• Amianto

la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado e respingendo l'appello dell'INPS, ha riconosciuto in favore di L.F. il diritto ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992.

La Corte di merito ha ritenuto che per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, di tale Legge non è necessario che la concentrazione di polveri di amianto nei luoghi di lavoro superi la soglia minima indicata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, stabilita solo a fini di prevenzione.

L'INPS ricorre in Cassazione criticando l'aver ritenuto possibile l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva prescindendo dal superamento della soglia di tolleranza indicata nel  D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.

Il motivo è fondato: la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata affermando che   "per l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva occorrono valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31"

 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5204-2007 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZI SERGIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1299/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2006 R.G.N. 1715/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l'Avvocato ANTONINI GIORGIO per delega NUNZI SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, confermando la decisione di primo grado e respingendo l'appello dell'INPS, ha riconosciuto in favore di L.F. il diritto ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992.
La Corte di merito ha ritenuto che per il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, di tale Legge non è necessario che la concentrazione di polveri di amianto nei luoghi di lavoro superi la soglia minima indicata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, stabilita solo a fini di prevenzione.
Con riguardo al caso di specie, lo svolgimento dell'attività di lavoro in reparti a rischio era rimasta provata dalle dichiarazioni dei compagni di lavoro e dal riconoscimento del beneficio in favore di alcuni di questi, nonchè dall'atto di indirizzo del Ministero del lavoro prodotto in primo grado.
Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione con un motivo.
Il L. resiste con controricorso.
Diritto

Con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della  L. n. 257 del 1992 art 13, comma 8, in relazione al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, del D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 47, convertito nella L. n. 326 del 2003.
Critica l'impugnata sentenza - formulando in conclusione uno specifico quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto possibile l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva prescindendo dal superamento della soglia di tolleranza indicata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, e quindi sufficiente l'accertamento che nell'ambiente di lavoro le fibre di amianto si presentino in una concentrazione di gran lunga superiore a quella incontrata dalla generalità delle persone.
Errata è anche la tesi della portata innovativa dell'art. 47, quanto alla indicazione di una precisa soglia di rischio.

Il motivo è fondato.

La Corte d'appello di Firenze ha aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che si pone in contrasto con i principi ripetutamente affermati nella soggetta materia da questa Corte; principi che vanno ribaditi in questa sede.
Ad iniziare dalla sentenza n. 4913/2001, è stato affermato che per l'attribuzione del beneficio della rivalutazione contributiva occorrono valori di rischio per esposizione a polveri di amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.
Questo principio è stato poi via via confermato da successive pronunce e, da ultimo, da Cass. 27583/06 e altre conformi.
Tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto contenuta nella L. n. 257 del 1992 art 13, comma 8, (nel testo di cui alla L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio, che invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (lavoro nelle cave o miniere di amianto), e, nella previsione del comma 7, dalla manifestazione di una malattia professionale.
L'opzione esegetica trova rispondenza nell'orientamento della Corte costituzionale che, con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, ha rilevato che la disposizione in questione ha una portata delimitata, non solo dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio, ma anche dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche.
Poichè il principio enunciato da questa Corte fa riferimento al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31, è opportuno ricordare che l'art. 24 indica, al comma 3, il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore) quale soglia di rischio per l'insorgere dell'obbligo di misure di prevenzione e monitoraggio a carico del datore di lavoro.
L'art. 31 indica (nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1993, ex art. 3) i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centi-metro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre in caso di fibre di crisolito.
Pertanto, la giurisprudenza si è attestata sul valore meno elevato di cui all'art. 24.
Ed è anche lo stesso valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto fissato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 59 - decies, (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) che, abrogando (art. 5) le disposizioni di cui al Capo terzo del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, ha inserito la novellata disciplina della protezione dei lavoratori dai rischi dell'amianto nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CEE riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro).
Anche il D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, nel modificare la misura e la portata del beneficio contributivo, precisa la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa con una diversa unità di misura dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24.
La nuova disciplina dell'ari. 47, non è applicabile alla presente causa, rientrando essa nei casi per i quali il legislatore, con la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, ha espressamente fatta salva la regolamentazione precedente di cui alla citata L. n. 257 del 1992, dal momento che il procedimento per ottenere il beneficio è già iniziato ed era in corso alla data del primo ottobre 2003 (Cass. 18 novembre 2004 n. 21862, 15 luglio 2005 n. 15008).
Tuttavia, la nuova disciplina, ancorchè non operante nella fattispecie per cui è causa, che resta regolata dalla Legge precedente (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8), vale però a confermare che anche quest'ultima imponeva, per la concessione del beneficio, il superamento di una soglia determinata di esposizione all'amianto.
Sarebbe infetti del tutto irragionevole e contrario al principio costituzionale di uguaglianza ipotizzare che, mentre con le nuove regole il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo quelle anteriori, questa fosse determinata secondo criteri soggettivi e variabili.
Si tratta pur sempre, in entrambi i casi, di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, di talchè non vi è motivo di trattare diversamente fattispecie uguali.
Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che si sia inteso applicare discipline diverse a casi del tutto uguali di esposizione per lungo periodo alla sostanza nociva, ponendo come discrimine tra l'uno e l'altro, un elemento del tutto estrinseco e casuale, come l'epoca di richiesta del beneficio; il che sarebbe contrario ai principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza (così Cass. 27583/06 cit.).
In conclusione, il ricorso dell'INPS deve essere accolto, considerato che la Corte d'appello ha ritenuto che l'applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non implichi necessariamente la verifica del superamento del valore di soglia di esposizione all'amianto di cui si è detto, e non ha proceduto alle valutazioni in merito al superamento della soglia stessa.
All'accoglimento consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, la quale definirà la controversia attenendosi al principio di diritto secondo il quale per il riconoscimento del beneficio contributivo in questione è richiesta, in particolare, un'esposizione all'amianto superiore al predetto valore-soglia.
Lo stesso giudice di rinvio provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009
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