Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 novembre 2017, n. 26473 - Regresso per infortunio mortale


 

Presidente: MAMMONE GIOVANNI Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 08/11/2017

 

Fatto


Con sentenza depositata il 28.10.2011, la Corte d'appello di Caltanissetta confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato E.P. (e, per essa, Agip Petroli s.p.a.), R.P., F.P. e P.F. al pagamento, quali responsabili civili, delle somme dovute all'INAIL a titolo di regresso per l'infortunio mortale occorso a C.C. in data 30.8.1993 presso lo stabilimento petrolchimico di Gela e rigettava l'appello incidentale di ENI s.p.a. e Raffineria di Gela s.p.a., che avevano impugnato la sentenza di primo grado, a seguito della notifica dell'appello da parte di uno dei convenuti in primo grado, sostenendo il loro difetto di legittimazione passiva.
Contro questa pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione dapprima ENI s.p.a. e successivamente Raffineria di Gela s.p.a., entrambe con tre motivi, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, prima ancora, l'irritualità della loro vocatio in ius, avvenuta per la prima volta solo in grado di appello. L'INAIL ha resistito ad entrambe le impugnative con distinti controricorsi. R.P., F.P., P.F. e F.C. (quest'ultimo già convenuto in primo grado, ma rimasto contumace in sede di gravame) non hanno svolto in questa sede attività difensiva. Le parti costituite hanno anche depositato memoria.
 

Diritto


Con il primo motivo di ricorso, ENI s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c., 111 e 24 Cost., vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il giudizio di primo grado fosse stato correttamente instaurato nei suoi confronti (nonostante che il ricorso introduttivo del giudizio non le fosse stato notificato) sulla scorta dell'avvenuta incorporazione da parte sua di AGIP Petroli s.p.a., peraltro avvenuta anteriormente alla data di proposizione della domanda giudiziale (21.1.2003).
Con il secondo motivo, ENI s.p.a. lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni dianzi cit. e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto validamente instaurato il contraddittorio nonostante che il ricorso di primo grado fosse stato notificato a E.P., soggetto inesistente e affatto privo di rapporti con AGIP Petroli s.p.a. e, di riflesso, con essa ricorrente.
Con il terzo motivo, ENI s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2504-bis e 2049 c.c., nonché vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che i lavoratori responsabili dell'infortunio prestassero la loro attività alle dipendenze di società poi in essa incorporate e avere conseguentemente ritenuto la sua responsabilità civile nonostante che R.P., individuato quale responsabile dell'infortunio mortale, non fosse stato suo dipendente, essendo stato invece dipendente di E.P. s.r.l., già gerente dello stabilimento di Gela, e il debito relativo al costo dell'infortunio non fosse stato indicato nelle scritture contabili obbligatorie.
Censure affatto analoghe sono contenute nel ricorso proposto da Raffinerie di Gela s.p.a.: con il primo e il secondo motivo, infatti, si lamenta la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 101 c.p.c., 111 e 24 Cost., nonché vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto la sua legittimazione passiva unicamente sulla scorta dell'avvenuto conferimento, da parte di AGIP Petroli s.p.a., del ramo d'azienda relativo alla raffineria di Gela, ad onta dell'avvenuta notifica del ricorso di primo grado a soggetto inesistente e privo di rapporti con essa, mentre con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2504-bis e 2049 c.c., nonché vizio di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della sua responsabilità civile nonostante che R.P., individuato quale responsabile dell'Infortunio mortale, non fosse mai stato suo dipendente e il debito relativo al costo dell'infortunio non fosse stato indicato nelle scritture contabili obbligatorie.
Ciò premesso, va disattesa la censura preliminare d'inammissibilità del ricorso di ENI s.p.a., sollevata dall'INAIL per essere stata la procura ad litem conferita all’odierno difensore dal dott. Andrea P., di cui non sarebbe stata indicata né documentalmente comprovata la carica sociale: vero è, infatti, che questa Corte ha insegnato che, nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto formato a nome di una società non risulti indicato né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto come legale rappresentante della società o come 
titolare di una funzione o carica implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui questa accede, giacché, non essendo noto in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese (così, recentemente, Cass. n. 6497 del 2012), ma non è meno vero che, nel caso di specie, il dott., Andrea P. ha dichiarato di agire «giusta procura per Notaio Dott. Claudio F. del 5 ottobre 2011 n. rep. 117.447», onde, risultando indicato il titolo attributivo della potestà e consistendo esso in un atto pubblico, è da escludersi che sussistano i lamentati vizi di nullità della procura ad litem rilasciata dalla società ricorrente, essendo senz'altro all'uopo sufficiente che, unitamente alle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante, in essa sia indicato il titolo (procura notarile o altro) conferente alla medesima persona fisica il potere in questione (Cass. n. 7062 del 2002). Venendo al merito, i primi due motivi dei ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, e sono infondati.
Premesso sul punto che la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam delle odierne ricorrenti sul presupposto di fatto che Raffineria di Gela s.p.a. avesse acquisito da parte di AGIP Petroli s.p.a. la proprietà del ramo aziendale consistente nello stabilimento petrolifero di Gela, ove l’infortunio ebbe a verificarsi, e che ENI s.p.a. avesse incorporato AGIP Petroli s.p.a., che a sua volta aveva incorporato la società datrice di lavoro dei lavoratori ritenuti responsabili dell'infortunio (ossia E.P. aromatici e raffinazione s.r.l.: cfr. pag. 12 della sentenza impugnata), vale anzitutto richiamare al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la nullità della vocatio in ius in primo grado o in sede di gravame di una società incorporata in un'altra resta sanata con effetto ex tunc a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante (cfr. Cass. nn. 16099 del 2006, 5273 del 2008 e, più recentemente, 6202 del 2014), operando la sanatoria indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese da esso svolte (Cass. n. 14066 del 2008). E considerato che tale principio, per la portata generale delle ragioni su cui si fonda (identificate nel fatto che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti è pur sempre succeduto un altro soggetto, non può considerarsi affetta da un vizio più grave di quello da cui è affetta la vocatio addirittura mancante della indicazione della parte processuale convenuta, che è comunque sanabile con la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si è riconosciuto come convenuto: così espressamente Cass. n. 5273 del 2008, che riprende sul punto Cass. n. 5716 del 2003), si presta ad essere esteso anche al caso in cui il presupposto della vicenda successoria sia collegato alla cessione di un ramo d'azienda, con conseguente sanatoria ex tunc dell'eventuale nullità della vocatio in ius del cedente estinto in caso di costituzione in giudizio del cessionario, le doglianze delle ricorrenti si palesano infondate.
Il terzo motivo dei ricorsi è invece inammissibile.
Fermo restando che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la fusione di società, nel vigore del testo dell'art. 2504-bis c.c. anteriore alla modifica recata dal d.lgs. n. 6/2003, realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (Cass. nn. 11059 del 2011, 9432 e 16194 del 2005, 18176 del 2004), la doglianza delle parti ricorrenti, secondo cui non poteva comunque predicarsi la loro responsabilità in relazione al debito per cui è causa in quanto non inserito all'interno delle scritture contabili obbligatorie, solleva una questione che implica un accertamento di fatto e che non risulta in alcun modo trattata nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, di talché le parti ricorrenti, nel proporla in sede di legittimità, avrebbero dovuto, a pena d'inammissibilità, non soltanto allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma altresì indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo avessero fatto, onde dar modo a questa Corte di controllarne ex actis la veridicità, prima di esaminarla nel merito (cfr. in tal senso da ult. Cass. n. 8206 del 2016).
Parimenti inammissibile è il motivo nella parte in cui censura la sentenza per violazione dell'art. 2049 c.c.: come risulta dalla motivazione, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di difetto di legitimatio ad causam delle ricorrenti non già per aver addossato loro una qualche culpa in vigilando, ma in quanto ha ritenuto che esse fossero succedute alla società alle cui dipendenze lavorava il responsabile dell'infortunio mortale, onde la doglianza si appalesa del tutto estranea al decisum.
I ricorsi, conclusivamente, vanno rigettati. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta i ricorsi e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano per ciascuna in € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.6.2017