendenti del magazzino non abbiano avuto il tempo per porre detto sistema in funzione a causa della velocissima propagazione dell'incendio.

 

Diritto

 


3. Il ricorso è infondato.
4. Va premesso che, nel caso di sostanziale doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
4.1. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
4.2. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
4.3. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.4. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4.5. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.6. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e delle circostanze ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.7. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
5. Ciò detto, in ulteriore replica alle censure dedotte sub I), II) e III) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinte-, mette conto evidenziare che, in tema di incendio colposo, la mancata individuazione del fattore innescante la combustione risulta irrilevante ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di colui che pose e mantenne le condizioni per il verificarsi dell'evento, cioè per l'appiccarsi e lo svilupparsi del fuoco, sino a raggiungere le caratteristiche e le proporzioni di un incendio. Inoltre, nel caso in cui il rischio di incendio sia insito nelle caratteristiche dell'attività svolta, l'imprenditore è tenuto non solo ad osservare le prescrizioni del certificato di prevenzione incendi, facendo in modo che non venga mai superato il quantitativo massimo di sostanze infiammabili consentito dal certificato rispetto alla superficie dei locali, ma anche a porre in essere le dovute cautele, volte ad evitare anche la semplice possibilità di accensione del fuoco e non solo la propagazione o la magnitudo del fuoco, (cfr. sez. 4, n. 14524 del 23/12/99; sez. 4, 16/09/1989). .
5.1. Occorre, poi, rammentare che il D.Lgs. 81/2008 definisce univocamente la figura del Datore di Lavoro all'art.2, comma 2, lett. b), e a tale figura competono molteplici obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 tra cui quello di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro secondo le disposizioni di cui all'articolo 43; tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
5.2. Sennonché, come correttamente valorizzato dai giudici del merito, nella specie, «dopo l'approvazione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio inviato al comando provinciale dei vigili del fuoco, non era mai stato richiesto il sopralluogo dello stesso ufficio al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi... questa situazione, unita al mancato intervento del sistema di rilevamento fumi e al mancato funzionamento delle manichette antincendio, consente di osservare che non sono state rispettate le prescrizioni contenute nella risposta a suo tempo data dai vigili del fuoco alla domanda di rilascio del parere di conformità antincendio e che quindi le cause dell'evento possono considerarsi di natura colposa e conseguenti anche al mancato adempimento imposto al datore di lavoro in materia di sicurezza antincendio» (v. pagg. 4 e 5 della sentenza d'appello).
5.3. A ciò deve aggiungersi che, come riportato in sentenza impugnata, i vigili del fuoco, dopo l'intervento sul luogo dell'incendio, evidenziarono che il sistema di rilevazione fumi, previsto nel progetto allegato alla richiesta di conformità antincendio trasmessa al comando provinciale dei vigili del fuoco nel 2001, non aveva funzionato o era disabilitato e che l'impianto idrico antincendio era anch'esso disabilitato. Va rilevato che «la corretta manutenzione di tali impianti spettava all'attuale imputato nella sua qualità di amministratore della D.V.M., datore di lavoro e responsabile per l’osservanza delle normative attinenti alla prevenzione degli incendi» e quindi «il prevenuto non si è adoperato affinché gli impianti fossero perfettamente funzionanti e quindi non ha adempiuto all'obbligo di garanzia su di lui gravante, in ordine alla prevenzione degli incendi, che potevano interessare il luogo di lavoro» (v. pag. 5 della sentenza d'appello).
5.4. Va, ancora, evidenziato che lo stesso ing. R. (c.t.u. del processo civile la cui relazione è stata acquisita agli atti del giudizio penale per espressa richiesta dell'odierno ricorrente) ha, tra l'altro, affermato che «La presenza di elementi non funzionanti per la lotta all'incendio, hanno fatto in modo che l'incendio non fosse contrastato in alcuna maniera».
5.5. Quanto, in particolare, all'impianto di rilevazione dei fumi ritiene la Corte territoriale che esso non solo non funzionò ma «è altamente probabile che non sia stato mai realizzato, sia perché la D.V.M., per quasi dieci anni, non chiese ai vigili del fuoco di effettuare il sopralluogo (necessario per il rilascio del certificato di prevenzione incendi) onde verificarne la presenza, sia perché l'attuale imputato, pur avendone interesse, non ha offerto alcuna prova dell'avvenuta installazione dei rilevatori ottici di fumo e dei dispositivi di allarme ottici e acustici previsti dal progetto di adeguamento alla normativa antincendio predisposto nel 2001», a nulla rilevando l'effettuazione di interventi di manutenzione nel luglio 2009, dei dispositivi elettrici del "locale antincendio", da cui avveniva il pompaggio dell'acqua destinata all'impianto antincendio, e, nel maggio 2010, degli estintori e degli idranti perché, il giorno del sinistro oggetto del procedimento, l'impianto antincendio, come accertato dai vigili del fuoco e poi dal c.t.u. R., era disabilitato, in quanto l'interruttore dell'impianto di alimentazione elettrica del locale pompe era chiuso. In punto, poi, di asserita corretta effettuazione della manutenzione emerge un ulteriore elemento riportato, tra l'altro, proprio dal ricorrente allorché cita le dichiarazioni del teste R.R. «...prendevo un altro estintore ma non riuscivamo ad avvicinarci alle fiamme in quanto il calore era troppo forte. A quel punto Gianni (B.G. dipendente) ha srotolato l'idrante e mi ha detto di aprire l'acqua, ma l'acqua non usciva perché l'idrante era troppo piegato...». Oltre all' "idrante troppo piegato" v'è anche la contraddittoria affermazione difensiva in ricorso secondo cui «anche il mancato immediato avviamento del motore del gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto antincendio, verosimilmente è stato causato dall'usura delle parti meccaniche del motore, attivato soltanto in occasione delle prove periodiche effettuate sull’impianto al fine di verificarne l'efficacia»; o le parti meccaniche erano "usurate" per il frequente utilizzo o venivano attivate "soltanto in occasione delle prove periodiche": di fatto neppure il gruppo elettrogeno a servizio dell'impianto antincendio funzionò.
6. Il logico e coerente svolgersi delle considerazioni dei giudici di merito, porta in evidenza i seguenti elementi: a) si è verificato un incendio all'interno del magazzino -contenente mobili- in uso alla D.V.M. S.r.l. il cui legale rappresentante era V.F.; b) l'incendio, sviluppatosi dopo 15/20 minuti dall'innesco (v. relazione R.), avrebbe potuto essere fronteggiato se fossero stati presenti e funzionanti i presidi antincendio; c) responsabile dell'approntamento e del corretto funzionamento di tali presidi era V.F., nella sua detta qualità; d) il V.F. avrebbe dovuto, dopo l'approvazione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio inviato al comando provinciale dei vigili del fuoco, richiedere il sopralluogo dello stesso ufficio al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi e non l'ha mai fatto.
6.1. Osserva, quindi, il Collegio che rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell'ambito in parola (quello della prevenzione incendi) il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
6.2. Nel caso che occupa l'imputato (nella qualità di legale rappresentante della ditta) era il principale gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera gestoria. Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal V.F., nelle condizioni date.
6.3. Anzi, come ineccepibilmente affermato dalla Corte del merito, «nessun dubbio è possibile circa la prevedibilità dell'evento da parte del prevenuto e l'evitabilità dello stesso tramite le condotte omesse: qualunque persona e a maggior ragione il titolare di un'impresa dedita al commercio di mobili in legno e altri arredi sa infatti che questo genere di beni, per sua natura, è soggetto all’azione del fuoco e che, in presenza di un numero particolarmente elevato di tali beni, è necessario adottare ogni misura idonea non solo a evitare il sorgere di possibili fiamme, ma anche a evitare il loro propagarsi e a consentire efficaci e immediati interventi di spegnimento» considerando altresì il «grado elevato della colpa, poiché l'imputato ha violato in maniera macroscopica regole cautelari (relative alla realizzazione e al buon funzionamento degli impianti necessari a prevenire lo sviluppo e la propagazione degli incendi) fondamentali per chi svolgeva un'attività commerciale, che utilizzava un magazzino contenente numerosi beni altamente infiammabili (mobili, divani, imballaggi ecc.)».
7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione dei fatti, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (sez. 6, n, 13170 del 06/03/2012).
8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/12/2016