Cassazione Penale, Sez. 4, 25 ottobre 2017, n. 48946 - Operazioni di calzatura delle celle pneumatiche e inadeguatezza dell'indelegabile obbligo di valutazione dei rischi


 

 

 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 14/09/2017

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Brescia in data 17.10.2014, nei confronti di DB.L.P., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen.
Al prevenuto si contesta, nelle sue qualità di amministratore delegato della società S.I.A. spa e datore di lavoro di P.E. - in concorso con il dirigente delegato alla sicurezza C.G. separatamente giudicato - di avere cagionato al predetto dipendente le lesioni gravi indicate in rubrica, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 18, comma 1, lett. f, z, 28, comma 1, lett. a, 70 e 71, T.U. 81/2008). In particolare, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato non aveva valutato i rischi connessi all'uso della pressa SICOM e non aveva elaborato le relative procedure di prevenzione, atte a ridurre i rischi connessi alle operazioni di calzatura delle celle pneumatiche eseguite sulla macchina predetta. Ciò in quanto nel corso della riferita attività, l'operatore risultava esposto al rischio di lesione agli arti superiori, per effetto del pistone e degli elementi della cella in corso di assemblaggio, atteso che, stante l'inadeguatezza ai fini della sicurezza dell'impianto, l'addetto risultava costretto ad inserire la mano attraverso l'apertura presente sulla gabbia di protezione della macchina, disattivando il relativo blocco elettrico, al fine di insufflare aria compressa mediante una pistola.
La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che l'operazione effettuata dal dipendente infortunato costituiva una prassi ordinaria per i lavoratori dell'officina addetti alla calzatura delle celle pneumatiche. Il Collegio sottolineava che il documento di valutazione dei rischi aziendali non aveva adeguatamente apprezzato e valutato il rischio insito nella possibile elusione dei microinterruttori di sicurezza posti sullo sportello della gabbia della pressa. La Corte distrettuale rilevava che non poteva essere accolta la tesi difensiva, volta ad escludere la qualifica di datore di lavoro in capo al DB.L.P. e la relativa posizione di garanzia; al riguardo, osservava che la delibera con la quale erano stati conferiti i poteri al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ing. C.G., era del tutto generica. La Corte di merito sottolineava, altresì, che il richiamato documento di valutazione dei rischi era stato sottoscritto dallo stesso amministratore delegato DB.L.P..
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione DB.L.P., a mezzo del difensore.
L'esponente, nel contestare l'affermazione di responsabilità penale, con il primo motivo osserva che la Corte territoriale si è erroneamente basata, al fine di procedere alla ricostruzione delle modalità con le quali veniva effettuata in officina l'operazione di calzatura delle celle, sulle affermazioni rese dalla vittima e dal testimone P.E.. Osserva che altri testi hanno riferito che l'attività di calzatura poteva essere eseguita in maniera difforme da quella attuata il giorno dell'infortunio. A sostegno dell'assunto, la parte riporta stralci delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria dibattimentale. L'esponente rileva che i giudici di merito hanno valorizzato i contributi testimoniali solo nella parte in cui risultavano conformi al ragionamento seguito dai medesimi giudici.
Sotto altro aspetto, il ricorrente contesta le valutazioni effettuate in sentenza, rispetto alla inidoneità del microinterruttore di sicurezza posto sullo sportello della gabbia di protezione. Osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'operazione di calzatura delle celle veniva svolta da un solo operatore senza alcuna elusione dei presidi antinfortunistici.
Il ricorrente contesta, poi, che il documento di valutazione dei rischi non avesse adeguatamente considerato la possibile elusione dei microinterruttori di sicurezza. Rileva che la Corte distrettuale, sul punto, ha omesso di scrutinare i motivi di doglianza che erano stati dedotti con l'atto di appello, avendo valorizzato esclusivamente la distorta prassi esecutiva riferita da taluni testimoni.
Con il secondo motivo l'esponente contesta la qualifica di datore di lavoro - e la relativa posizione di garanzia - assegnata al DB.L.P.. Deduce l'erronea applicazione degli artt. 2 e 299 d.lgs. n. 81 del 2008.
Osserva che nell'atto di appello si era rilevato che al riguardo occorre tenere conto del concreto dispiegarsi, all'interno dell'azienda, dei poteri e delle responsabilità connesse all'organizzazione dell'attività lavorativa.
Ciò posto, la parte considera che la valutazione espressa dalla Corte di Appello si risolve nella violazione del disposto di cui all'art. 2, d.lgs. n. 81 del 2008.
Al riguardo, osserva che erroneamente la Corte distrettuale ha ritenuto che la struttura aziendale della SIA spa non possa qualificarsi come complessa e che l'imputato fosse titolare di poteri idonei a qualificarlo come datore di lavoro. Osserva che solo all'officina sono addetti circa 35 dipendenti, di talché la stessa può considerarsi come reparto autonomo. E sottolinea che la società ha diverse altre articolazioni in cui sono impiegati ulteriori 261 dipendenti.
L'esponente considera che il testo della stessa delibera riportata in sentenza evidenza che all'ing. C.G. sono stati assegnati i poteri del datore di lavoro, in tema di sicurezza. Rileva che erroneamente i giudici hanno valorizzato il fatto che il DVR riportasse la sottoscrizione deN'odierno imputato; ed osserva che è mancata
l'analisi della realtà aziendale, come imposto dall'art. 299, d.lgs. n. 81 del 2008, rispetto al concreto esercizio dei poteri in materia di sicurezza.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono.
2. Procedendo all'esame delle questioni affidate al primo motivo, giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresi avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Invero, il deducente piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, emergenti in tesi difensiva dal contenuto del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello.
É appena il caso di rilevare che le valutazioni espresse dalla Corte di Appello, rispetto alle modalità esecutive delle operazioni di calzatura delle celle ed in ordine alla inadeguatezza del documento di valutazione dei rischi, risultano immuni da aporie di ordine logico ed appaiono saldamente ancorate all'acquisito compendio probatorio. Il Collegio ha precisato che l'operazione effettuata dal dipendente infortunato costituiva una prassi ordinaria per i lavoratori dell'officina addetti alla calzatura delle celle pneumatiche. Al riguardo, in sentenza si precisa che i lavoratori non avevano in dotazione la pistola con beccuccio lungo; e che tale circostanza di fatto comportava la necessità di procedere alla apertura della gabbia di sicurezza, con la pressa in funzione; operazione agevolmente realizzabile, stante la accertata possibilità di elusione dei microinterruttori di sicurezza, posti sullo sportello della gabbia. I giudici dei merito hanno poi considerato che il DVR non aveva correttamente valutato il rischio insito nella possibile elusione dei microinterruttori, atteso che era mancata una adeguata ricognizione delle prassi lavorative. Al riguardo, in sentenza si osserva che, da anni, era invalsa l'abitudine, tra i dipendenti della SIA, di eseguire l'operazione di calzatura delle celle pneumatiche con strumenti che richiedevano, per il loro efficacie utilizzo, l'elusione dei presidi di sicurezza, con le modalità sopra riferite.
3. Il secondo motivo di ricorso non ha pregio.
La Corte di Appello si è specificamente soffermata sul contenuto della delibera con la quale l'ing. C.G. veniva nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Collegio ha insindacabilmente osservato che si trattava di una delibera rispondente ai requisiti di forma e sostanza previsti dall'art. 16, d.lgs. n. 81 del 2008; e ha quindi del tutto legittimamente considerato, con rilievo di ordine dirimente al fine di censire la doglianza con la quale la difesa negava la sussistenza della posizione di garanzia in capo all'amministratore delegato DB.L.P., rispetto all'infortunio verificatosi, che il datore di lavoro non può delegare l'attività di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 81 del 2008 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 50605 del 05/04/2013, Rv. 258125, ove si è chiarito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell'individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti; in termini: Sez. 4, Sentenza n. 27420 del 20/05/2008, Rv. 240886).
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha quindi considerato: che il Documento di Valutazione dei rischi, sottoscritto pure dal DB.L.P., nella sua qualità di amministratore delegato, era riferibile al contenuto dell'art. 28, d.lgs. n. 81 del 2008, anche in ragione dello specifico contesto aziendale di riferimento; e che il documento conteneva valutazioni del tutto inadeguate, rispetto alla operazione di calzatura delle celle pneumatiche. Deve altresì rilevarsi che la Corte di Appello ha sottolineato che l'infortunio si era verificato all'interno dell'officina, alla quale erano addetti circa 35 dipendenti, deputati alla manutenzione degli automezzi adibiti al trasporto di persone; e che ben 261 dipendenti, dei 300 lavoratori assunti dalla SIA, svolgevano mansioni di autista. La Corte di merito ha quindi rilevato che, in ragione delle riferite dimensioni aziendali, DB.L.P. aveva mantenuto un contatto diretto con l'attività produttiva, come confermato dai testi che avevano riferito della periodica presenza dell'amministratore delegato proprio in officina, con funzione di supervisore dell'attività.
3.1 A questo punto della trattazione preme rilevare che la decisone in esame si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla Corte di legittimità, nella sua massima espressione, sul punto di interesse. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che in tema di prevenzione degli infortuni, oltre a quella del datore di lavoro, all'interno dell'organigramma aziendale si delineano altre posizioni di garanzia, che si aggiungono alla figura datoriale. Segnatamente, gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro, in considerazione del rischio che si è in concreto realizzato, non vengono meno, pur in presenza di altri soggetti coinvolti nell'osservanza delle cautele antinfortunistiche, in tutte quelle situazioni ove si realizza il coinvolgimento integrato di varie condotte riferibili a diversi garanti. Qualora, infatti, la violazione antinfortunistica, in concreto verificatasi, riflette il deficit organizzativo generale, dipendente dai processi decisionali e gestionali ai quali hanno aderito soggetti collocati a vari livelli, la presenza di ulteriori garanti non determina alcun effetto liberatorio in capo al datore di lavoro, rispetto alla relativa posizione di garanzia (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 26110701, decisione in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante anche la condotta del responsabile del servizio che aveva redatto il documento di valutazione dei rischi con indicazione di misure organizzative inappropriate, sottovalutando il pericolo di incendio e omettendo di indicare ai lavoratori le opportune istruzioni per salvaguardare la propria incolumità).
E bene: nel caso di specie la Corte di Appello, in riferimento alla posizione dell'odierno imputato che oggi viene in rilievo, ha sottolineato che nella organizzazione della SIA spa non era rinvenibile un centro di poteri cui fosse demandata in via autonoma la gestione operativa dell'officina, ove il sinistro si era verificato; ciò in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con la quale era stato designato l'ing. C.G. quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non aveva assegnato al delegato i poteri organizzativi della produzione e delle risorse. Sulla scorta di tali rilievi, il Collegio ha considerato che all'imputato DB.L.P. era stato legittimamente rimproverato, nella sua qualità di datore di lavoro, di non aver adeguatamente valutato i rischi insiti nell'utilizzo della pressa, nelle operazioni di calzatura delle celle pneumatiche, sopra descritte. 
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2017.