Cassazione Civile, Sez. 6, 05 maggio 2017, n. 11046 - Riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, co. 8. Decadenza


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 05/05/2017

 

 

 

Rilevato che:
- la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda con la quale L.M., F.A., E.M., pensionati rispettivamente dal I gennaio 1995, dal I aprile 2001, dal I aprile 2002, avevano chiesto (in relazione al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della Officine di Costamasnaga S.p.A.) il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, co. 8. Riteneva la Corte territoriale che, in assenza di domanda presentata all'I.N.A.I.L., sussistesse la decadenza ai sensi dell’art. 47, co. 5, del D.L. n. 269/2003 ritenuta applicabile a tutte le categorie di lavoratori interessati;
- per la cassazione della decisione propongono ricorso L.M., F.A., E.M., affidato ad un motivo;
- l’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato;
- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- i ricorrenti hanno depositato memoria;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
 

 

Considerato che:
- con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 del D.L.. n. 269/2003 conv. nella L. n. 326/2003 in combinato disposto con l’art. 3 del D.M. 27 ottobre 2004, n. 16179, della L. n. 350/1993, art. 3 co. 132, dell’art. 13, co. 8, della L. n. 257/1992, in relazione alla ritenuta decadenza per mancata presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. entro il 15/6/2005, termine fissato dal D.M. 27/10/2004, disposizione non applicabile alle ipotesi per quali era stata fatta salva la disciplina previgente dall’art. 3 co. 132, della L. n. 350/2003;
- il motivo è manifestamente fondato (in conformità con le decisioni di questa Corte del 6 maggio 2016, n. 9256, 16 luglio 2015, n. 14895, 25 marzo 2015, n. 5928, 25 novembre 2014, n. 24998 rese in fattispecie del tutto analoghe);
- rilevano, nella vicenda in questione, le modifiche apportate all’art. 47 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 da parte della legge di conversione del 24 novembre 2003, n. 326 nonché la successiva L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, co. 132 (legge finanziaria per l’anno 2004);
- l’art. 47, co. 5, come modificato in sede di conversione, prevede che i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici;
- il co. 6 bis, aggiunto dalla legge di conversione, specifica che sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’art. 13, co. 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, nonché per coloro che alla medesima data, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento;
- la successiva L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, co. 132 (legge finanziaria per l’anno 2004) ha, quindi, stabilito, sempre nell’ambito della disciplina del regime transitorio, che, in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, co. 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. ovvero ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data;
- con tale ultimo intervento, il legislatore, dunque, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuto ad escludere l’applicabilità della stessa ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato il diritto a pensione (ai sensi dell’art. 47, co. 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, co. 8); - coloro che alla stessa data abbiano presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall’esposizione ad amianto; - coloro che a tale data abbiano comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore;
- tali categorie di assicurati sono venute così ad aggiungersi a quelle già escluse dall’art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruiscano dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data abbiano già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento); 
- la lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall’interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente - cfr. ex plurìmis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 -;
- in conseguenza, la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto ha maturato solo chi abbia maturato il diritto alla pensione oppure abbia ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto;
- è quindi intervenuto il DAL 27 ottobre 2004 che, all’art. 1, ha così previsto: “1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, co. 8, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; 
- con riguardo all’ultimo inciso ed alla portata ‘generale’ dell’obbligo di presentazione della domanda all’I.N.A.LL. nel previsto termine decadenziale di 180 giorni le sopra citate pronunzie di questa Corte (Cass. n.  9256/2016; Cass. n. 14895/2015; Cass. n. 5928/2015; Cass. n. 24998/2014), muovendo dall’assunto che tale D.M., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, hanno ritenuto che il riferimento, per l’applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, co. 8, va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione. Ed allora, la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori. Il D.M., in sostanza, prevedendo l’obbligo di presentazione della domanda entro il termine di 180 giorni anche per i lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, co. 6 bis, (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, co. 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non contempla espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all’assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall’altra, lungi dal prevedere analoga decadenza speciale contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, co. 6 bis cit. -). Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest’ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato;
- la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M., determinasse la decadenza degli odierni ricorrenti, già pensionati da data anteriore al 2 ottobre 2003, richiedendosi la preventiva verifica dell’eventuale decadenza sulla base della disciplina generale (art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella legge n. 438 del 1992);
- la proposta va, pertanto, condivisa e il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017