Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 marzo 2017, n. 13449 - Lavoro di sostituzione di cavi di linee telefoniche e rottura del palo di legno. Obblighi nel subappalto


 

In caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro


 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA Data Udienza: 15/09/2016

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte d'Appello di Torino con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo in data 19 novembre 2011, (passata in giudicato nei confronti del coimputato S.A.S.), ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di B.G., concedendo allo stesso i doppi benefici di legge. Le accuse contestate agli imputati riguardavano, per quel che rileva in questa sede, quanto alla posizione del B.G., il reato di cui agli artt. 40 comma 2, 41 commi 1 e 3 e 590 cod. pen., perché, nella loro qualità, B.G., in particolare, di responsabile della struttura operativa del Piemonte e Val d'Aosta, della SIRTI S.p.A., cagionavano lesioni personali colpose gravi (nella specie frattura del gomito destro, del bacino e della V vertebra lombare e della I vertebra sacrale, da cui derivava una malattia della durata superiore a 40 giorni) a C.F. e ciò per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di leggi, in quanto consentivano a quest'ultimo di salire su di un palo in legno ad un'altezza di metri sei circa da terra, senza aver prima verificato l'integrità del palo stesso, con la conseguenza che nella fase di discesa il palo si rompeva alla basse e si rovesciava a terra, trascinando il C.F. che era imbracato al palo e che, a seguito della caduta, si procurava le lesioni di cui sopra.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del difensore di fiducia il B.G. denunciando sotto più profili difetto ed illogicità manifesta della motivazione.
 

 

Diritto

 


3. Emerge in fatto dalla sentenza di merito che C.F., dipendente dell'impresa individuale S.T.T. di S.A.G., era intento, come già ricordato, ad effettuare un lavoro di sostituzione di cavi di linee telefoniche sostenute da pali in legno, oggetto del contratto di subappalto n. OA38300 del 19 maggio 2009 con la ditta SIRTI S.p.A., della cui struttura operativa regionale era responsabile l'odierno ricorrente.
A quest'ultimo è stato contestato di non aver fornito alla impresa individuale dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il subappaltatore era destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività, tenuto conto che il P.O.S. redatto dalla S.T.T. non faceva alcun cenno ai rischi esistenti nei lavori sui pali ed alle misure di sicurezza da adottare. Sostiene il ricorrente che la gravata sentenza avrebbe preso atto che la SIRTI aveva adempiuto ai propri obblighi di informazione sui rischi specifici dei lavori appaltati, ma che avrebbe comunque confermato l'affermazione di penale responsabilità del B.G. sulla base dell'art. 26 comma 2 lett. a) d.lgs.vo n. 81 del 2008 che prevede la cooperazione del datore di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto del lavoro appaltato.
Il ricorso è infondato: osserva il Collegio: nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio può citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278; cfr. anche, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013 , Miniscalco e altro, Rv. 257902).
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è quindi violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio - va ripetuto- non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 16422 del 29/01/2007, Di Vincenzo, non massimata). Ciò è, nella specie, certamente consentito affermare atteso che il profilo di colpa specifica accertato in sentenza è certamente riconoscibile nella descrizione dell'addebito quale contenuta in imputazione. Non può, infatti, dubitarsi che il rimprovero di non aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di informazione, sebbene non focalizzi lo specifico profilo considerato in sentenza, ne risulti comunque comprensivo e, per converso, questo ne costituisca sviluppo e precisazione non radicalmente innovativa tale da non consentire un compiuto esercizio del diritto di difesa.
Appare in ogni caso dirimente, nel senso di smentire la fondatezza della censura, il rilievo che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica, come accade nella specie), essendo in tal caso consentito al giudice di aggiungere, agli elementi di fatto contestati, altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (v. ex plurimis Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro, Rv. 260161; Sez. 4)
Quanto alla questione sollevata dal ricorrente in ordine alla posizione della SIRTI, va ricordato come il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni. In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro rispetto all'altra (da ultimo Cass. IV, 5 giugno 2008, Rv. 240314). Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.
Nella specie, avuto riguardo alla fase in cui avvenne l'incidente non è ipotizzabile alcun esonero da responsabilità per il mancato controllo del rischio. Gli interventi per la sicurezza erano comuni a tutte le imprese operanti, sicché era obbligo del B.G. assicurarsi che esse fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa.
L'interpretazione della Corte territoriale risulta quindi certamente conforme a una corretta interpretazione delle norme in tema di prevenzione degli infortuni del lavoro. Nè può dubitarsi che la rilevata carenza dei presidi di sicurezza o il mancato espletamento di attività di vigilanza mirate a prevenire il rischio integrino condotta omissiva colposa, ascrivibile a responsabilità del B.G., con evidente efficacia causale rispetto all’evento, quanto meno per la violazione degli obblighi di ordinaria e comune prudenza, che, come noto, obbliga l'imprenditore ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2016