Datore di Lavoro
Amianto

Responsabilità di un datore di lavoro per il reato previsto dal D.Lgs. 15 ottobre 1991, n. 277 all'art. 34, avendo effettuato lavori di rimozione di materiali contenenti amianto, previa presentazione di un piano di lavoro che non indicava la data di inizio dei lavori - Sussiste.
La Corte, nel respingere il ricorso, premette che l'art. 34 prevede che il datore di lavoro "predisponga un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto.

Tale piano deve prevedere essenzialmente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno."
Inoltre "l'art. 34 prescrive anche che il piano di lavoro debba contenere altresì l'indicazione della "durata" dei lavori, ossia la specificazione dell'inizio e della fine degli stessi all'evidente fine di consentire eventuali controlli dell'autorità di vigilanza.

Ciò comportava la necessità della preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori (vuoi contestualmente alla presentazione del piano di lavoro, vuoi con comunicazione successiva), proprio per consentire l'effettuazione di un'eventuale attività di vigilanza; ciò nella specie è invece mancato perchè il piano di lavoro non conteneva la specificazione dell'inizio dei lavori".



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
F.F., n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29.9.2005 del tribunale di Milano;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita l'avv. AMITRANO Margareth in sostituzione dell'avv. GIUSTO Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:

Fatto

1. F.F., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), era imputato del reato di cui al D.Lgs. 15 ottobre 1991, n. 277, art. 34, in relazione al successivo art. 50, lett. a), perchè, nell'esecuzione degli interventi affidati alla impresa artigiana di cui era titolare, consentiva la rimozione di materiali contenenti amianto, nell'area di cantiere sita in Milano, Piazza (OMISSIS) presentando il "piano di lavoro" solo il 19.4.2004, data successiva a quella dell'avvenuta rimozione di cui sopra, che l'organo di polizia giudiziaria aveva accertato essere stata effettuata in precedenza e comunque non oltre il 16.4.2004.
In data 16.4.2004 personale della ASL Città di Milano eseguiva un'attività di vigilanza presso il cantiere (OMISSIS) nella sede della ditta artigiana di cui era titolare F.F..
All'interno della ditta si stavano effettuando opere di rimozione di lastre di cemento - amianto, come da piano di lavoro precedentemente presentato dalla ditta FRASSI ed autorizzato con nulla osta dalla ASL; era in corso anche un lavoro di ristrutturazione dei locali adiacenti e comunicanti con l'area oggetto della bonifica.
L'ipotesi contestata attiene all'omessa preventiva comunicazione della data di inizio lavori come previsto dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 227, art. 34, cit.; disposizione questa che prevede espressamente che:
a) il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell' amianto, o similari;
b) copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza unitamente alle informazioni indicate;
c) se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizione entro 90 giorni dall'invio della documentazione il datore di lavoro può eseguire i lavori ferma restando la responsabilità per l'effettivo adempimento di tutti gli obblighi di legge.
Nel caso di specie la ditta Frassi aveva comunicato il 7.4.2004, via fax, uno scritto indicante l'inizio dei lavori per il giorno 14.4.2004.
Però in data 15.4.2004 la ditta aveva inviato un fax di annullamento della data prevista.
Con ulteriore comunicazione inviata via fax il 19.4.2004 la ditta comunicava che l'inizio dei lavori era fissato il 16.4.2004.
La comunicazione risultava sicuramente successiva alla rimozione ed anche all'intervento di vigilanza effettuato proprio il 16.4.2004.
A seguito di giudizio abbreviato il g.i.p. presso il tribunale di Milano con sentenza del 29.9.2005 dichiarava F.F. responsabile del reato ascrittogli e concesse le attenuanti e generiche e con la diminuente del rito, lo condannava alla pena di Euro 2.400,00, di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.
Il g.i.p. riteneva integrata la fattispecie contestata per quanto riguardava l'omessa tempestiva comunicazione, essendo irrilevante la comunicazione intervenuta successivamente.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Diritto

1. Nel ricorso il ricorrente, denunciando la violazione del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 38, si duole della mancata considerazione che la fattispecie penale considera solo la mancata comunicazione del piano di lavoro senza che rilievo alcuno abbia la comunicazione dell'inizio dei lavori in questione.
2. Il ricorso è infondato.

Dalla sentenza risulta si che il piano di lavoro era stato presentato dal F. precedentemente all'ispezione del 16.4.2004 secondo il ricorrente era stato presentato il 19.2.2004 ed era stato autorizzato con nulla osta dell'ASL.
Ma ciò non è sufficiente per la pronuncia assolutoria invocata dal ricorrente.
Infatti il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 34, (di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) prevede che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto.
Tale piano deve prevedere essenzialmente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni relative in particolare alla natura dei lavori e loro durata presumibile.
Se poi l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione suddetta, i datori di lavoro possono eseguire i lavori di cui al piano di lavoro.
Quindi il F., avendo comunicato il piano di lavoro, poteva cominciare i lavori in questione.
Bisogna però considerare che l'art. 34 prescrive anche che il piano di lavoro debba contenere altresì l'indicazione della "durata" dei lavori, ossia la specificazione dell'inizio e della fine degli stessi all'evidente fine di consentire eventuali controlli dell'autorità di vigilanza.
Ciò comportava la necessità della preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori (vuoi contestualmente alla presentazione del piano di lavoro, vuoi con comunicazione successiva), proprio per consentire l'effettuazione di un'eventuale attività di vigilanza; ciò nella specie è invece mancato perchè il piano di lavoro non conteneva la specificazione dell'inizio dei lavori e con la successiva comunicazione del 19.4.2004 il F. comunicava l'inizio dei lavori per il 16.4.2004; ossia comunicava in realtà di aver già iniziato i lavori in questione, sicchè correttamente il g.i.p. del tribunale di Milano ha ritenuto che fosse mancata in effetti la comunicazione dell'inizio dei lavori.

3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007