Cassazione Penale, Sez. 3, 26 maggio 2017, n. 26421 - Ricorso del P.G. contro l'assoluzione di un DL basata sul solo presupposto del dubbio circa l'effettiva conoscenza della procedura di regolarizzazione emessa dall'organo di vigilanza


 

 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 09/02/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Fermo che ha assolto L.G., quale titolare dell'omonima ditta, dai reati di cui agli artt. 96, comma 1 lett. g), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, nonché 18, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché il fatto non sussiste.
2. Con un unico motivo volto a denunciare la violazione degli artt. 20 e ss. del d. Lgs. n. 758 del 1994, lamenta che la sentenza è pervenuta ad assoluzione sul solo presupposto del dubbio circa l'effettiva conoscenza della procedura di regolarizzazione emessa dall'organo di vigilanza; tuttavia, l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni relative alla procedura di regolarizzazione non determina l'improcedibilità dell'azione penale non essendo preclusa all'imputato la possibilità di definire la propria posizione attraverso l'oblazione in sede amministrativa e penale.
 

 

Diritto

 


1. Va anzitutto premesso che dalla sentenza impugnata si ricava che, a seguito di accesso ispettivo eseguito in data 26/09/2012 presso la ditta dell'imputato veniva constatata una serie di violazioni in materia antinfortunistica in particolare con riguardo al mancato adempimento degli obblighi di formazione e informazione nonché in relazione al mancato invio dei lavoratori alla visita medica; emerge altresì dalla sentenza che né un primo verbale di prescrizione ed invito al pagamento in data 05/10/2012, relativo alla violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 81 del 2008 né un secondo verbale di prescrizione, redatto il 10/01/2013, e relativo ad altre violazioni della medesima normativa, venivano con certezza notificati all'interessato; ciononostante, l'imputato provvedeva alla regolarizzazione della violazione indicata nel primo verbale in quanto già all'atto dell'ispezione contestatagli in via immediata dagli ispettori senza però potere provvedere al pagamento non avendo appunto ricevuto la notifica del verbale stesso; non procedeva poi ad alcuna regolarizzazione delle violazioni di cui al secondo verbale non avendo mai ricevuto alcuna contestazione (neppure, pare di comprendere, quella in via orale e immediata all'atto del sopralluogo).
2. Ciò posto, va ricordato che l'art.20, comma 1, del d.lgs. n. 758 del 1994 in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, prevede che «allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario»; il successivo art. 21 dispone poi che nel caso in cui risulti avvenuto l'adempimento delle prescrizioni il contravventore è ammesso a pagare su iniziativa dell'organo preposto alla vigilanza, in un termine prestabilito (30 giorni), una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Lo stesso organo di vigilanza, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, ha l'obbligo di comunicare al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione e l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa, mentre nel caso di accertato inadempimento alla prescrizione deve darne comunicazione al Pubblico Ministero entro 90 giorni. Seguono poi le disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 che riguardano rispettivamente l'attività del Pubblico Ministero nei confronti dell'Organo di vigilanza ai fini della emissione da parte di quest'ultimo della prescrizione e la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il Pubblico Ministero abbia ricevuto dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore ha adempiuto alla prescrizione ed ha pagato la sanzione amministrativa ovvero non vi ha adempiuto. In ultimo, l'art. 24 prevede l'estinzione della contravvenzione in caso di accertato adempimento entro i termini della prescrizione impartita al contravventore e del pagamento della relativa sanzione nel termine prefissato.
A propria volta l'art. 15 del d. lgs. n. 124 del 2004, in tema di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e del lavoro, ed intitolato "prescrizione obbligatoria", prevede, al comma 10, che «con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto» e, al comma 3, che «la procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie é a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione».
Ora, sulla portata di tali disposizioni e, in particolare sulla loro cogenza o meno nei confronti del personale ispettivo, con i conseguenti riflessi sul piano dei reati suscettibili di essere, a seguito della emanazione di tale prescrizione, estinti ex art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994 cit., si sono formate, nella giurisprudenza di questa Corte, due linee interpretative tra loro non collimanti: da un lato si è sostenuto non essere causa di improcedibilità dell'azione penale per le contravvenzioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro l'omessa indicazione, ad opera dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione (tra le altre, Sez. 3, n. 20562 del 21/04/2015, dep. 19/05/2015, Rabitti, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864 del 18/11/2010, dep. 17/02/2011, Zecchino, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010, dep. 12/07/2010, Cionna e altri, Rv. 248097); dall'altro, invece, si è affermato che l’omessa fissazione da parte dell'organo di vigilanza di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall’art. 20, comma 1 cit., è causa di improcedibilità dell'azione penale (Sez.3, n. 37228 del 15/09/2015, dep. 08/09/2016, Eheim, Rv. 268050; Sez. 3, n. 34900 del 06/06/2007, dep. 17/09/2007, P.M. in proc. Loi, Rv. 237198), aggiungendosi incombere all'organo dell'accusa l'onere di provare che il verbale redatto dall'organo di vigilanza sia stato ritualmente notificato al datore di lavoro ovvero che l'atto sia stato altrimenti regolarmente portato a conoscenza di quest'ultimo (Sez. 3, n. 10726 del 09/01/2009, dep. 11/03/2009, Dulizia, Rv. 243092).
Nella specie, tuttavia, non si tratta di valutare se l'organo di vigilanza dovesse o meno impartire le prescrizioni finalizzate alla regolarizzazione, posto che dalla stessa sentenza dette prescrizioni vengono indicate come effettivamente adottate, quanto, invece, di prendere atto della mancata comunicazione delle medesime all'interessato e delle conseguenze di una tale omissione; sicché, mentre, da un lato, ed in altri, termini, il difforme orientamento giurisprudenziale quanto all'obbligo o meno di impartire le prescrizioni in oggetto non viene in rilievo nella specie, dall'altro non può che considerarsi l'incongrua soluzione adottata dalla sentenza impugnata che, in luogo di prendere atto dello "stallo" rappresentato dalla mancata comunicazione delle prescrizioni, unicamente risolvibile mediante l'effettuazione, ad opera del P.M., dell'adempimento mancante, è contraddittoriamente ed immotivatamente pervenuta, rispetto alle premesse fattuali da essa stessa poste, ad assolvere l'imputato per insussistenza del fatto.
Ne consegue la fondatezza, in tali limiti, del ricorso del P.G. con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Procuratore della Repubblica al fine di completare l'iter di regolarizzazione attraverso la comunicazione all'interessato delle prescrizioni e delle relative sanzioni da pagare onde porre l'interessato in condizioni di potere estinguere i reati.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo per quanto di competenza.
Roma, 9 febbraio 2017