Cassazione Penale, Sez. 3, 18 luglio 2017, n. 35181 - Procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza del lavoro


 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 23/05/2017

 

 

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 7 gennaio 2016, ha condannato R.B., alla pena di € 6.000,00 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 133, 134, 122, 138, 139, 129 e 159 comma 2 lett. c) del d.lgs n. 81 del 2008 e art. 80 e 87 comma 3 d.lgs n. 81 del 2008; fatti accertati in Bronte il 24/03/2010.
2. Avverso la sentenza R.B. ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157-158 cod.pen. per avere, il Tribunale di Catania, omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati, essendo decorso il termine di prescrizione in epoca precedente alla pronuncia della sentenza, in data 7 gennaio 2016, avendo errato il Giudice nel sospendere il termine di prescrizione per lo studio della memoria difensiva.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di cui all'art. 649 cod.proc.pen. in relazione al capo C), fatto per il quale era già intervenuto un precedente giudicato con sentenza del Tribunale di Catania n. 57 del 2013.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 163 cod.pen. per omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e di violazione dell'art. 164 cod.pen. perché la precedente condanna a pena lieve non sarebbe di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale.
2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge perché il Giudice avrebbe dovuto sentire i testi della difesa ammessi e non ascoltati e il vizio di motivazione sul punto.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
 

 

Diritto

 


4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione in ragione della fondatezza del primo motivo di ricorso di carattere assorbente.
5. Con riguardo al primo motivo, giova ricordare che il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in questa materia ha previsto una articolata disciplina che all'art. 23 prevede una causa di sospensione del procedimento che, ai sensi dell'art. 159 comma 1 cod.pen. comporta la sospensione del corso della prescrizione.
Secondo quanto stabilito dall'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (intitolato "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"), nel caso in cui l'organo di vigilanza abbia accertato la commissione di un reato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, esso impartisce al contravventore, allo scopo di eliminare la contravvenzione, un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (comma 1); prescrizione con la quale l'organo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro (comma 3).
Al successivo art. 21, rubricato "verifica dell'adempimento", del d.lgs. n. 758 del 1994, si stabilisce che entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione (comma 1). E quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione accertata. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (comma 2) quando, invece, risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (comma 3).
Ai sensi del successivo art. 23, rubricato "sospensione del procedimento penale", il procedimento penale per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., fino al momento in cui il Pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.
A mente dell'art. 24, rubricato "estinzione del reato", se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2, la contravvenzione si estingue e il Pubblico ministero richiede l'archiviazione della notitia criminis 
6. Tutto ciò premesso, nel caso in esame, risulta che la comunicazione, ex art. 21 comma 2 del d.lgs citato, è pervenuta al Pubblico Ministero in data 25 maggio 2010 (documento acquisito all'udienza del 23 aprile 2015), e, pertanto, il termine di prescrizione del reato calcolato, ex art. 157- 159 e 161 cod.proc.pen. era decorso al 25 maggio 2015. Peraltro, a questo termine deve aggiungersi il periodo si sospensione della prescrizione dal 24 settembre 2015 al 7 gennaio 2016 per mesi tre e giorni 14, sicché la prescrizione era maturata all'8 settembre 2016, dunque prima della data di pronuncia della sentenza del 7 gennaio 2016.
7. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
Come affermato da S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod.proc.pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014,Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013 Giuffrida, Rv. 258441; Sez. 5, n. 39220 del 16/07/2008 Pasculli, Rv. 242191). Alla luce di quanto sopra non ricorrere una evidente causa di proscioglimento nel merito (del resto neppure il ricorrente solleva motivi sull'affermazione della responsabilità) e restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Così deciso il 23/05/2017