Cassazione Penale, Sez. 7, 27 luglio 2017, n. 37618 - Violazioni in materia di prevenzione degli infortuni. Ricorso inammissibile perché sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione


 

 

 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/05/2017

 

Fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 29.06.2011 il tribunale di Novara condannava l'A. alla pena di € 30.500,00 di ammenda per alcune violazioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei singoli capi di imputazione.
2. Ha proposto appello a mezzo del proprio difensore di fiducia l'imputato, con cui chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche ai fini dell'adeguamento della pena al fatto concreto.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso, così riqualificato l'atto di impugnazione trattandosi di sentenza inappellabile ex art. 593, c.p.p., è inammissibile non essendo il difensore fiduciario, Avv. Omissis, unico sottoscrittore dell'appello, all'atto della presentazione dell'impugnazione (20.10.2011), iscritta all'Albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, come prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.
4. Non rileva la circostanza che sia sopraggiunta l'iscrizione al predetto Albo in data successiva, ossia in data 19.04.2013. Ed invero, questa Corte ha già affermato che il ricorso per Cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione è inammissibile anche se successivamente il predetto difensore consegua la particolare legittimazione richiesta dall'art. 613, primo comma, cod. proc. pen. Nè possono acquisire rilievo i motivi nuovi presentati dal difensore ormai diventato cassazionista, posto che, ai sensi dell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen. l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (Sez. 5, n. 778 del 30/07/1991 - dep. 28/08/1991, Lo Russo ed altri, Rv. 188099).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P.Q.M.

 

 

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, in data 11 maggio 2017