Cassazione Civile, Sez. 6, 07 giugno 2017, n. 14249 - Rendita per ipoacusia da rumore. Eccezione di prescrizione


Presidente: ARIENZO ROSA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 07/06/2017

 

 

 

Rilevato:
1. che il Tribunale di Campobasso, dichiarata infondata l'eccezione di prescrizione del diritto formulata dall’Inail ex art. 112 T.U. n. 1124 del 1965, rigettava la domanda proposta da P.R. per ottenere la rendita per l’ipoacusia da rumori di asserita origine professionale;
2. che la Corte d'appello di Campobasso, pur confermando la statuizione che aveva ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rendita, in riforma della sentenza del primo giudice dichiarava il diritto del P.R. a percepire la rendita per malattia professionale (ipoacusia professionale rapportata ad una percentuale invalidante del 25%) e condannava l'Inail all'erogazione dei relativi ratei a far data dalla domanda amministrativa, oltre accessori come per legge;
2. che l'Inail ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 111 e 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965 e lamentando che la Corte territoriale non abbia accolto l'eccezione di prescrizione che era stata sollevata dall'istituto, con riferimento al fatto che il P.R. aveva presentato una prima domanda amministrativa di malattia professionale alla sede regionale Inail di Aosta il 16/1/1995, all'esito della quale la documentazione era stata trasmessa alla sede di Milano, ed aveva poi ripresentato all'Inail di Varese solo in data 12/4/2003 una nuova richiesta di visita medica per il riconoscimento della malattia professionale, seguita dal ricorso giudiziario del 2008. 
3. che P.R. ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso anche perché l'Inail in grado di appello si era limitato a riproporre l'eccezione di prescrizione ritenuta infondata dal Tribunale, senza proporre sul punto appello incidentale. Tale argomentazione è stata riproposta anche nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c.

 


Considerato:
1. che la proposta del relatore inviata alle parti ex art. 380 bis I comma c.p.c. dev’essere rimeditata, in quanto sulla questione proposta nel controricorso sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 11799 del 12 maggio 2017 hanno affermato il seguente principio di diritto:
«Qualora un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un'enunciazione in modo espresso, o attraverso un'enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell'appello incidentale, che è regolato dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all'art. 346 cod. proc. civ. Qualora l'eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell'appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., anche il potere del giudice d'appello di rilevazione d'ufficio, di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. »;
2. che l’applicazione del riportato principio di diritto comporterebbe, nel caso in esame, l’inidoneità della (mera) riproposizione dell’eccezione di prescrizione formulata dall’Inail nella memoria di costituzione in grado d’appello ad impedire il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che l’aveva espressamente rigettata;
3. che nel caso però la Corte d’appello si è pronunciata sull’eccezione di prescrizione, ritenendola infondata, senza configurare alcuna preclusione processuale;
4. che si apre quindi un ulteriore nodo problematico, ovvero se la possibilità di far valere nel giudizio di cassazione il giudicato interno formatosi nel corso del giudizio di merito e ivi non rilevato richieda che la sentenza d’appello sia formalmente impugnata con riferimento a tale aspetto, con ricorso principale o incidentale, oppure se al rilievo dell’intervenuto giudicato (che, nel caso, osterebbe ad un nuovo esame in questa sede della questione della prescrizione riproposta dall’Inail) possa procedersi anche d’ufficio, a prescindere dalla posizione processuale assunta dalle parti;
4 che si rende quindi necessaria un’interpretazione nomo filattica, che esclude la ricorrenza dell’ ipotesi prevista dall’art. 375 I comma n. 5 c.p.c. ,
 

 

P.Q.M.

 


visto l’art. 380 bis u.c. c.p.c., dispone la rimessione alla IV Sezione per l’udienza pubblica.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 6.4.2017 e del 23.5.2017