Cassazione Penale, Sez. 6, 22 agosto 2017, n. 39338 - Maltrattamenti parafamiliari da parte della compagna dell'albergatore. Ruolo sostanziale di datrice di lavoro




Presidente Ippolito – Relatore Costanzo

 

 

Fatto

 



1. Con sentenza n. 3168/2016 la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bologna a Ma. Sa. per i reati (in concorso con M. P., deceduto) di maltrattamenti, violazione di domicilio e appropriazione indebita ai danni di Dh. Gl.. Con dichiarazione dell'8/06/2016, depositata in udienza il 10/06/2016 Ma. Sa. ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione.
2. Nel ricorso di Sa. si chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione circa: a) la sussistenza dei reati di violazione di domicilio (artt. 110 e 614 cod. pen.) e appropriazione indebita (artt. 110. 646 cod. pen.), perché la condanna è stata fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e dell'allora fidanzato (oggi marito) contenenti inverosimiglianze e contraddizioni e sull'assunto, giuridicamente erroneo, di una sua responsabilità perché gestrice di fatto dell'albergo nel quale la persona offesa lavorava e alloggiava; b) la sussistenza del reato di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.), per avere considerato la ricorrente datrice di lavoro di fatto della Gl. solo a causa del suo legame sentimentale con il proprietario dell'albergo e in una posizione di supremazia rispetto alla Gl. nella organizzazione dell'impresa; c) la determinazione della pena non nel minimo edittale, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

 

 

Diritto

 



1. Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso risultano manifestamente infondati perché concernono la ricostruzione e la valutazione del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito: fatto salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, spettano al giudice di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito una congrua e adeguata motivazione basata su pertinenti massime di esperienza applicate senza incorrere in fallacie logiche. Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, con valutazioni convergenti con quelle del Tribunale, ha fondato la responsabilità dell'imputata: per il reato ex art. 572 cod. pen., dalla pluralità delle condotte vessatorie descritte nel capo di imputazione e, quanto al ruolo direttivo svolto dalla ricorrente, dall'essere stata lei a assumere la persona offesa e a impartirle gli ordini per lo svolgimento del lavoro nell'albergo in cui al contempo abitava (pur nella comune consapevolezza della presenza anche di M. P., convivente del Sa. e formale titolare dell'impresa), in una condizione di sottoposizione della GI. all'autorità della Sa. in un contesto di parafamiliarità, ossia di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie e comuni alle comunità familiari, con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da discrezionalità e informalità (Sez. 6, n. 13088 del 05/03/2014, Rv. 259591; Sez. 6, n. 24642 del 19/03/2014, Rv. 260063; Sez. 6, n. 24057 del 11/04/2014, Rv. 260066); per i reati ex artt. 614 e 646 cod. pen., dall'essere acclarato - anche in assenza di una diversa versione dell'imputata - che fu la Sa. a disporre che i beni della Gl. fossero, senza sua autorizzazione, asportati dalla camera che occupava e accatastati in garage dove non furono più rinvenuti quelli di maggiore valore (pag. 6 della sentenza di primo grado e pag. 5 di quella di secondo grado).
3. Manifestamente infondate sono anche le deduzioni sviluppate nel terzo motivo di ricorso: la Corte ha confermato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale motivata dal Tribunale "per la particolare intensità del dolo e la durata delle condotte", il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - già escluse dal Tribunale in considerazione delle "modalità dei fatti, tutt'altro che episodici e occasionali" - per non avere rilevato elementi di valutazione favorevoli. Ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena motivato dal tribunale con la gravità delle condotte reiterate in un arco temporale "tutt'altro che circoscritto".

 

 

P.Q.M.

 



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende.