Cassazione Penale, Sez. 7, 28 febbraio 2017, n. 9882 - Impossibile la realizzazione dell'effetto estintivo ex. art. 24 del D.Lgs. 758/94 se non avviene il pagamento della sanzione amministrativa nei termini


 

 

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, il contravventore deve eliminare la relazione secondo le modalità descritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto di una sola delle citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez.. 3, n. 24418 del 10-03-2016, Sollano, RV. 267105).


 

Presidente: GRILLO RENATO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 25/11/2016

 

Fatto

 


1. L.R. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale dell'Aquila lo ha condannato alla pena di euro 6000 di ammenda per una serie di violazioni commesse con riferimento al d.p.r 81 del 2008 (articoli 108-113-37-168-96).
2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e l'erronea applicazione dell'articolo 44 del codice penale nonché degli articoli 37-55-96-108-159-del decreto legislativo 81 del 2008 (articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale), sul rilievo che il giudice non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale secondo le quali è risultato che il ricorrente si era conformato alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore delle violazioni, così facendo venire meno il presupposto della colpevolezza.
Né rileva che l'imputato abbia omesso il pagamento della sanzione amministrativa, circostanza peraltro sfornita di prova certa, dovendosi ritenere il mancato adempimento di tale prescrizione amministrativa come una condizione intrinseca di punibilità del reato che, come tale, doveva essere coperta dalla colpevolezza dell'agente almeno la forma minima della colpa, laddove, a tutto concedere, l'omesso pagamento, doveva ritenersi dovuto a caso fortuito forza maggiore.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, il contravventore deve eliminare la relazione secondo le modalità descritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto di una sola delle citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo (Sez.. 3, n. 24418 del 10-03-2016, Sollano, RV. 267105).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente non ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa, prospettando del tutto apoditticamente la sussistenza di cause impeditive in alcun modo dimostrate.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/11/2016