Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 giugno 2017, n. 13855 - Carcinoma polmonare non riconducibile all'esposizione del lavoratore a silice


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 01/06/2017

 

 

 

Fatto

 


La Corte d'appello di Genova ha rigettato l'impugnazione di A.B. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva respinto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'Inail alla costituzione della rendita ai superstiti a seguito della morte del marito G.M. che, secondo la ricorrente, era deceduto a seguito di malattia contratta su lavoro.
La Corte territoriale, nel confermare l'impugnata sentenza, ha rilevato che all'esito della relazione del consulente d'ufficio di primo grado, che aveva tenuto conto anche dei rilievi del consulente di parte, era stato possibile accertare che la denunziata malattia del carcinoma polmonare non era in alcun modo riconducibile all'esposizione del lavoratore a silice e che l'assicurato non era risultato essere affetto, in vita, da silicosi.
Per la cassazione della sentenza ricorre la A.B. con due motivi.
Resiste con controricorso l'Inail.
 

 

Diritto

 


1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, del D.P.R. 9/6/1975 n. 482, del D.P.R. 13/4/1994 n. 336 e della relativa Tabella (voci 43, 44, 49 e All. 8), degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 cod. civ. e dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 18/2/1988 n. 179, oltre che il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. In pratica, la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del consulente d'ufficio di primo grado senza tener conto delle presunzioni di legge in materia di malattie tabéllate, evidenziando, nel contempo, che l'Inail avrebbe avuto l'onere di dimostrare non solo la riconducibilità della malattia a cause extra-lavorative, ma anche che le mansioni espletate dal G.M. non avevano avuto idoneità sufficiente, neppure concausale, alla determinazione della stessa.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 78, 79, 80, 81, 85 e 133 del T.U. n. 1124 del 1965, degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia sul ruolo della silicosi/BPCO nel determinismo del decesso. In concreto, secondo la ricorrente, l'erronea adesione della Corte territoriale alle conclusioni del consulente d'ufficio in ordine alla dichiarata assenza della silicosi aveva comportato anche la mancata valutazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva e del suo ruolo concausale nella verificazione del decesso del G.M.; inoltre, la Corte aveva errato nell'escludere che l'attività di operaio addetto alla fabbricazione della ceramica, svolta per oltre trent'anni, potesse rilevare ai fini dell'accertamento della malattia professionale, fosse essa la silicosi, esclusa dal perito d'ufficio, o la broncopneumopatia, ammessa dal medesimo ausiliare.
Osserva la Corte che i due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati alla luce del fatto che il tentativo della ricorrente di dare per scontata l'esistenza di una malattia tabellata, atta a far presumere l'origine professionale dell'evento letale del coniuge, è apertamente sconfessata dalla Corte d'appello di Genova che ha recepito con adeguata motivazione le risultanze peritali, per cui le odierne censure finiscono per tradursi in un mero dissenso diagnostico non supportato da una fondata denunzia di devianza dai canoni scientifici.
Infatti, la Corte d'appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico, ha spiegato che il consulente d'ufficio ed il primo giudice avevano precisato che in base alla letteratura scientifica maggiormente accreditata non era possibile affermare che la comparsa del tumore polmonare nella persona del G.M. fosse collegata, neppure in via concausale, all'esposizione a silice. La Corte ha aggiunto che il consulente d'ufficio aveva ragionevolmente escluso che il G.M. fosse affetto da silicosi e che era pervenuto a tale convincimento sulla scorta di dati oggettivi, quali quelli radiologici e della TAC, entrambi negativi, tenendo in considerazione anche la qualità di fumatore dell'assicurato. Né elementi di segno contrario erano desumibili dal certificato necroscopico e dalla cartella clinica, mentre il riferimento alla silicosi ed alla broncopneumopatia si era registrato solo in sede di cenni anamnestici, il tutto superato dai corretti rilievi del consulente d'ufficio.
D'altra parte, va ricordato che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla ricognizione delle malattie da cui era affetto il G.M. costituisce tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto, come nella fattispecie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione.
In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, perché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostici dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi.
Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, poiché in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 7341/2004).
Si è, altresì, precisato (Cass. sez. lav. n. 9988 del 29/4/2009) che "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice."(conf. a Cass. Sez. lav. n. 15796 del 13.8.2004; v. altresì in senso analogo Cass. sez. lav. n. 8654 del 3/4/2008, Cass. sez. lav. n. 569 del 12/1/2011 e Sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 1652 del 3.2.2012) 
Né si è trascurato di osservare (Cass. Sez. 1, n. 16368 del 17/7/2014) che "in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione."
Va, infine, rilevato che in realtà, anche attraverso la denunzia dei vizi di violazione di legge, la ricorrente tenta di far discendere determinate conseguenze giuridiche da presupposti di fatto sconfessati dalla Corte di merito, laddove la stessa ha escluso, sulla base di precisi dati diagnostici di natura strumentale (radiografia e TAC), che la comparsa del tumore polmonare fosse collegata all'esposizione al silice, neanche come semplice concausa, aggiungendo che elementi di segno contrario non erano nemmeno desumibili dal certificato necroscopico e dalla cartella clinica.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
La soccombente non va condannata alle spese in quanto ricorrono nella fattispecie le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore dell'art. 42 del d.l. 30/9/03 n. 269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese Così deciso in Roma il 7 febbraio 2017