Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 marzo 2017, n. 7786 - Attività di saldatore e malattia professionale. Accolto il ricorso del lavoratore


Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 27/03/2017

 

Fatto

 


Con sentenza depositata il 14.2.2012, la Corte d'appello dell'Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda di GA.G. volta a condannare l'INAIL ad attribuirgli la rendita per malattia professionale.
La Corte, per quanto qui interessa, riteneva che in specie non fosse stata provata l'esposizione a rischio, in considerazione della genericità delle allegazioni svolte dall'assistito nel ricorso e della non univocità delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio.
Contro tali statuizioni ricorre GA.G., affidandosi a due motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste l'INAIL con controricorso.
 

 

Diritto

 


Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.m. 9.4.2008, recante il nuovo sistema tabellare delle malattie professionali, dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3, T.U. n. 1124/1965, e degli artt. 421 e 437, comma 2°, c.p.c., per non avere la Corte ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta esposizione a rischio, nonostante egli avesse dedotto di svolgere da trent'anni attività di saldatore elettrico presso imprese esercenti la manutenzione meccanica e la saldatura di impianti petrolchimici e di essere stato esposto a sostanze chimiche la cui natura era stata precisata nel corso del giudizio di primo grado mediante esibizione di tabella recante la loro specifica indicazione, senza peraltro attivare i poteri istruttori d'ufficio volti alla ricerca della verità materiale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale valorizzato le risultanze istruttorie (e segnatamente le prove testimoniali) che deponevano nel senso della provenienza della tabella acquisita a seguito di esibizione dallo stabilimento industriale presso il quale egli aveva prestato la propria attività.
Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, dato che, indipendentemente dalla prospettazione difensiva, le censure concernono la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, e sono fondati nei termini di cui appresso. 
Va premesso che, anche nel vigore del testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2, d.lgs. n. 40/2006, non è comunque consentita a questa Corte di legittimità una rinnovazione del giudizio di fatto, ossia una nuova valutazione delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio di merito: l'unico possibile controllo del fatto in sede di legittimità concerne la tenuta argomentativa delle ragioni che hanno portato il giudice di merito ad apprezzare il fatto controverso secondo una certa ricostruzione piuttosto che un'altra, rilevando che nell'apprezzamento di quel fatto egli sia incorso in un'omissione di motivazione ovvero abbia reso una motivazione insufficiente o contraddittoria, la prima delle quali rinvenendosi ogniqualvolta il rinvio alle risultanze probatorie non risulti idoneo (ad es., per la loro perplessità o non univocità) a chiarire quale di esse sia stata ritenuta decisiva al fine dell'accertamento del fatto e la seconda qualora il giudice abbia errato nell'applicazione dei principi di induzione e/o inferenza.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata meriti le censure rivoltele, dal momento che ha escluso che fosse stata raggiunta la prova sia della provenienza della tabella recante l'elenco delle sostanze chimiche che il ricorrente aveva indicato come presenti sul luogo di lavoro sia della connessione di queste ultime con l'attività di saldatore da lui svolta, nonostante che le testimonianze assunte nel corso del processo (e debitamente trascritte nel ricorso per cassazione) avessero riferito che la tabella indicava le sostanze chimiche presenti all'interno dello stabilimento S., dove il ricorrente ha pacificamente lavorato come manutentore, confermando che trattavasi di sostanze alle quali egli era esposto nell'espletamento delle sue mansioni di saldatore.
E' precisamente su questo punto che la motivazione offerta dalla Corte a suffragio delle proprie conclusioni deve considerarsi del tutto omessa: non una parola è stata infatti spesa per argomentare l'eventuale inattendibilità dei testimoni che tanto avevano riferito. E che si tratti di fatto (secondario) decisivo è evidente sol che si pensi che il CTU nominato in primo grado aveva concluso per l'origine professionale della malattia denunciata dal ricorrente sulla scorta delle tabelle di cui al d.m. 9.4.2008, che correla i tumori del sistema emolinfopoietico, tra i quali la leucemia mieloide cronica, alle lavorazioni che espongono all'azione di butadiene o di ossido di etilene.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
 

 

P. Q. M.

 


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.12.2016.