Tipologia: CCNL
Data firma: 11 novembre 1994
Validità: 01.06.1994 - 31.05.1998
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e Fisascat-Cisl
Settori: Istituti per il sostentamento del clero
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione.
Titolo II - Assunzione
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Periodo di prova.
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale.
Titolo IV - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro.
Art. 6 - Turni di lavoro.
• Indennità di turno giornaliera
Titolo V - Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario.
Titolo VI - Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale.
Art. 9 - Festività.
Art. 10 - Festività lavorate.
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.
Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite.
Titolo VII - Ferie
Art. 13 - Ferie.
Titolo VIII - Assenze, permessi e congedi
Art. 14 - Assenze.
Art. 15 - Congedo matrimoniale.
Art. 16 - Permessi ai lavoratori studenti e ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali.
Art. 17 - Permessi per lutto familiare.
Art. 18 - Ulteriori permessi.
Art. 18 bis - Permessi per motivi sanitari.
Art. 19 - Congedi giornalieri.
Art. 20 - Aspettativa.
Titolo IX - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 21 - Chiamata e richiamo alle armi.
Titolo X - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 22 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.
Art. 23 - Riposi orari e assenza per malattia del bambino.
Art. 24 - Trattamento economico.
Titolo XI - Malattia e infortunio
Art. 25 - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 26 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni.
Titolo XII - Missioni
Art. 27 - Trattamento di missione.
 
 Titolo XIII - Anzianità di servizio
Art. 28 - Anzianità di servizio.
Art. 29 - Scatti di anzianità.
Titolo XIV - Passaggi di qualifica e di livello
Art. 30 - Passaggi di qualifica e di livello.
Titolo XV - Trattamento economico
Art. 31 - Trattamento economico.
Art. 32 - Indennità di contingenza.
Titolo XVI - Mensilità supplementari
Art. 33 - Tredicesima mensilità.
Art. 34 - Quattordicesima mensilità.
Titolo XVII - Trattamento di famiglia
Art. 35 - Trattamento di famiglia.
Titolo XVIII - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 36 - Definizione del rapporto.
Art. 37 - Instaurazione e disciplina del rapporto.
Art. 38 - Riproporzionamento.
Art. 39 - Retribuzione giornaliera.
Art. 40 - Retribuzione oraria.
Art. 41 - Festività.
Art. 42 - Permessi retribuiti.
Art. 43 - Ferie.
Art. 44 - Lavoro supplementare.
Art. 45 - Applicazione dei principi contrattuali.
Titolo XIX - Norme disciplinari
Art. 46 - Norme disciplinari.
Titolo XX - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 47 - Risoluzione del rapporto e termini di preavviso.
Art. 47 bis - Indennità di mancato preavviso.
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto.
Titolo XXI - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 48 bis - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto.
Titolo XXII - Diritti sindacali
Art. 49 - Diritti sindacali.
Titolo XXIII - Norme generali
Art. 50 - Rinvio alle norme generali.
Titolo XXIV - Condizioni di miglior favore
Art. 51 - Condizioni di miglior favore.
Titolo XXV - Decorrenza e durata del contratto
Art. 52 - Decorrenza e durata del contratto.
Tabella A
Tabella B

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero

L'anno 1994, il giorno 11 del mese di novembre in Roma tra l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del Suo Presidente […] in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del Clero e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […] e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero […] visto il CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 2 luglio 1991 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione.

Il presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente dagli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'art. 21 della legge 20.5.85 n. 222.

Titolo II - Assunzione
Art. 2 - Assunzione.

[…]
È in facoltà dell'istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

Titolo IV - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni lavorativi.
Nel caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.

Art. 6 - Turni di lavoro.
In relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di 8 ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto a un riposo intermedio retribuito di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Titolo VI - Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 31, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VIII - Assenze, permessi e congedi
Art. 18 bis - Permessi per motivi sanitari.

Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per complessive 5 ore annuali per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso studi medici.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, presso ciascun Istituto per il Sostentamento del Clero viene, altresì, istituito un monte ore annuo dal quale i dipendenti potranno attingere, a concorrenza dello stesso, permessi retribuiti. Il monte ore annuo viene determinato al 1 gennaio di ciascun anno nella misura pari al prodotto tra il numero dei dipendenti in forza alla stessa data e il numero di 5 ore.
Nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso di cui al comma 1 e il moltiplicatore di cui al comma 2 vengono riproporzionati sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, il permesso spettante per ciascuna visita medica a analisi a prestazione sanitaria non può essere superiore a 3 ore.
Per usufruire dei permessi retribuiti di cui al presente art. i dipendenti dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico, attestante il giorno e l'ora in cui la prestazione è stata resa.
[…]

Titolo X - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 22 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.

Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi successivi al parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]

Art. 23 - Riposi orari e assenza per malattia del bambino.
L'istituto deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'istituto.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 24 - Trattamento economico.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge vigenti.

Titolo XXII - Diritti sindacali
Art. 49 - Diritti sindacali.

Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite norme stabilite dalla legge 20.5.70 n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme di collocamento".

Titolo XXIII - Norme generali
Art. 50 - Rinvio alle norme generali.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle legge speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.