Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 marzo 2017, n. 5282 - Esposizione decennale all'amianto: necessaria la prova


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 01/03/2017

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 1°.9.2010, la Corte d'appello di Perugia confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda di F.A. volta a conseguire la maggiorazione pensionistica di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, nel testo modificato ex lege n. 271/1993.
La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che a far data dal 1992 non poteva dirsi raggiunta la prova circa l'esposizione del ricorrente ad un livello di rischio pari o superiore alla soglia minima di legge, precisando che a contrarie conclusioni non poteva giungersi né considerando le prove testimoniali, siccome inidonee ad esprimere le valutazioni tecnico-scientifiche necessarie a ritenere raggiunta la soglia minima di esposizione, né in relazione ai documenti prodotti dal ricorrente in seconde cure, siccome tardivi e comunque ininfluenti ai fini del decidere. Contro la sentenza ricorre F.A., affidando le proprie censure a tre motivi. Resistono con controricorso l'INPS e Gruppo N. s.r.l., già datrice di lavoro del ricorrente, quest'ultima spiegando anche specifiche censure avverso il capo della sentenza concernente la compensazione delle spese. L'INAIL non ha svolto in questa sede attività difensiva.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere a suo avviso la Corte di merito ritenuto non provata l'esposizione decennale all'amianto sulla scorta di valutazioni presuntive circa la condotta dell'azienda datrice di lavoro, che dopo il 1992 si sarebbe progressivamente uniformata al divieto di utilizzo dell'amianto, facendo sì che il livello di esposizione scendesse al di sotto della soglia minima di legge di 100 ff/l.
Il motivo è inammissibile per estraneità al decisum: come ricordato supra, in fatto, la Corte ha rigettato il ricorso per non avere il ricorrente dato prova dell'esposizione qualificata a rischio amianto nel periodo compreso tra il 1993 e il 1998; soltanto ad colorandum ha mostrato di condividere i rilievi del CTU circa il fatto che, essendosi accertata per il periodo 1988-1992 un'esposizione di poco superiore alla soglia di rischio, poteva ragionevolmente presumersi che nel periodo successivo all'entrata in vigore del divieto la stessa fosse progressivamente diminuita.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 194 e 195, comma 2°, c.p.c., nonché vizio di motivazione, per non avere il CTU di seconde cure tenuto conto del certificato rilasciato dall'Asl n. 4 di Terni in data 26.2.2010, secondo il quale negli anni compresi tra il 1992 e il 2009 non risultava alcun intervento di bonifica dall'amianto presso lo stabilimento industriale di proprietà dell'azienda datrice di lavoro del ricorrente, e delle deposizioni testimoniali che tanto avevano confermato.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la mancata considerazione di deposizioni testimoniali che non risultano né trascritte né localizzate all'interno del fascicolo processuale (cfr. in tal senso Cass. n. 6023 del 2009). E' infondato nella parte in cui censura la mancata considerazione del documento dianzi indicato, giacché il CTU di seconde cure, oltre a dar atto nella propria relazione dell'avvenuto deposito di documenti ulteriori da parte ricorrente, ha precisato che "nessuno dei documenti pervenuti fornisce elementi sostanziali tali da poter consentire al CTU un riesame tecnico dell'esposizione del ricorrente procedendo ad una differente valutazione del periodo successivo al 1992" (cfr. relazione di CTU, riprodotta per questa parte nel controricorso dell'azienda, pagg. 8-9).
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell'art. 437 c.p.c. e di vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale dato ingresso al certificato di cui al motivo precedente, il quale - ancorché prodotto in grado di appello - doveva considerarsi indispensabile ai fini del decidere. Il motivo è inammissibile, giacché, costituendo il potere discrezionale di cui all'alt. 437 c.p.c. nient'altro che una manifestazione di quel potere- dovere volto a contemperare il principio dispositivo che regge il processo del lavoro con quello della ricerca della verità materiale (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 19305 del 2016), la sua censurabilità in sede di legittimità deve ritenersi possibile, analogamente a quanto previsto a proposito del simmetrico potere di cui all'art. 421 c.p.c., solo qualora la parte abbia preventivamente investito il giudice di una specifica richiesta in tal senso (cfr. Cass. n. 14731 del 2006). E non avendo parte ricorrente indicato quando e come avrebbe sollecitato in tal senso la Corte di merito, il motivo deve ritenersi formulato in violazione del canone di specificità dei motivi di ricorso per come ora prescritto dall'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.-
Considerato che le censure svolte da Gruppo N. s.r.l. nei confronti del capo della sentenza concernente le spese di lite debbono ritenersi inammissibili, giacché avrebbero dovuto essere svolte con autonomo ricorso da proporre entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c. (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 3656 del 1987: cfr., tra le più recenti, Cass. n. 20126 del 2006), il ricorso proposto da F.A. va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuna delle parti costituite, in complessivi € 2.600,00, di cui € 2.400,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.12.2016.