Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 aprile 2017, n. 9873 - Ritardi nel pagamento delle retribuzioni e modifiche illegittime di orario e turni di lavoro non costituiscono mobbing ma giustificano le dimissioni


Presidente Nobile – Relatore Patti

 

 

Fatto
 

 


Con sentenza 15 luglio 2014, la Corte d’appello di Napoli accertava la giusta causa delle dimissioni rassegnate da G.A. e condannava la datrice C.R.S. - Centro di Riabilitazione Sanitaria s.p.a. al pagamento, in suo favore, delle somme di Euro 1.494,00, a titolo di indennità di preavviso, di Euro 1.198,00, a titolo di indennità di visita domiciliare, di Euro 6.200,00, pari al 10% delle retribuzioni mensili nette percepite in costanza di rapporto (anziché nella richiesta misura di Euro 300.000,00), a titolo di danno esistenziale: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato tutte le domande della lavoratrice (oltre a quelle suindicate, di risarcimento dei danno morale, professionale e biologico).
In esito alle scrutinate risultanze istruttorie, la Corte territoriale escludeva la ricorrenza della denunciata condotta datoriale di mobbing e così pure la prova, alla luce della rinnovata C.t.u. medico-legale psichiatrica, dei danni biologico e morale rivendicati.
Essa riteneva invece la giusta causa delle dimissioni della lavoratrice per la molteplicità degli inadempimenti della società datrice nell’organizzazione del lavoro (reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni, modifiche illegittime dell’orario e del turno di lavoro) e provata la spettanza dell’indennità di visita domiciliare e del risarcimento per danno esistenziale, di cui giustificato il criterio di liquidazione in via equitativa.
Con atto notificato il 13 gennaio 2015, C.R.S. s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste G.A. con controricorso.

 

 

Diritto

 



Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inconfigurabilità del danno esistenziale riconosciuto, siccome non individuabile come categoria autonoma e diversa del danno non patrimoniale, neppure provato in modo adeguato, nonché omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., sul fatto controverso di detta contestata riconoscibilità (pure da escludere per le risultanze della C.t.u. medico-legale).
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61 CCNL 2 febbraio 2005 e 51 CCNL 23 dicembre 1999 del personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da centri di riabilitazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erroneo riconoscimento alla lavoratrice dell’indennità di visita domiciliare, prevista soltanto dal primo, in vigore ad avvenuta cessazione (nell’anno 2004) del suo rapporto, essendo invece prevista in quello previgente una diversa indennità di pronta disponibilità (caratterizzata dalla immediata reperibilità del dipendente e dal suo obbligo di raggiungimento del presidio nel minor tempo possibile dalla chiamata), senza alcuna motivazione al riguardo.
Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per inesistenza dei due motivi (ritardo reiterato nella percezione della retribuzione, offesa della dignità professionale) a giustificazione delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice con lettera del 18 maggio 2004, senza alcuna motivazione al riguardo.
Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione sul fatto controverso dell’erroneo riconoscimento del danno esistenziale, è infondato.
La Corte territoriale ha operato una corretta collocazione del danno esistenziale (non isolata quale autonoma categoria e senza duplicazioni risarcitorie non consentite: Cass. 13 gennaio 2016, n. 336) nella categoria generale del danno non patrimoniale, di natura composita e comprensiva (con il danno biologico e morale, alla stregua di profili in funzione descrittiva) anche del danno esistenziale (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1361).
Ed esso ha pure esattamente liquidato in via complessiva nella sua unitarietà (Cass. 15 gennaio 2014, n. 687; Cass. 16 novembre 2011, n. 24015) e nella ricorrenza delle condizioni per il suo riconoscimento (Cass. s.u. 11 novembre 2008, n. 26972), sulla scorta di un argomentato accertamento (per le ragioni esposte ai primi due capoversi di pg. 11 in riferimento al primo periodo di pg. 8 della sentenza).
La Corte partenopea ha quindi correttamente applicato il principio regolante l’onere della prova in materia, anche in via presuntiva (Cass. 19 gennaio 2015, n. 777; Cass. 30 novembre 2011, n. 2575; Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022), sulla base di un accertamento congruamente argomentato e con liquidazione in via equitativa, giustificata nell’adozione del suo criterio (per le già citate ragioni esposte).
Infine, il vizio motivo denunciato è inammissibile, alla luce del più circoscritto cono devolutivo del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).
Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 61 CCNL 2 febbraio 2005 e 51 CCNL 23 dicembre 1999 del settore per erroneo riconoscimento alla lavoratrice dell’indennità di visita domiciliare senza neppure motivazione, è inammissibile.
La questione è infatti nuova, non risultando trattata dalla sentenza impugnata.
Né la ricorrente ha indicato specificamente e neppure trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito: sicché l’omissione si riflette sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; 11 gennaio 2007, n. 324).
E neppure, infine, è stata indicata, né tanto meno risulta l’integrale produzione dei CCNL sulla cui erronea applicazione (tra l’altro esigente la ricognizione dell’intero testo per la verifica della mancata previsione denunciata in quello 23 dicembre 1999) il motivo è fondato (Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 7 luglio 2014, n. 15437).
Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2118 c.c. per inesistenza dei due motivi di giusta causa delle dimissioni della lavoratrice con lettera 18 maggio 2004, è parimenti inammissibile.
Esso consiste nella contestazione della valutazione probatoria e dell’accertamento in fatto del giudice di merito, con sollecitazione ad una rivisitazione del merito, insindacabile in sede di legittimità, laddove congruamente e correttamente motivato (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694): come nel caso di specie (per le ragioni probatorie esposte da pg. 5 a pg. 7 ed apprezzate come integranti giusta causa di dimissioni al terz’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza).
Il motivo difetta pure di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione e di specifica indicazione della sede di produzione della lettera di dimissioni della lavoratrice (Cass. 18 novembre 2015, n. 23575; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 24 ottobre 2014, n. 22607).
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione al difensore antistatario della controricorrente, secondo la sua richiesta.

 

 

P.Q.M.

 



La Corte rigetta il ricorso e condanna C.R.S. s.p.a. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.