Cassazione Penale, Sez. 7, 17 maggio 2017, n. 24429 - Pluralità di violazioni in materia di sicurezza. Esposizione al pericolo di caduta dall'alto per tanti lavoratori: nessuna particolare tenuità del pericolo


"... in considerazione della pluralità di violazioni e del loro contenuto, non ricorrono né il requisito della non abitualità delle violazioni, avendo l'imputato commesso plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, né quella della esiguità del pericolo conseguente alle condotte poste in essere dall'imputato, giacché, con un comportamento potenzialmente assai pericoloso per l'incolumità e la sicurezza dei lavori, il ricorrente aveva omesso l'approntamento di una serie di fondamentali cautele antinfortunistiche (e cioè di dotare le impalcature, i pianerottoli e le passerelle di opere provvisionali idonee a evitare il pericolo di cadute dall'alto, e anche di munire le aperture dei solai e delle piattaforme di parapetti e tavole fermapiede), esponendo al rischio di caduta dall'alto un numero indeterminato di lavori, con la conseguenza che deve essere esclusa la particolare tenuità del pericolo conseguente alle condotte dell'imputato, e con essa anche la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen."


 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 05/04/20

 

 

 

Fatto

 

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha condannato D.C. alla pena di euro 4.800,00 di ammenda in relazione a plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista da tale disposizione, sottolineando la mancata considerazione da parte del Tribunale della avvenuta regolarizzazione di buona parte delle irregolarità, con la conseguente eliminazione di pericoli per i lavoratori.
 

 

Diritto

 


Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, prive di qualsiasi confronto critico con la fattispecie concreta e con la motivazione del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza impugnata è successiva alla introduzione della disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen., di cui avrebbe quindi dovuto essere richiesta l'applicazione al giudice del merito, sicché la mancanza di tale richiesta esclude la sussistenza di un vizio di motivazione sul punto e preclude a questa Corte l'esame della relativa questione, in quanto l'aspetto dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotto per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen,, se tale disposizione era, come nella specie, già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678, nella quale è stato precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado; conf. Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281).
E' appena il caso, comunque, di rilevare, che, in considerazione della pluralità di violazioni e del loro contenuto, non ricorrono né il requisito della non abitualità delle violazioni, avendo l'imputato commesso plurime violazioni alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, né quella della esiguità del pericolo conseguente alle condotte poste in essere dall'imputato, giacché, con un comportamento potenzialmente assai pericoloso per l'incolumità e la sicurezza dei lavori, il ricorrente aveva omesso l'approntamento di una serie di fondamentali cautele antinfortunistiche (e cioè di dotare le impalcature, i pianerottoli e le passerelle di opere provvisionali idonee a evitare il pericolo di cadute dall'alto, e anche di munire le aperture dei solai e delle piattaforme di parapetti e tavole fermapiede), esponendo al rischio di caduta dall'alto un numero indeterminato di lavori, con la conseguenza che deve essere esclusa la particolare tenuità del pericolo conseguente alle condotte dell'imputato, e con essa anche la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza dell'unica doglianza cui è stato affidato.
L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 5 aprile 2017