Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
D.D. 16 marzo 2017, n. 13 / 2017
Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego di ponteggi metallici fissi;
VISTO l’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l’istituzione dell’ISPESL, che attribuisce all’Istituto funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle Unità Sanitarie Locali;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro in data 11 ottobre 2002 con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro per l’esame della documentazione relativa al rilascio, delle autorizzazioni di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 sopracitato;
VISTO l’articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, concernente il Regolamento di organizzazione dell’ISPESL, che attribuisce all’Istituto funzioni di consulenza nei confronti dei Ministeri e delle Regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro in data 6 settembre 2007 con il quale è stato istituito un gruppo di lavoro, denominato "Commissione Opere Provvisionali (C.O.P.)”, per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 innanzi citato, nonché delle problematiche concernenti le opere provvisionali in genere;
VISTO l’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, concernente l’autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla costruzione ed all’impiego di ponteggi fissi;
VISTO l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la soppressione dell’ISPESL a decorrere dal 31 maggio 2010 e l’attribuzione, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all’INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
VISTI i decreti del Direttore Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro in data 28 gennaio 2013 e 8 aprile 2013, con i quali si è provveduto alla parziale modifica e all’aggiornamento della composizione del gruppo di lavoro denominato "Commissione Opere Provvisionali (C.O.P.)”, istituito con il richiamato decreto direttoriale 6 settembre 2007;
VISTO l’articolo 16, comma 1, lettera l-quater), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale";
VISTO l’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente: "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”;
VISTA la Determinazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
RITENUTO opportuno procedere alla costituzione di un nuovo gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive, avente il compito di rendere un parere tecnico in ordine alla adozione dei provvedimenti di autorizzazione di cui al citato articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni che sostituisca la "Commissione Opere Provvisionali” costituita con i provvedimenti innanzi richiamati;
VISTA la nota del Direttore Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD n. 246 del 4 gennaio 2017, con la quale si comunica che a seguito della istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata disposta l'assegnazione giuridica, a decorrere dall' 1° gennaio 2017, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di un contingente di personale non dirigenziale che tuttavia, fino alla definizione di un piano logistico e nelle more delle successive disposizioni organizzative, rimane comunque in servizio presso le strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cui è assegnato, continuando a prestare la consueta attività lavorativa;
CONSIDERATO che nel predetto contingente di personale rientra anche l'ing. Aldo Chirianni, attualmente assegnato alla divisione III della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, le cui competenze tecniche ne giustificano il coinvolgimento nel costituendo gruppo di lavoro, in continuità con le attività finora svolte presso la medesima divisione III;
RAVVISATA l'opportunità di prevedere, tra i componenti del costituendo gruppo di lavoro tecnico, anche la presenza di un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in possesso di adeguata professionalità in materia;
TENUTO CONTO della nota n. 60104.20/12/2016.0006194, con la quale l’INAIL ha designato l’ing. Luca Rossi, il sig. Carlo Ratti e l’ing. Raffaele Sabatino quali propri rappresentanti per la costituzione del gruppo di lavoro;
TENUTO CONTO, inoltre, della nota n. 0019962 del 20 febbraio 2017, con la quale l'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma ha designato l'ing. Costantino Caruso quale proprio rappresentante per la costituzione del gruppo di lavoro;
ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità di incarico, nonché di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, rilasciate dai funzionari designati;
CONSIDERATA, altresì, l’esigenza di disciplinare le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro oggetto del presente provvedimento;
 

DECRETA

Art. 1
(Istituzione e composizione)

1. E’ istituito, presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Aldo Chirianni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di “coordinatore”;
- ing. Costantino Caruso, in rappresentanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell'INAL;
- sig. Carlo Ratti, in rappresentanza dell'INAIL;
- ing. Raffaele Sabatino, in rappresentanza dell'INAIL.

 

Art. 2
(Funzionamento e durata)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dal dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro di questa Direzione Generale, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige e sottoscrive apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all’unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di due mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 16 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Romolo de Camillis